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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 29528/2026

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llo di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza emessa in data 21 novembre 2025 la Corte di appello diBari, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha condannato IssamAbid alla pena di un anno, sette mesi e quindici giorni di reclusione per i reati dicui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 612 cod. pen., 697 cod. pen., 4 legge n.110/1975 e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commessi tra il 27/07/2024 e il01/10/2024, violando la misura di prevenzione con l'allontanarsi dall'abitazioneoltre gli orari consentiti, minacciando altri cittadini extracomunitari con uncoltello, e detenendo nell'abitazione una munizione non denunciata all'autorità.La Corte ha respinto l'eccezione relativa all'omessa rivalutazione dellapericolosità sociale dell'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione dellasorveglianza speciale, prima della ri-applicazione di questa, che era statasospesa a causa di uno stato di detenzione, evidenziando che tale sospensioneera dovuta ad una detenzione non in espiazione di pena ma in custodiacautelare, situazione per la quale non opera la presunzione di riabilitazione e dicessazione della pericolosità sociale che ha indotto la Corte costituzionale, con lasentenza n. 162/2024, a dichiarare l'illegittimità della norma che stabilival'obbligo di rivalutazione della pericolosità solo se la detenzione si protraeva peralmeno due anni.

Ha confermato, poi, il reato di minaccia con arma sulla basedelle dichiarazioni oculare e scritta del lgt.

Laezza e quello di possesso dellamunizione, attribuito al condannato per essere stata la stessa rinvenuta in unarmadio presso il suo letto, occultata tra gli indumenti.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'art.14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011.La misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta in data 22settembre 2021 ed aggravata in data 16 novembre 2022, è rimasta sospesa tral'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 24/06/2024 per uno stato di detenzione del ricorrente incustodia cautelare, ed è stata nuovamente applicata in data 26/06/2024 senzaprovvedere ad un nuovo accertamento della attualità e persistenza della suapericolosità sociale.

La Corte di appello ha ritenuto non applicabile la norma dicui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, nonostante la declaratoria diparziale incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 162/2024 della Cortecostituzionale, perché tale periodo detentivo era dovuto non alla espiazione diuna pena ma ad una custodia cautelare.

Con tale interpretazione la Corte diappello ha svuotato di contenuto l'insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, dal momento che una lettura costituzionalmente orientata impone diequiparare le due situazioni, dovendo la misura di prevenzione essere semprelegata alla sussistenza di una pericolosità sociale, la cui attualità deve perciòessere nuovamente valutata quando, per una circostanza esterna, l'applicazionedella misura sia rimasta sospesa per un tempo significativo.Qualora si ritenesse non possibile una tale interpretazione, il ricorrentechiede sollevarsi una questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma2-bis, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevede l'obbligo di rivalutazionedella pericolosità sociale anche quando la misura di prevenzione sia rimastasospesa per una detenzione dovuta all'applicazione della custodia cautelare, perviolazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost.2.2.

Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza, per violazionedel contraddittorio.La pubblica accusa ha provato che la detenzione del ricorrente era dovuta aduna misura cautelare, e non alla espiazione di una pena, depositando delladocumentazione in allegato alla sua requisitoria scritta, ma tale documentazionenon è stata trasmessa al ricorrente, che ne è venuto a conoscenza solo dopo ildeposito della propria memoria di replica alla requisitoria, quando ilcontraddittorio scritto era esaurito e il ricorrente non poteva più chiedere unaudienza partecipata, per contraddire in merito al deposito della documentazionestessa.

La Corte di appello, però, ha fondato la sua valutazione circa la naturadel periodo detentivo subito dal ricorrente su tale documentazione, acquisitasenza il rispetto del principio del contraddittorio e in un procedimento che, per lesue caratteristiche, non consente l'introduzione di nuovo materiale probatorio, alpunto che la stessa Corte non ne ha mai formalizzato l'acquisizione.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla conferma della sussistenza del reato contestato alcapo C).La Corte ha travisato la testimonianza del lgt.

Laezza, che ha parlato solo diun momento di concitazione in cui ha visto il ricorrente accerchiato da piùsoggetti, ed ha precisato di non poter dire se egli era l'aggressore o l'aggredito,e di non averlo neppure visto colpire con il coltello che impugnava, e ferire, unodegli astanti.

La sentenza si basa, in concreto, solo sul contenutodell'annotazione di polizia giudiziaria, e non ne valuta le discrasie rispetto allatestimonianza resa in dibattimento, né spiega perché si sia ritenuta piùcondotta descritta dal teste compatibile anche con un atteggiamento delricorrente meramente difensivo.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla conferma della sussistenza del reato contestato alcapo E).La motivazione non tiene conto del fatto che l'abitazione in cui la munizioneè stata rinvenuta era occupata, oltre che dal ricorrente, anche dai suoi genitori eda un fratello, per cui gli spazi interni erano nella disponibilità di tutti e non delsolo ricorrente.

Il mero rinvenimento della munizione in un armadio vicino alletto ritenuto da lui occupato non è, pertanto, una prova decisiva della suaappartenenza al medesimo, così come è irrilevante il fatto che egli non abbia,all'atto del ritrovamento, negato il possesso dell'oggetto.

La condanna, pertanto,è fondata su un sillogismo meramente presuntivo.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.Esso ripropone molti dei motivi di appello, dei quali ripete anche leargomentazioni, confrontandosi solo in parte con la motivazione del loro rigetto.2.

Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata ha interpretato in modo corretto la disposizione dicui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, come incisa dalla declaratoria diparziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 162/2024 della Cortecostituzionale, conformandosi alla pronuncia di questa Corte Sez. 1, n. 42781 del11/09/2024, Rv. 287255, esplicitamente citata, che nella parte motiva ribadisce,incidentalmente, che la sospensione della misura della sorveglianza specialedovuta ad un periodo di custodia cautelare non è idonea a determinare l'obbligodi rivalutazione della pericolosità del sottoposto.2.1.

Questa Corte aveva già affrontato la questione della necessità dirivalutazione della pericolosità sociale, prima di riassoggettare il proposto ad unamisura di sicurezza o di prevenzione dopo una sospensione dovuta allaesecuzione di una pena detentiva o di una custodia cautelare, alla luce dellariforma dell'art. 14 d.lgs. n. 159/2011 effettuata con la legge n. 161/2017,affermando costantemente che, secondo il disposto dei suoi commi 2-bis e 2-tere alla luce della sentenza n. 291/2013 Corte Cost., tale rivalutazione eranecessaria solo nel caso di sospensione dovuta ad espiazione della pena.

Inparticolare, si era ritenuto che «l'esigenza di rivalutazione della pericolosità èespressamente collegata al trattamento penitenziario, specificamente finalizzatoal recupero sociale.

E' in virtù di questo collegamento che la declaratoria diillegittimità costituzionale è stata circoscritta all'ipotesi in cui la sospensionedell'esecuzione della misura di prevenzione personale fosse conseguenza delladetenzione subita dal soggetto a titolo di espiazione di una pena definitiva e nonanche a titolo di misura cautelare … La finalità delle misure cautelari èessenzialmente preventiva (peraltro, non solo in funzione di difesa sociale o diprevenzione speciale): tale finalità, senza affermazione di responsabilità e senzairrogazione di una pena la cui espiazione "informata" sia orientata allarisocializzazione, rimane al di fuori della prospettiva rieducativa, con il che sigiustifica la scelta del legislatore di limitare la rivalutazione della pericolosità delsorvegliato speciale ai casi in cui abbia subito una restrizione della libertàpersonale come effetto di una espiazione di pena e, comunque, per un temposignificativamente apprezzabile» (Sez. 1, n. 36069 del 28/06/2024, n.m.).2.2.

Tale principio è stato confermato, dopo la declaratoria di parzialeincostituzionalità dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 da parte dellasentenza n. 162/2024 Corte Cost., con la sentenza Sez. 1, n. 30070 del20/06/2025, Rv. 288588, che nella parte motiva ha ripetuto che «untrattamento penitenziario comporta, inevitabilmente, un effetto rieducativo sulcondannato, così svolgendo la funzione di modificare l’attitudine antisociale di chivi sia sottoposto e la sua pregressa proclività verso la delinquenza.

Lo stato didetenzione espiativa, quindi, è intrinsecamente risocializzante, laddove larestrizione di natura cautelare rappresenta, al contrario, un sicuro indicesintomatico della pericolosità sociale del soggetto».Il principio deve pertanto essere ribadito, anche alla luce della sentenza n.162/2024 Corte cost.: in essa sono state riprese le argomentazioni dellasentenza n. 291/2013 Corte cost. per affermare che la disposizione di legge, chelimitava l'obbligo di rivalutazione della pericolosità del soggetto alla sospensionedella misura per un periodo di detenzione in espiazione di pena superiore a dueanni, aveva di fatto reintrodotto una presunzione di persistente pericolosità nelcaso di una detenzione protrattasi per meno di tale periodo, presunzioneirragionevole perché «non vi è, in linea generale, alcuna ragione per ritenere chenell'arco di un intero biennio la personalità di un individuo, e in particolare il suopossa subire significative modificazioni, quando si tratti di un individuo detenutoin esecuzione di una pena, e dunque sottoposto a un trattamento che per vincolocostituzionale è finalizzato alla sua rieducazione».

La sentenza n. 162/2024Corte cost., pertanto, ha ribadito la valutazione di incostituzionalità dell'art. 14,comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 per la sua totale svalutazione della finalitàrieducativa della pena, e quindi per contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost.,finalità rieducativa che è propria della detenzione per espiazione di una condannadefinitiva, mentre è del tutto estranea alle finalità di una misura cautelare anchedetentiva, che sono solo di natura preventiva ma mai sanzionatoria, e tantomeno rieducativa, essendo intrinsecamente illogico sottoporre a rieducazione unsoggetto la cui condotta di reato non è, allo stato, definitivamente accertata.L'interpretazione dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 fornita dallasentenza impugnata è, pertanto, logica e conforme ai principi costituzionali comeapplicati dalle sentenze n. 291/2013 Corte cost. e n. 162/2024 Corte cost., la cuilettura deve senza dubbio essere ritenuta “costituzionalmente orientata”.Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché infondato.2.3.

Esso è infondato anche quanto alla richiesta di sollevare una questionedi legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, perviolazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono unanalogo obbligo di rivalutazione della pericolosità del soggetto nel caso di suarisottoposizione ad una misura di prevenzione rimasta sospesa per effettodell'applicazione di una misura cautelare.

La lettura delle citate sentenze dellaCorte costituzionale rende manifesta l'infondatezza di una simile questione,perché la diversità tra le due situazioni, di un detenuto in espiazione di penadefinitiva e di un indagato sottoposto a misura cautelare, è evidente e tale danon consentire alcuna equiparazione, non sussistendo quindi alcuna violazionedell'art. 3 Cost.; inoltre la misura cautelare è del tutto priva di una finalitàrieducativa, essendo al contrario applicata proprio per la ritenuta sussistenza dipericolosità sociale, per cui la norma non viola l'art. 27 Cost.

Tale pericolosità,infine, viene accertata da un giudice e valutata sussistente quanto meno perl'intero periodo di mantenimento della custodia cautelare, soddisfacendo così ilprincipio di cui all'art. 13 Cost.3.

Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezzae per carenza di interesse.3.1.

Dal testo della sentenza impugnata non risulta che la Corte di appelloabbia acquisito alcuna documentazione depositata dal pubblico ministero, di cuisi ignorano natura e contenuto, in quanto esso riporta che la natura delladetenzione subita dal ricorrente tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 24/06/2024 è stata dedottadalla sua posizione giuridica, documento meramente rappresentativo dellasituazione detentiva dell'imputato ed acquisibile anche d'ufficio, ai sensi dell'art.236 cod. proc. pen., che non costituisce materiale probatorio, e addirittura dauno dei due provvedimenti citati nell'imputazione che, come indicato alla pag. 6della sentenza stessa, evocava appunto l'assoggettamento dell'imputato amisura cautelare.

L'acquisizione di documentazione inerente la posizionegiuridica dell'imputato, compiuta anche d'ufficio dal giudice, non costituisce unaviolazione del contraddittorio, trattandosi di acquisizione di una documentazioneufficiale e proveniente dall'Amministrazione pubblica, meramente descrittiva diuna condizione personale dell'imputato, a lui ben nota.La doglianza relativa all'asserita acquisizione, in assenza del contraddittorio,di atti depositati dal pubblico ministero, è quindi manifestamente infondata, nonrisultando che la decisione si sia basata su tale documentazione, sologenericamente citata dal ricorrente; essa, se è stata allegata alla requisitoriascritta del Procuratore generale, come affermato, è stata semplicemente nonutilizzata, come si verifica nel caso di qualunque atto irritualmente allegato dalleparti alle loro memorie o conclusioni.

Peraltro, l'affermazione dell'imputato, nonsorretta da alcuna documentazione, di essere rimasto detenuto per un anno esette mesi con conseguente sospensione della misura di prevenzione, e larelativa richiesta di ritenere insussistente il delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n.159/2011 per la mancata rivalutazione della sua pericolosità, imponevano algiudice di verificare, mediante l'acquisizione di documentazione ufficiale, sia lafondatezza della sua affermazione, sia le ragioni dello stato detentivo.3.2.

Tale doglianza è inammissibile anche quanto all'asserita mancanza dicontraddittorio sui documenti utilizzati e sulla conseguente impossibilità per ilricorrente di interloquire su di essi.La natura di tali documenti, consistenti solo nella “posizione giuridica” deldetenuto, e la loro acquisibilità d'ufficio, escludono la sussistenza di un obbligo diestendere ad essi il contraddittorio tra le parti, e peraltro il ricorrente non haindicato alcuna effettiva lesione ai propri diritti difensivi, che sarebbe derivatadalla sua omessa interlocuzione.

Egli non sostiene alcuna errata interpretazionedi tali documenti, né afferma una diversa natura della sua detenzione, rispetto aquella cautelare accertata dal giudice e peraltro indicata già in uno deiprovvedimenti citati nell'imputazione, e neppure spiega quali argomentazionidifensive avrebbe potuto esporre in un eventuale contraddittorio, e pertantoquali concrete limitazioni abbia subito, idonee ad incidere sulla sua lineadifensiva.

Questa doglianza deve, perciò, essere dichiarata inammissibile percarenza di interesse.Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che «Nel sistemaprocessuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basatasul concetto di soccombenza ... ma va piuttosto individuata in una prospettivautilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, dirimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisionegiudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di unadecisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risultilogicamente coerente con il sistema normativo» (Sez.

U, n. 6624 del27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv.251693 – 01).

Nel presente caso, lo stessoricorrente non prospetta quale diverso esito deriverebbe da una suainterlocuzione sul contenuto della propria “posizione giuridica”, dal momento cheessa è stata valutata in modo corretto dalla sentenza impugnata, e la rilevanzadella natura meramente cautelare della detenzione da lui subita è stata giàapprofonditamente valutata, con argomentazioni ritenute logiche da questoCollegio.

L'eventuale annullamento della sentenza, sul punto, non consentirebbepertanto il conseguimento di una decisione più vantaggiosa.4.

Anche il terzo motivo del ricorso è inammissibile, per genericità emancanza di specificità.Secondo la giurisprudenza di legittimità, «È inammissibile il ricorso percassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto diappello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsicriticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato malimitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

Il ricorsoripete la doglianza esposta nell'atto di appello, come riassunta nella sentenzaimpugnata, lamentando che il giudice di secondo grado avrebbe travisato latestimonianza orale del lgt.

Laezza, che il giudice di primo grado, secondo l'attodi appello, aveva del tutto trascurato, ricostruendola come confermativadell'annotazione di polizia giudiziaria, mentre il teste avrebbe precisato di nonavere compreso chi fossero i soggetti minacciati e chi i minaccianti.

Il ricorsonon si confronta, pertanto, con la sentenza impugnata, che alla pag. 10 valutal'apparente discrasia tra la testimonianza orale del lgt.

Laezza e quella scritta, eribadisce la credibilità delle annotazioni di servizio anche perché quella a firmadel teste è confermata da un'annotazione redatta dal personale delCommissariato di P.S. di Barletta che, nell'immediatezza, aveva raccolto ladichiarazione del predetto luogotenente; secondo la sentenza, tali annotazioninon sono smentite dalla testimonianza orale, in cui detto teste ha confermato diavere visto il ricorrente con in mano il coltello, rivolto contro cinque giovanirimasti ignoti, uno dei quali già ferito ad un braccio.La sentenza impugnata contiene, quindi, un'adeguata e logica motivazionein merito alle prove a carico del ricorrente per il reato di minaccia con arma a luiascritto, motivazione con cui il ricorso non si confronta, omettendo persino dicitare tutti gli elementi di valutazione utilizzati per la ricostruzione del fatto.Questo motivo di ricorso è, inoltre, privo della necessaria allegazione delleannotazioni e della testimonianza indicate, in mancanza delle quali non èpossibile verificare, da parte di questo Collegio, l'effettiva sussistenza delladiscrasia lamentata.5.

Deve, infine, essere dichiarato inammissibile, per genericità e mancanzadi specificità, anche il quarto motivo del ricorso, relativo alla sussistenza delreato di cui all'art. 697 cod. pen.La riconducibilità al ricorrente della munizione rinvenuta nella sua abitazioneè stata ribadita, nella sentenza impugnata, con motivazione logica, fondata sulluogo di rinvenimento nella munizione, vicino al letto occupato dal ricorrentestesso e nascosta tra i suoi abiti, dei quali egli, presente alla perquisizione, nondisconosceva la proprietà.

Tale modalità di conservazione è stata logicamenteritenuta dimostrare che il ricorrente era consapevole della presenza dellamunizione, della quale doveva necessariamente avere condiviso l'occultamento.A tale conclusione logica il ricorrente contrappone esclusivamente lamedesima obiezione già oggetto dell'atto di appello, cioè il fatto chenell'abitazione risiedevano anche i propri genitori e il fratello, senza neppureaffermare l'appartenenza ad essi di detta munizione, e senza confrontarsi con ildato oggettivo dell'avvenuto occultamento di questa tra i propri abiti, e non traquelli dei propri familiari.

L'erroneità della motivazione viene affermata,pertanto, solo lamentando che non si sarebbe tenuto conto della condivisionedell'abitazione da parte di tutti i suoi occupanti e della potenziale disponibilitàdella munizione da parte di tutti costoro, senza confrontarsi con il dato,valorizzato dalla sentenza, non solo dell'appartenenza al ricorrente del luogo dirinvenimento, effettivamente nella disponibilità anche dei suoi familiari, masoprattutto delle modalità di occultamento dell'oggetto, tra gli abiti che gli agentihanno affermato, senza smentita, appartenere a lui stesso, circostanzaquest'ultima che, in assenza di alcuna diversa affermazione, induce logicamentea ritenere tale occultamento compiuto quanto meno con la consapevolezzadell'utilizzatore di tali abiti.La doglianza circa la motivazione di questa condanna è pertanto generica,oltre che non specifica, in quanto poggia su una affermazione meramentecongetturale, che non tiene conto di tutti gli elementi fattuali oggetto divalutazione da parte dei giudici di appello.6.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere rigettato, nel suo complesso, e il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa in data 21 novembre 2025 la Corte di appello diBari, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha condannato IssamAbid alla pena di un anno, sette mesi e quindici giorni di reclusione per i reati dicui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 612 cod. pen., 697 cod. pen., 4 legge n.110/1975 e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commessi tra il 27/07/2024 e il01/10/2024, violando la misura di prevenzione con l'allontanarsi dall'abitazioneoltre gli orari consentiti, minacciando altri cittadini extracomunitari con uncoltello, e detenendo nell'abitazione una munizione non denunciata all'autorità.La Corte ha respinto l'eccezione relativa all'omessa rivalutazione dellapericolosità sociale dell'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione dellasorveglianza speciale, prima della ri-applicazione di questa, che era statasospesa a causa di uno stato di detenzione, evidenziando che tale sospensioneera dovuta ad una detenzione non in espiazione di pena ma in custodiacautelare, situazione per la quale non opera la presunzione di riabilitazione e dicessazione della pericolosità sociale che ha indotto la Corte costituzionale, con lasentenza n. 162/2024, a dichiarare l'illegittimità della norma che stabilival'obbligo di rivalutazione della pericolosità solo se la detenzione si protraeva peralmeno due anni. Ha confermato, poi, il reato di minaccia con arma sulla basedelle dichiarazioni oculare e scritta del lgt. Laezza e quello di possesso dellamunizione, attribuito al condannato per essere stata la stessa rinvenuta in unarmadio presso il suo letto, occultata tra gli indumenti.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'art.14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011.La misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta in data 22settembre 2021 ed aggravata in data 16 novembre 2022, è rimasta sospesa tral'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 24/06/2024 per uno stato di detenzione del ricorrente incustodia cautelare, ed è stata nuovamente applicata in data 26/06/2024 senzaprovvedere ad un nuovo accertamento della attualità e persistenza della suapericolosità sociale. La Corte di appello ha ritenuto non applicabile la norma dicui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, nonostante la declaratoria diparziale incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 162/2024 della Cortecostituzionale, perché tale periodo detentivo era dovuto non alla espiazione diuna pena ma ad una custodia cautelare. Con tale interpretazione la Corte diappello ha svuotato di contenuto l'insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, dal momento che una lettura costituzionalmente orientata impone diequiparare le due situazioni, dovendo la misura di prevenzione essere semprelegata alla sussistenza di una pericolosità sociale, la cui attualità deve perciòessere nuovamente valutata quando, per una circostanza esterna, l'applicazionedella misura sia rimasta sospesa per un tempo significativo.Qualora si ritenesse non possibile una tale interpretazione, il ricorrentechiede sollevarsi una questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma2-bis, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevede l'obbligo di rivalutazionedella pericolosità sociale anche quando la misura di prevenzione sia rimastasospesa per una detenzione dovuta all'applicazione della custodia cautelare, perviolazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost.2.2. Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza, per violazionedel contraddittorio.La pubblica accusa ha provato che la detenzione del ricorrente era dovuta aduna misura cautelare, e non alla espiazione di una pena, depositando delladocumentazione in allegato alla sua requisitoria scritta, ma tale documentazionenon è stata trasmessa al ricorrente, che ne è venuto a conoscenza solo dopo ildeposito della propria memoria di replica alla requisitoria, quando ilcontraddittorio scritto era esaurito e il ricorrente non poteva più chiedere unaudienza partecipata, per contraddire in merito al deposito della documentazionestessa. La Corte di appello, però, ha fondato la sua valutazione circa la naturadel periodo detentivo subito dal ricorrente su tale documentazione, acquisitasenza il rispetto del principio del contraddittorio e in un procedimento che, per lesue caratteristiche, non consente l'introduzione di nuovo materiale probatorio, alpunto che la stessa Corte non ne ha mai formalizzato l'acquisizione.2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla conferma della sussistenza del reato contestato alcapo C).La Corte ha travisato la testimonianza del lgt. Laezza, che ha parlato solo diun momento di concitazione in cui ha visto il ricorrente accerchiato da piùsoggetti, ed ha precisato di non poter dire se egli era l'aggressore o l'aggredito,e di non averlo neppure visto colpire con il coltello che impugnava, e ferire, unodegli astanti. La sentenza si basa, in concreto, solo sul contenutodell'annotazione di polizia giudiziaria, e non ne valuta le discrasie rispetto allatestimonianza resa in dibattimento, né spiega perché si sia ritenuta piùcondotta descritta dal teste compatibile anche con un atteggiamento delricorrente meramente difensivo.2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla conferma della sussistenza del reato contestato alcapo E).La motivazione non tiene conto del fatto che l'abitazione in cui la munizioneè stata rinvenuta era occupata, oltre che dal ricorrente, anche dai suoi genitori eda un fratello, per cui gli spazi interni erano nella disponibilità di tutti e non delsolo ricorrente. Il mero rinvenimento della munizione in un armadio vicino alletto ritenuto da lui occupato non è, pertanto, una prova decisiva della suaappartenenza al medesimo, così come è irrilevante il fatto che egli non abbia,all'atto del ritrovamento, negato il possesso dell'oggetto. La condanna, pertanto,è fondata su un sillogismo meramente presuntivo.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.Esso ripropone molti dei motivi di appello, dei quali ripete anche leargomentazioni, confrontandosi solo in parte con la motivazione del loro rigetto.2. Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata ha interpretato in modo corretto la disposizione dicui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, come incisa dalla declaratoria diparziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 162/2024 della Cortecostituzionale, conformandosi alla pronuncia di questa Corte Sez. 1, n. 42781 del11/09/2024, Rv. 287255, esplicitamente citata, che nella parte motiva ribadisce,incidentalmente, che la sospensione della misura della sorveglianza specialedovuta ad un periodo di custodia cautelare non è idonea a determinare l'obbligodi rivalutazione della pericolosità del sottoposto.2.1. Questa Corte aveva già affrontato la questione della necessità dirivalutazione della pericolosità sociale, prima di riassoggettare il proposto ad unamisura di sicurezza o di prevenzione dopo una sospensione dovuta allaesecuzione di una pena detentiva o di una custodia cautelare, alla luce dellariforma dell'art. 14 d.lgs. n. 159/2011 effettuata con la legge n. 161/2017,affermando costantemente che, secondo il disposto dei suoi commi 2-bis e 2-tere alla luce della sentenza n. 291/2013 Corte Cost., tale rivalutazione eranecessaria solo nel caso di sospensione dovuta ad espiazione della pena. Inparticolare, si era ritenuto che «l'esigenza di rivalutazione della pericolosità èespressamente collegata al trattamento penitenziario, specificamente finalizzatoal recupero sociale. E' in virtù di questo collegamento che la declaratoria diillegittimità costituzionale è stata circoscritta all'ipotesi in cui la sospensionedell'esecuzione della misura di prevenzione personale fosse conseguenza delladetenzione subita dal soggetto a titolo di espiazione di una pena definitiva e nonanche a titolo di misura cautelare … La finalità delle misure cautelari èessenzialmente preventiva (peraltro, non solo in funzione di difesa sociale o diprevenzione speciale): tale finalità, senza affermazione di responsabilità e senzairrogazione di una pena la cui espiazione "informata" sia orientata allarisocializzazione, rimane al di fuori della prospettiva rieducativa, con il che sigiustifica la scelta del legislatore di limitare la rivalutazione della pericolosità delsorvegliato speciale ai casi in cui abbia subito una restrizione della libertàpersonale come effetto di una espiazione di pena e, comunque, per un temposignificativamente apprezzabile» (Sez. 1, n. 36069 del 28/06/2024, n.m.).2.2. Tale principio è stato confermato, dopo la declaratoria di parzialeincostituzionalità dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 da parte dellasentenza n. 162/2024 Corte Cost., con la sentenza Sez. 1, n. 30070 del20/06/2025, Rv. 288588, che nella parte motiva ha ripetuto che «untrattamento penitenziario comporta, inevitabilmente, un effetto rieducativo sulcondannato, così svolgendo la funzione di modificare l’attitudine antisociale di chivi sia sottoposto e la sua pregressa proclività verso la delinquenza. Lo stato didetenzione espiativa, quindi, è intrinsecamente risocializzante, laddove larestrizione di natura cautelare rappresenta, al contrario, un sicuro indicesintomatico della pericolosità sociale del soggetto».Il principio deve pertanto essere ribadito, anche alla luce della sentenza n.162/2024 Corte cost.: in essa sono state riprese le argomentazioni dellasentenza n. 291/2013 Corte cost. per affermare che la disposizione di legge, chelimitava l'obbligo di rivalutazione della pericolosità del soggetto alla sospensionedella misura per un periodo di detenzione in espiazione di pena superiore a dueanni, aveva di fatto reintrodotto una presunzione di persistente pericolosità nelcaso di una detenzione protrattasi per meno di tale periodo, presunzioneirragionevole perché «non vi è, in linea generale, alcuna ragione per ritenere chenell'arco di un intero biennio la personalità di un individuo, e in particolare il suopossa subire significative modificazioni, quando si tratti di un individuo detenutoin esecuzione di una pena, e dunque sottoposto a un trattamento che per vincolocostituzionale è finalizzato alla sua rieducazione». La sentenza n. 162/2024Corte cost., pertanto, ha ribadito la valutazione di incostituzionalità dell'art. 14,comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 per la sua totale svalutazione della finalitàrieducativa della pena, e quindi per contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost.,finalità rieducativa che è propria della detenzione per espiazione di una condannadefinitiva, mentre è del tutto estranea alle finalità di una misura cautelare anchedetentiva, che sono solo di natura preventiva ma mai sanzionatoria, e tantomeno rieducativa, essendo intrinsecamente illogico sottoporre a rieducazione unsoggetto la cui condotta di reato non è, allo stato, definitivamente accertata.L'interpretazione dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 fornita dallasentenza impugnata è, pertanto, logica e conforme ai principi costituzionali comeapplicati dalle sentenze n. 291/2013 Corte cost. e n. 162/2024 Corte cost., la cuilettura deve senza dubbio essere ritenuta “costituzionalmente orientata”.Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché infondato.2.3. Esso è infondato anche quanto alla richiesta di sollevare una questionedi legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, perviolazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono unanalogo obbligo di rivalutazione della pericolosità del soggetto nel caso di suarisottoposizione ad una misura di prevenzione rimasta sospesa per effettodell'applicazione di una misura cautelare. La lettura delle citate sentenze dellaCorte costituzionale rende manifesta l'infondatezza di una simile questione,perché la diversità tra le due situazioni, di un detenuto in espiazione di penadefinitiva e di un indagato sottoposto a misura cautelare, è evidente e tale danon consentire alcuna equiparazione, non sussistendo quindi alcuna violazionedell'art. 3 Cost.; inoltre la misura cautelare è del tutto priva di una finalitàrieducativa, essendo al contrario applicata proprio per la ritenuta sussistenza dipericolosità sociale, per cui la norma non viola l'art. 27 Cost. Tale pericolosità,infine, viene accertata da un giudice e valutata sussistente quanto meno perl'intero periodo di mantenimento della custodia cautelare, soddisfacendo così ilprincipio di cui all'art. 13 Cost.3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezzae per carenza di interesse.3.1. Dal testo della sentenza impugnata non risulta che la Corte di appelloabbia acquisito alcuna documentazione depositata dal pubblico ministero, di cuisi ignorano natura e contenuto, in quanto esso riporta che la natura delladetenzione subita dal ricorrente tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 24/06/2024 è stata dedottadalla sua posizione giuridica, documento meramente rappresentativo dellasituazione detentiva dell'imputato ed acquisibile anche d'ufficio, ai sensi dell'art.236 cod. proc. pen., che non costituisce materiale probatorio, e addirittura dauno dei due provvedimenti citati nell'imputazione che, come indicato alla pag. 6della sentenza stessa, evocava appunto l'assoggettamento dell'imputato amisura cautelare. L'acquisizione di documentazione inerente la posizionegiuridica dell'imputato, compiuta anche d'ufficio dal giudice, non costituisce unaviolazione del contraddittorio, trattandosi di acquisizione di una documentazioneufficiale e proveniente dall'Amministrazione pubblica, meramente descrittiva diuna condizione personale dell'imputato, a lui ben nota.La doglianza relativa all'asserita acquisizione, in assenza del contraddittorio,di atti depositati dal pubblico ministero, è quindi manifestamente infondata, nonrisultando che la decisione si sia basata su tale documentazione, sologenericamente citata dal ricorrente; essa, se è stata allegata alla requisitoriascritta del Procuratore generale, come affermato, è stata semplicemente nonutilizzata, come si verifica nel caso di qualunque atto irritualmente allegato dalleparti alle loro memorie o conclusioni. Peraltro, l'affermazione dell'imputato, nonsorretta da alcuna documentazione, di essere rimasto detenuto per un anno esette mesi con conseguente sospensione della misura di prevenzione, e larelativa richiesta di ritenere insussistente il delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n.159/2011 per la mancata rivalutazione della sua pericolosità, imponevano algiudice di verificare, mediante l'acquisizione di documentazione ufficiale, sia lafondatezza della sua affermazione, sia le ragioni dello stato detentivo.3.2. Tale doglianza è inammissibile anche quanto all'asserita mancanza dicontraddittorio sui documenti utilizzati e sulla conseguente impossibilità per ilricorrente di interloquire su di essi.La natura di tali documenti, consistenti solo nella “posizione giuridica” deldetenuto, e la loro acquisibilità d'ufficio, escludono la sussistenza di un obbligo diestendere ad essi il contraddittorio tra le parti, e peraltro il ricorrente non haindicato alcuna effettiva lesione ai propri diritti difensivi, che sarebbe derivatadalla sua omessa interlocuzione. Egli non sostiene alcuna errata interpretazionedi tali documenti, né afferma una diversa natura della sua detenzione, rispetto aquella cautelare accertata dal giudice e peraltro indicata già in uno deiprovvedimenti citati nell'imputazione, e neppure spiega quali argomentazionidifensive avrebbe potuto esporre in un eventuale contraddittorio, e pertantoquali concrete limitazioni abbia subito, idonee ad incidere sulla sua lineadifensiva. Questa doglianza deve, perciò, essere dichiarata inammissibile percarenza di interesse.Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che «Nel sistemaprocessuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basatasul concetto di soccombenza ... ma va piuttosto individuata in una prospettivautilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, dirimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisionegiudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di unadecisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risultilogicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv.251693 – 01). Nel presente caso, lo stessoricorrente non prospetta quale diverso esito deriverebbe da una suainterlocuzione sul contenuto della propria “posizione giuridica”, dal momento cheessa è stata valutata in modo corretto dalla sentenza impugnata, e la rilevanzadella natura meramente cautelare della detenzione da lui subita è stata giàapprofonditamente valutata, con argomentazioni ritenute logiche da questoCollegio. L'eventuale annullamento della sentenza, sul punto, non consentirebbepertanto il conseguimento di una decisione più vantaggiosa.4. Anche il terzo motivo del ricorso è inammissibile, per genericità emancanza di specificità.Secondo la giurisprudenza di legittimità, «È inammissibile il ricorso percassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto diappello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsicriticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato malimitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Il ricorsoripete la doglianza esposta nell'atto di appello, come riassunta nella sentenzaimpugnata, lamentando che il giudice di secondo grado avrebbe travisato latestimonianza orale del lgt. Laezza, che il giudice di primo grado, secondo l'attodi appello, aveva del tutto trascurato, ricostruendola come confermativadell'annotazione di polizia giudiziaria, mentre il teste avrebbe precisato di nonavere compreso chi fossero i soggetti minacciati e chi i minaccianti. Il ricorsonon si confronta, pertanto, con la sentenza impugnata, che alla pag. 10 valutal'apparente discrasia tra la testimonianza orale del lgt. Laezza e quella scritta, eribadisce la credibilità delle annotazioni di servizio anche perché quella a firmadel teste è confermata da un'annotazione redatta dal personale delCommissariato di P.S. di Barletta che, nell'immediatezza, aveva raccolto ladichiarazione del predetto luogotenente; secondo la sentenza, tali annotazioninon sono smentite dalla testimonianza orale, in cui detto teste ha confermato diavere visto il ricorrente con in mano il coltello, rivolto contro cinque giovanirimasti ignoti, uno dei quali già ferito ad un braccio.La sentenza impugnata contiene, quindi, un'adeguata e logica motivazionein merito alle prove a carico del ricorrente per il reato di minaccia con arma a luiascritto, motivazione con cui il ricorso non si confronta, omettendo persino dicitare tutti gli elementi di valutazione utilizzati per la ricostruzione del fatto.Questo motivo di ricorso è, inoltre, privo della necessaria allegazione delleannotazioni e della testimonianza indicate, in mancanza delle quali non èpossibile verificare, da parte di questo Collegio, l'effettiva sussistenza delladiscrasia lamentata.5. Deve, infine, essere dichiarato inammissibile, per genericità e mancanzadi specificità, anche il quarto motivo del ricorso, relativo alla sussistenza delreato di cui all'art. 697 cod. pen.La riconducibilità al ricorrente della munizione rinvenuta nella sua abitazioneè stata ribadita, nella sentenza impugnata, con motivazione logica, fondata sulluogo di rinvenimento nella munizione, vicino al letto occupato dal ricorrentestesso e nascosta tra i suoi abiti, dei quali egli, presente alla perquisizione, nondisconosceva la proprietà. Tale modalità di conservazione è stata logicamenteritenuta dimostrare che il ricorrente era consapevole della presenza dellamunizione, della quale doveva necessariamente avere condiviso l'occultamento.A tale conclusione logica il ricorrente contrappone esclusivamente lamedesima obiezione già oggetto dell'atto di appello, cioè il fatto chenell'abitazione risiedevano anche i propri genitori e il fratello, senza neppureaffermare l'appartenenza ad essi di detta munizione, e senza confrontarsi con ildato oggettivo dell'avvenuto occultamento di questa tra i propri abiti, e non traquelli dei propri familiari. L'erroneità della motivazione viene affermata,pertanto, solo lamentando che non si sarebbe tenuto conto della condivisionedell'abitazione da parte di tutti i suoi occupanti e della potenziale disponibilitàdella munizione da parte di tutti costoro, senza confrontarsi con il dato,valorizzato dalla sentenza, non solo dell'appartenenza al ricorrente del luogo dirinvenimento, effettivamente nella disponibilità anche dei suoi familiari, masoprattutto delle modalità di occultamento dell'oggetto, tra gli abiti che gli agentihanno affermato, senza smentita, appartenere a lui stesso, circostanzaquest'ultima che, in assenza di alcuna diversa affermazione, induce logicamentea ritenere tale occultamento compiuto quanto meno con la consapevolezzadell'utilizzatore di tali abiti.La doglianza circa la motivazione di questa condanna è pertanto generica,oltre che non specifica, in quanto poggia su una affermazione meramentecongetturale, che non tiene conto di tutti gli elementi fattuali oggetto divalutazione da parte dei giudici di appello.6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere rigettato, nel suo complesso, e il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris