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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 31598/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso 30708-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1988/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 147/2017; Oggetto spese R.G.N.30708/2019 Cron.

Rep.

Ud.27/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 16.4.2019, la Corte d’appello di Napoliha confermato la pronuncia di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui erano state compensate le spese di lite; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPSha resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 30708-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1988/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 147/2017; Oggetto spese R.G.N.30708/2019 Cron. Rep. Ud.27/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 16.4.2019, la Corte d’appello di Napoliha confermato la pronuncia di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui erano state compensate le spese di lite; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPSha resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa
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