CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43970/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3097 con il secondo motivo il travisamento del verbale di perquisizione e, con il terzo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta della ricorrente, che sarebbe stata meramente passiva e non già di agevolazione o di rafforzamento del proposito criminoso del coimputato; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto le censure proposte, a tacere della loro aspecificità, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto, non consentita in sede di legittimità; Rilevato che il difensore, con motivi aggiunti, ha dedotto il vizio di travisamento della prova per invenzione e la violazione degli artt. 110, cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1990; Ritenuto che tali motivi sono inammissibili, in quanto il travisamento dedotto si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie e, comunque, risulta manifestamente infondato alla luce delle risultanze degli atti; Considerato che il vizio di violazione di legge proposto nei motivi aggiunti si risolve nella deduzione di una versione alternativa, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il