CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 32020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorsoper revocazione n. 8943/22 proposto da: -) Comune di Gesualdo,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAntonio Mannetta in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) VE.MA. Edile di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calceal controricorso; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calceal controricorso; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Avellino; -intimata - avversol’ordinanza della Corte di cassazione 26.10.2021 n. 30090; Oggetto: revocazione ex ex art. 391-bis c.p.c.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società VEMA Edile s.n.c. e la Cassa E dile della P rovincia di Avellino, creditori di [OSCURATO:PERSONA], pignorarono un credito vantato da quest'ultimo nei confronti del Comune di Gesualdo. Il Comune non comparve a rendere la dichiarazione di quantità e il giudice dell'esecuzione assegnòai due creditori le somme rispettivamente di euro 21.622,20 edi euro 12.628,68. 2. Il Comune di Gesualdo propose opposizione ex art. 548 c.p.c. av verso la suddetta ordinanza. Dedusse,da un lato, di non essere comparso a rendere la dichiarazione di quantitàper non aver avuto conoscenza per forza maggiore dell'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione fissò l'udienza per rendere la suddetta dichiarazione; d all'altro lato dedusse che in ogni caso il G iudice dell'esecuzione aveva disposto l'assegnazione di un importo superiore a quello del credito pignorato. 3. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione dichiarò inammissibilel'uno e l'altro motivo di opposizione: -) il primo sul presupposto che la mancata conoscenza dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per la dichiarazione di quantità non fu dovuta a caso fortuito; -) il secondo perché si sarebbe dovuto proporre ex art. 617, secondo comma, c.p.c, e non ex articolo 548, terzo comma . c.p.c. , ed era perciò tardivo. 4. La sentenza del giudice dell'opposizione fu impugnata per cassazione e questa Corte, con ordinanza 26 ottobre 2021 n. 30090 dichiar ò il ricorso inammissibile ex art. 360 - bis n. 1 c.p.c. , reputando che il giudizio di inammissibilità pronunciato dal Tribunale fu conforme aiprincipi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.5. La suddetta ordinanza è stata impugnata per revocazione ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c. dal Comune di Gesualdo, sulla base di un motivo. Hanno resistito con controricorso laVema Edile e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorrente sostiene, ai sensi dell'articolo 395 n. 4 c.p.c., che l'ordinanza n. 30090 nel 2021 di questa Corte sia incorsa in una svista materialenel determinare l’importo del credito assegnato , consist ita nel confondere il credito pignorato con i crediti vantati dai due creditori esecutanti. 2. Il ricorso è manifestamente inammissibile, a causa della totale estraneità della censura rispetto al contenuto della decisione revocanda, ed all’intero oggetto del giudizio. Infatti sia il giudice dell'opposizione, sia la Corte di Cassazione, non hanno mai nemmeno preso in esame il problema della misura del credito assegnato. Il giudice di merito si è limitato a rilevare che l'opposizione era tardiva, e la Corte di Cassazione si è limitata a rilevare che tale valutazione fu conforme a diritto. 2.1. L’amministrazione ricorrente, incurante di questa ratio decidendi, nell’illustrazione del motivo, dopo l’intitolazione “Motivi di revocazione”, non espone alcunfatto che possa costituire un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.. In particolare, dopo lo svolgimento di considerazioni prive di tali caratteristiche alle pagg. 10-12del ricorso, riproduce un provvedimento del Tribunale di Avellino alle pagg. 13-14 senza alcuna spiegazione. In conclusione, non solo il ricorrente non prospetta alcun vizio revocatorio, ma le osservazioni contenute nel ricorso riguardano una questione che non ha formato né l’oggetto del provvedimento impugnato, né la ratio decidendi da esso sottesa.3. La manifesta inammissibilità del ricorso non consente di uscire dalla seguente alternativa: o la parte ricorrente ebbe contezza della suddetta inammissibilità, ed allora ha agito in mala fede; oppure non l’ebbe, ed allora ha agito con colpa grave (se non gravissima), dal momento che con la diligenza minima di cui all’art. 1176 c.c. qualunque professionista del diritto si sarebbe avveduto della palese inammissibilitàdel ricorso. 3.1. Pertanto, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d’ufficio al pagamento in favore della società intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia, indicata nel dispositivo. 3.2. Reputa altresì il Collegio che il ricorso abbia travalicato i limiti della libertas convicii, là dove (p. 12, terzo capoverso), ha ascritto al Giudice dell’esecuzione di avere adottato un provvedimento paragonabile ad un “trastullo per sfaccendati”. Potendo teoricamente tale affermazione rilevareai sensi degli artt. 290 o 342 c.p., va disposta la trasmissione degli atti alla Procura Generale in sede, per i provvedimenti di competenza. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna il Comune di Gesualdoalla rifusione in favore di VE.MA. Edile di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c.delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; distrae le spese così liquidate a favore del difensore della VE.MA.;(-) condanna il Comune di Gesualdoalla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; distrae le spese così liquidate a favore del difensore di Zarrella; (-) condanna il Comune di Gesualdoal pagamento in favore di VE.MA. Edile di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c.e di [OSCURATO:PERSONA] , ex art. 96, terzo comma, c.p.c.,della somma di euro 2.000 cadauno; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; (-) manda alla Cancelleria di trasmettere alla Procura Generale presso questa Corte il presente provvedimento ed il ricorso per revocazione, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. Così deciso in Roma, nella camera di