CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 14892/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 81 cpv cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata sui distinti e congrui aumenti operati per la continuazione); considerato inoltre che, trattandosi di aumenti inferiori al medio edittale, la motivazione, per orientamento giurisprudenziale costante, può essere effettuata mediante formule generali, quali quelle adottate, che fanno riferimento ad elementi equitativi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C nsi