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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06741/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9355/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -intimato- Per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza emessa da questa Corte n. 2935/2025 del 19.12.2024, pubblicata in data 5.2.2025, resa nel giudizio avente il n.r.g. 9355/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della ERG [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto istanza di correzione di errore materiale in relazione all’ordinanza emessa da questa Corte n. 2935/2025 del 19.12.2024, pubblicata in data 5.2.2025, resa nel giudizio avente il n.r.g. 9355/2019, numero sezionale n. 6946/2024.

Ha osservato che nel frontespizio nell’ordinanza n. 2935/2025 si legge: “… sul ricorso iscritto al n. 9355/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] 4 S.R.L., rappresentata e difesa, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] …”, laddove il nominativo corretto della ricorrente è [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e che, nella descrizione dei fatti di causa contenuta nell’ordinanza n. 2935/2025, al punto 1, pag. 1, si legge: “1.

L’Agenzia delle Entrate di Potenza, con avviso di accertamento n.

PZ0145605/2016 procedeva alla rettifica della rendita proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. …”, laddove il nominativo corretto della ricorrente è [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha pertanto chiesto la correzione.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso va accolto.

2. Infatti, come emerge dall’esame del ricorso introduttivo proposto avverso la sentenza n. 770/1/2018, depositata in data 21.12.2018, della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata (definito con l’ordinanza di questa Corte n. 2935 del 2025), parte ricorrente era la società ERG [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e non la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., erroneamente indicata nel frontespizio e nella prima pagina dell’ordinanza di cui si chiede la correzione.

Si tratta che di una mera svista frutto di errore materiale emendabile ai sensi dell’art 287 c.p.c. e deve quindi disporsi la correzione dell'ordinanza de quanei termini di cui al dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.

U. 14/11/2024, n. 29432).

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso disponendo che sia nel frontespizio che a pag. 1, ultima riga dell’ordinanza di questa Corte n. 2935 del 2025 laddove si legge “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” il nome venga corretto in “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”.

Manda alla Cancelleria per a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9355/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -intimato- Per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza emessa da questa Corte n. 2935/2025 del 19.12.2024, pubblicata in data 5.2.2025, resa nel giudizio avente il n.r.g. 9355/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della ERG [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto istanza di correzione di errore materiale in relazione all’ordinanza emessa da questa Corte n. 2935/2025 del 19.12.2024, pubblicata in data 5.2.2025, resa nel giudizio avente il n.r.g. 9355/2019, numero sezionale n. 6946/2024. Ha osservato che nel frontespizio nell’ordinanza n. 2935/2025 si legge: “… sul ricorso iscritto al n. 9355/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] 4 S.R.L., rappresentata e difesa, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] …”, laddove il nominativo corretto della ricorrente è [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e che, nella descrizione dei fatti di causa contenuta nell’ordinanza n. 2935/2025, al punto 1, pag. 1, si legge: “1. L’Agenzia delle Entrate di Potenza, con avviso di accertamento n. PZ0145605/2016 procedeva alla rettifica della rendita proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. …”, laddove il nominativo corretto della ricorrente è [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha pertanto chiesto la correzione. Ragioni della decisione 1. Il ricorso va accolto. 2. Infatti, come emerge dall’esame del ricorso introduttivo proposto avverso la sentenza n. 770/1/2018, depositata in data 21.12.2018, della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata (definito con l’ordinanza di questa Corte n. 2935 del 2025), parte ricorrente era la società ERG [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e non la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., erroneamente indicata nel frontespizio e nella prima pagina dell’ordinanza di cui si chiede la correzione. Si tratta che di una mera svista frutto di errore materiale emendabile ai sensi dell’art 287 c.p.c. e deve quindi disporsi la correzione dell'ordinanza de quanei termini di cui al dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso disponendo che sia nel frontespizio che a pag. 1, ultima riga dell’ordinanza di questa Corte n. 2935 del 2025 laddove si legge “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” il nome venga corretto in “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”. Manda alla Cancelleria per a
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