CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 6 ottobre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 marzo 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso nella ricettazione di 50 kg di argento fuso del valore di oltre 25.000 C. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - Nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione alla prospettata assoluzione degli imputati e alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'articolo 712 codice penale. - Nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Invero, per quanto attiene al primo motivo di gravame, si evidenzia come la censura sia fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, difatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed in particolare, nel caso in esame, attraverso una censura alquanto generica, si insiste nel ritenere non provata la consumazione del delitto di ricettazione, laddove invece il giudice di merito ha puntualmente individuato le ragioni per le quali è giunto alla pronuncia di condanna. Ciò anche (o soprattutto) con riferimento all'elemento soggettivo, stante l'assenza di giustificazioni addotte dagli imputati circa il possesso dei metalli, l'assenza di documentazione per la tracciabilità dei lingotti rinvenuti nel loro possesso che risultavano privi della prescritta punzonatura. Non si rinvengono, pertanto, i presupposti per alcun intervento sulla sentenza impugnata da parte di questa Corte. Il secondo dei motivi di ricorso è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici di merito hanno già in sentenza riconosciuto ai due imputati le circostanze attenuanti generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] LUYGI