CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42926/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro la sentenza indicata in rubrica denunciando, il primo imputato, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle pur concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e, il secondo, analoghi vizi per il diniego di applicazione delle predette circostanze. 2. I ricorsi sono inammissibili perché le censure, intrinsecamente generiche, sono anche manifestamente infondate. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha escluso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la recidiva, in presenza di risalente condanna, ma ha confermato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando a comprova del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, la precedente condanna e, con riferimento a all'imputato [OSCURATO:PERSONA], il negativo giudizio che poteva formularsi a suo carico in ragione della precedente condanna. La Corte di merito ha motivato adeguatamente sia la misura della pena che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, secondo le richieste difensive con un giudizio incentrato sulla verifica in del giudizio di pericolosità degli imputati - in ragione dei suoi precedenti, fra i quali uno specifico - e del concreto contributo arrecato alla commissione del fatto, e, dunque, facendo corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]