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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30213/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ~e relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; hmilite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO .Glaa...ba_ccueluso chiecjgaclz [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di .

Catania ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.

Igs. 25 luglio 1998, n.286, e lo ha condannato all'ammenda di euro 3.400,00.

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione.

Rileva la difesa come la condotta di [OSCURATO:PERSONA] immediatamente successiva alla data di accertamento del reato si sia concretizzata in una totale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, avendo invero provveduto a regolarizzare la propria posizione tanto da ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 2 gennaio 2024.

Sottolinea come a suo cariCo non siano risultati precedenti penali di rilievo e lo stesso non abbia opposto resistenza all'identificazione.

E come, pertanto, trattandosi di ipotesi di carattere "marginale", il Giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare l'esclusione della procedibilità per "particolare tenuità del fatto" prevista dall'art. 34 del summenzionato decreto legislativo, su cui invece, seppure invocata, non si è proprio pronunciato.

Il difensore insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi • dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il fatto di particolare tenuità, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, è inquadrabile nella previsione dell'art. 34 d.

Ilgs. 28 agosto 2000 n. 274.

Si veda al riguardo Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.1.31-bis 1 cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (in motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di !:;pecialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa).

Nel caso in esame, pur avendo la difesa invocato l'applicazione del suddetto articolo in sede di conclusioni, il Giudice di pace di Catariia non si è in alcun modo pronunciato al riguardo.

3. Tale assoluta carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Catania, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Catania in diversa persona fisica.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ~e relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; hmilite il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO .Glaa...ba_ccueluso chiecjgaclz [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di . Catania ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, e lo ha condannato all'ammenda di euro 3.400,00. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione. Rileva la difesa come la condotta di [OSCURATO:PERSONA] immediatamente successiva alla data di accertamento del reato si sia concretizzata in una totale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, avendo invero provveduto a regolarizzare la propria posizione tanto da ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 2 gennaio 2024. Sottolinea come a suo cariCo non siano risultati precedenti penali di rilievo e lo stesso non abbia opposto resistenza all'identificazione. E come, pertanto, trattandosi di ipotesi di carattere "marginale", il Giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare l'esclusione della procedibilità per "particolare tenuità del fatto" prevista dall'art. 34 del summenzionato decreto legislativo, su cui invece, seppure invocata, non si è proprio pronunciato. Il difensore insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi • dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il fatto di particolare tenuità, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, è inquadrabile nella previsione dell'art. 34 d. Ilgs. 28 agosto 2000 n. 274. Si veda al riguardo Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.1.31-bis 1 cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (in motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di !:;pecialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa). Nel caso in esame, pur avendo la difesa invocato l'applicazione del suddetto articolo in sede di conclusioni, il Giudice di pace di Catariia non si è in alcun modo pronunciato al riguardo. 3. Tale assoluta carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Catania, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Catania in diversa persona fisica. Così d
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