CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 47351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza di revocazione aveva ad oggetto la confisca dei beni disposta con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuto definitivo il 28/2/2018. Gli istanti segnalavano che la misura di prevenzione personale applicata a Zappalà era stata revocata nel 2019 e richiamavano la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d. Igs. 159 del 2011 concernente la categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi. Secondo l'istanza, il decreto di confisca era basato prevalentemente sulla appartenenza di Zappala a tale categoria di soggetti pericolosi, essendo solo secondario il richiamo alla diversa categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011. Veniva, quindi, chiesta la revoca ex tunc della confisca, con restituzione dei beni confiscati in natura o per equivalente. Con le memorie depositate, gli istanti sottolineavano che la confisca adottata non poteva essere giustificata esclusivamente sulla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) cit., non essendo mai stato accertato che Zappalà con la sua famiglia vivesse di proventi di attività delittuose o che tali proventi avessero rappresentato una componente significativa dei loro redditi complessivi. La Corte territoriale, premettendo che la richiesta di revocazione era ammissibile alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite, Fiorentino (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, idep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01), ricordava che la medesima sentenza aveva chiarito che, nell'ipotesi in cui la misura di prevenzione sia stata adottata sulla base dell'inquadramento del proposto in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 cit., occorre verificare se la riconosciuta sussistenza della seconda fattispecie di pericolosità si presenti autonoma e autosufficiente, cioè idonea, di per sé, a supportare la applicazione della misura di prevenzione. Nel caso in esame, i presupposti legittimanti della misura, desunti da provvedimenti cautelari e da sentenze, erano quelli relativi all'appartenenza di Zappala alla categoria di soggetti pericolosi in base all'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011. In particolare, rilevavano gli accordi elettorali tra Zappalà e [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca: il primo, in cambio di un pacchetto di voti, aveva promesso varie utilità. Le intercettazioni avevano dimostrato che il boss si era adoperato in favore del candidato Zappalà quale esponente apicale di un centro di interessi in grado di garantire un ampio bacino di voti. Di conseguenza, era provato che Zappalà avesse commesso condotte correlate e rese funzionali ad interessi dei poteri criminali di 'ndrangheta ed esplicativi di un agire in un ambito permeato da cultura mafiosa. Il decreto che aveva applicato la misura di prevenzione, inoltre, faceva riferimento al versamento al capo mafia, da parte di Zappalà, di 100.000 euro. In definitiva, la misura era ancorata alla diversa fattispecie di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011, come aveva riconosciuto la sentenza della Corte di Cassazione del 28/2/2018. L'istanza di revocazione non aveva mai messo in discussione la riconducibilità di Zappalà a tale diversa categoria di soggetti pericolosi. Inoltre, il decreto di confisca aveva agganciato la pericolosità sociale di Zappalà anche alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) cit.: i giudici avevano, infatti, ritenuto che la sistematica, abituale commissione di illeciti fiscali e tributari da parte di Zappalà, di natura (anche) delittuosa gli avesse permesso di accumulare ingenti ricchezze che, a loro volta, gli avevano consentito di entrare in rapporti con la 'ndrangheta. La Cassazione aveva fatto espresso riferimento alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) cit. .In definitiva, la sentenza della Corte -Costituzionale n. 24 del 2019 non aveva attinto le due disposizioni normative che avevano permesso l'adozione della misura di prevenzione. Del resto, il tema era già stato affrontato dalla Corte di Cassazione, che si era riferita alla sentenza della Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto illegittima la previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a) d. Igs. 159 del 2011, ritenendo che tale pronuncia non avesse alcuna incidenza sulla vicenda in esame. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 1, 4, 24 e 28 d. Igs. 159 del 2011 ed apparenza di motivazione. La difesa aveva evidenziato che la misura di prevenzione patrimoniale non era fondata anche sulla pericolosità qualificata di Zappalà, atteso che i beni confiscati erano stati acquistati in epoca anteriore al febbraio 2010, epoca in cui era stata ritenuta sorgere la pericolosità sociale qualificata. Inoltre, violava l'art. 28 d. Igs. 159 del 2011 l'affermazione del provvedimento secondo cui la confisca era stata disposta in relazione alla pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011, come si ricavava dalla sentenza della Corte di Cassazione. In realtà, i giudici, disponendo la confisca, non avevano distinto tra le due forme di pericolosità sociale generica, cosicché il giudice della revocazione avrebbe dovuto compiere quella verifica indicata dalla sentenza delle Sezioni Unite, Fiorentino. La motivazione del provvedimento impugnato, quindi, era apparente. Il provvedimento parafrasava malamente la motivazione della sentenza della Cassazione: quella sentenza non aveva confermato che Zappalà vivesse con i proventi delittuosi, ma aveva affermato che, con tali proventi, egli portava avanti la sua carriera politica. Inoltre, la difesa dei ricorrenti aveva sottolineato, richiamando i principi sanciti dalla sentenza della Corte EDU, Contrada, che il contenuto della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011 era concretamente conoscibile e prevedibile solo a partire dal 2019, in forza della sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 24 del 2019; che, pertanto, non poteva trovare applicazione la confisca in forza di quella norma, atteso che la condotta era precedente al 2019. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. La lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 37024/2018 del 28/2/2018 dimostra agevolmente l'infondatezza delle deduzioni dei ricorrenti. Il ricorrente aveva già., in quella sede, sostenuto la irrilevanza, ai fini della confisca, della pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011; il ricorrente lamentava che, "per una pericolosità sociale qualificata connessa a fatti del 2010, la confisca sia stata estesa ad acquisizioni patrimoniali di gran lunga antecedenti" e sottolineava "come l'errata valutazione della pericolosità generica abbia senza dubbio inciso sul profilo della contiguità temporale delle acquisizioni patrimoniali rispetto a tale pericolosità", sostenendo che "della sproporzione tra capacità reddituale degli anni precedenti al 1993 e acquisizioni patrimoniali non può tenersi conto, non essendo provata dal P.M., ma ricostruita sulla base delle allegazioni difensive". La Corte osservava: "Orbene, nel caso in esame, il decreto impugnato pone in stretta relazione le due pericolosità ed evidenzia come tutti i beni oggetto di confisca siano stati acquisiti quando Zappalà era socialmente pericoloso, vuoi per la sistematica evasione fiscale da lui posta in essere, vuoi per la sua contiguità con la 'ndrangheta. Rileva come lo stile di vita di illecita accumulazione di denaro sottratto al fisco da parte di Zappalà sia risalente all'inizio della sua carriera professionale e quindi a tempi antecedenti alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. e si sia protratto fino al momento dei fatti accertati nel procedimento penale. Conclude, quindi, col ritenere inequivoca la pertinenzialità temporale fra condotte sintomatiche di pericolosità sociale ed acquisto dei beni confiscati". La deduzione dell'odierno ricorrente, pertanto, risulta manifestamente infondata, avendo la Corte dato atto che la confisca era stata disposta sia per la pericolosità generica che per quella qualificata. 2. Quanto all'inquadramento di Zappalà nella categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d. lgs. 159 del 2011 e al fondamento in tale pericolosità della misura di prevenzione patrimoniale, la sentenza osservava che "le doglianze difensive si presentano come un semplice dissenso valutativo rispetto ai punti qualificanti detta pericolosità e ripropongono la stessa questione giuridica sull'evasione fiscale affrontata dal decreto impugnato in modo del tutto logico e coerente con l'orientamento di questa Corte, dal quale non ci si intende discostare. Secondo cui in tema di misure di prevenzione, va considerato pericoloso ai sensi dell'art. 1 della I. 1423 del 1956 (attualmente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011) il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi e che reinvesta i relativi profitti in attività commerciali, vivendo così abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013 - dep. 23/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256450: fattispecie relativa all'irrogazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale). Proventi, da intendersi nel senso specificato dalla stessa sentenza e analiticamente richiamato dal decreto impugnato. A ciò va aggiunto che, come evidenziato dal provvedimento in esame, molte delle condotte di evasione fiscale risultavano essere accompagnate da falsi in bilancio (in parte risalenti e come tali penalmente rilevanti) e dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti e, quindi, integrare fattispecie delittuose." Del resto, nel riportare la motivazione del decreto impugnato concernente la pericolosità generica di Zappalà, la sentenza faceva chiaramente riferimento ai proventi dell'attività delittuosa di cui Zappalà e la sua famiglia vivevano abitualmente: "Passando al profilo della pericolosità sociale c.d. generica, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ritiene condivisibile la valutazione svolta dal Tribunale nel ritenere il proposto pericoloso anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. c) d.lgs. 159 del 2011, in quanto stabilmente dedito a traffici delittuosi ed in particolare ad evasione fiscale dei cui proventi risultava vivere all'atto di applicazione della misura preventiva. Il decreto impugnato ripercorre gli elementi di fatto sui quali è stato fondato dal decreto di primo grado il giudizio di pericolosità generica. In particolare evidenzia: che nel 1986, anno della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] (FKT) s.r.I., con quota di capitale sociale pari al 99% intestata alla moglie del proposto (pari a euro 10.296,00), [OSCURATO:PERSONA], e quota pari all'1%, intestata alla sorella del suddetto, [OSCURATO:PERSONA] (pari a euro 104,00), non risultava dichiarato alcun reddito né dal proposto né dalla moglie, come anche per il 1987; che per gli anni successivi fino al 1992 i redditi dichiarati da Zappalà e solo nel 1990 dalla Parisi erano stati ricostruiti sulla base delle allegazioni della difesa del primo, relative anche ad ulteriori redditi prodotti dal prevenuto nello stesso arco temporale e percepiti nella forma della società di fatto con altri professionisti, non riportati nelle dichiarazioni e quindi illeciti in quanto sottratti all'imposizione fiscale; che tale accumulo di denaro illecito aveva consentito a Zappalà di portare avanti l'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. oggetto di sequestro e di fare cospicui investimenti anche in strumenti finanziari; che le movimentazioni economiche della società FKT s.r.I., i compensi di lavoro autonomo erogati dalla società al proposto e i dati contabili di detta società ne evidenziavano la gestione illecita da parte di Zappalà, che fino al 1993 ne era stato legale rappresentante e da tale data era divenuto amministratore di fatto, in quanto delegato dalla moglie, rappresentante e amministratore unico, a operare sui conti correnti della società; che emergeva, in particolare, che i compensi da lavoro autonomi erogati a Zappalà erano stati di gran lunga superiori a quelli erogati agli altri professionisti dal 1997 in poi, a riprova che si trattasse di artificio contabile per ampliare i costi della società a fini fiscali e/o per fornire una giustificazione economica alla immissione di denaro nella società e, poi, al suo conferimento in favore del proposto; che dai dati contabili (bilanci depositati dal 1996 al 2001 e successivamente, in mancanza di bilanci depositati, dichiarazioni dei redditi) emergevano ulteriori anomalie, rappresentate dalla mancata distribuzione degli utili e dalla creazione di riserve e di "utili portati a nuovo", attraverso le quali la società risultava avere commesso evasione fiscale per importi notevoli, corrispondenti ai redditi da partecipazione sottratti alla tassazione, mentre i coniugi Zappalà-Parisi ne avevano utilizzato il conto corrente prelevandovi somme per centinaia di migliaia di euro senza alcuna plausibile giustificazione (emissione di assegni in favore di Zappalà per 484.000,00 euro e prelievo della Parisi di somma pari a 150.000,00 euro); che nei bilanci della società erano risultate sistematicamente inserite poste debitorie, per importi notevolissimi, non veritiere, corrispondenti a fatture per operazioni inesistenti emesse prevalentemente per gli anni dal 2006 al 2010; che ulteriori anomalie erano state riscontrate nei rapporti fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., intestata alle figlie del proposto, giacché dal conto corrente della prima società erano stati prelevati importi utilizzati per pagare le rate del leasing per l'imbarcazione nella disponibilità del patrimonio aziendale della seconda società; che erano state all'uopo emesse fatture dall'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. non corrispondenti ad un'effettiva prestazione, non rientrando nell'oggetto sociale di quest'ultima, certamente, il diporto nautico e non avendo la stessa necessità di utilizzare, quale bene strumentale, un'imbarcazione da diporto; che l'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. risultava, quindi, essere nata sulla base del programma illecito del proposto di acquistare una grossa imbarcazione in regime di esenzione IVA, attraverso la stipula del leasing senza corrispondere l'imposta dovuta ed il pagamento delle rate, che poneva invece a carico della [OSCURATO:SOCIETA].". Come si vede, nonostante l'iniziale riferimento ai "traffici delittuosi", la sentenza concentrava l'attenzione sui proventi delle attività delittuose che permettevano a Zappalà e alla sua famiglia di vivere in agiatezza. 3. Il ricorrente lamenta una errata parafrasi della sentenza della Corte di cassazione da parte della Corte territoriale. In effetti, il passo menzionato nel ricorso riproduce due diversi passi della sentenza della Cassazione, facendoli apparire (a prima vista) come un unico periodo: ma il contenuto della sentenza è esattamente individuato, perché risulta evidente che, in diversi passi, la Cassazione dava atto che il giudice che aveva disposto la confisca avesse ritenuto che Zappalà e la sua famiglia vivessero con i proventi delle attività delittuose integrate dalle evasioni fiscali e tributarie e dalle falsità in bilancio. D'altro canto, la distinzione proposta dal ricorrente - "Portare avanti la carriera politica con proventi delittuosi non significa vivere di tali proventi" - appare assai fragile, atteso che nemmeno il ricorrente sostiene che tutti i proventi delle attività delittuose fossero stati utilizzati per finanziare la carriera politica di Zappalà, anche mediante versamenti al capo mafia, così risultando evidente che le ingenti somme ricavate dall'evasione fiscale e dai falsi in bilancio erano a disposizione dei coniugi Zappalà che li utilizzavano per le proprie esigenze, tra le quali vi erano anche le ambizioni politiche. 4. L'ultima deduzione è manifestamente infondata. Il ricorrente sostiene che il giudice della revocazione avrebbe dovuto revocare la confisca di prevenzione, dando atto che il contenuto dell'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011 era concretamente conoscibile solo a partire dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 24 del 2019. La manifesta infondatezza si appalesa sotto due profili. In primo luogo, il ricorrente non dimostra affatto che l'appartenenza di Zappalà alla categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d. 6 9fl Igs. 159 del 2011 fosse stata ritenuta sulla base di un'interpretazione della norma sconfessata dalla sentenza della Corte Costituzionale. Il dato, per la verità, è da escludere, atteso che il decreto elencava elementi di fatto precisi dimostrativi dell'attività delittuosa di Zappalà e del ricavo dalla stessa di ingenti profitti. In secondo luogo, la Corte territoriale non poteva che adeguarsi all'insegnamento delle Sezioni Unite, Fiorentino sul punto degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulle misure di prevenzione adottate anche sul presupposto in esame. Come ricorda il provvedimento impugnato, le Sezioni Unite hanno affermato, con riferimento agli effetti di tale sentenza interpretativa di rigetto: "E' di tutta evidenza, però, che tale «valore persuasivo» in ordine all'interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca dì prévenzione. Proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale» (Sez. 6, n. 29551 del 2020, Terenzio, cit.)." 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara