CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2021
Cassazione n. 45181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 giugno 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava, limitatamente all'imputazione provvisoria del reato di truffa aggravata di cui al capo 47), l'ordinanza con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari. Confermava, invece, tale ordinanza relativamente alle imputazioni provvisorie dei reati di corruzione propria (capo 46) e di frode nelle pubbliche forniture (capo 48). Sostituiva la misura originariamente applicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per mesi dodici. I Giudici del riesame ritenevano supportata dai gravi indizi di colpevolezza la ricostruzione accusatoria che di seguito sinteticamente si espone. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto di diverse società fornitrici di bitume e calcestruzzo, era intercorso un patto corruttivo in relazione all'espletamento di alcuni appalti relativi ai lavori di ammodernamento e di adeguamento dell'autostrada A3 SA-RC. In forza di tali rapporti, Gallo aveva potuto stipulare formali contratti di subfornitura, di nolo a caldo e di nolo a freddo, in realtà aventi la natura di subappalto e però privi della dovuta autorizzazione, fornendo inoltre materiali di qualità inferiore rispetto a quella di cui ai capitolati. Fiordaliso, in cambio dell'omissione dei controlli ai quali era tenuto come direttore dei lavori di cui trattasi e, comunque, di specifici atti contrari ai doveri del suo ufficio in grado di consentire quanto sopra, riceveva da Galli somme di denaro (sotto forma di retribuzione della fittizia attività lavorativa della moglie) e un'auto Mercedes, nonché promesse di altri incarichi remunerativi. Lo stesso Fiordaliso, in esecuzione dei medesimi accordi, ometteva altresì di segnalare che Gallo, quale reale gestore delle società interessate alle forniture (FABIT e VFG), era privo dei requisiti soggettivi per ottenerle in ragione delle condanne da lui riportate. 3. L'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 giugno 2020 veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 9 marzo 2021, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Gallo. I Giudici di legittimità, in particolare, ritenevano fondato il terzo motivo e, di riflesso, il quarto motivo del ricorso, limitatamente all'omessa valutazione delle memorie difensive, seppure ritualmente depositate dalla difesa - all'udienza di trattazione della richiesta di riesame - unitamente a una consulenza di parte. Al riguardo, premettevano che «il deposito di una memoria difensiva, salvo che non introduca temi nuovi o questioni diverse, non necessariamente amplia il devolutum, ma estende (o, più frequentemente, reitera) gli argomenti posti a fondamento della richiesta (nella specie, di riesame); e quando tali argomenti sono smentiti dal complessivo impianto motivazionale del provvedimento giurisdizionale non si può lamentare una omessa valutazione; se la motivazione ha, nel suo complesso, escluso la fondatezza degli argomenti proposti con una memoria difensiva, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata, non può affermarsi che vi è stata una omessa valutazione, ma solo che vi è stato un rigetto; l'omesso accoglimento non significa, infatti, omessa valutazione». Però, nel caso di specie - si rileva in seguito nella sentenza di annullamento con rinvio - il Tribunale si era «limitato a dare atto del deposito della memoria (pag. 6) e ad affermare che le conclusioni dei consulenti del P.M. non sono in alcun modo scalfite dalle risultanze della consulenza di parte, prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto non fornisce nessun nuovo spunto tecnico (pag. 31)». Si conclude che in tal modo l'ordinanza risultava gravemente carente, sotto il profilo argomentativo, poiché non si è misurata concretamente con le questioni sollevate con memorie, astrattamente idonee a fondare una ricostruzione dei fatti tale da escludere i gravi indizi, mancando in particolare il confronto: a) con il profilo della competenza dei consulenti tecnici del pubblico ministero, un geologo e un architetto, sulle opere oggetto di accertamento; b) con la provenienza dei materiali campionati e oggetto di accertamento, che, secondo la memoria difensiva, nel caso dell'appalto dell'ATI Futura-Comeba, provenivano dalla sede autostradale e non dalle rampe interne dello svincolo di Rosarno, ove si concentravano i lavori di pavimentazione; c) con il ruolo assunto da Fiordaliso nella gara ASR 52-08, i cui lavori erano già stati consegnati nell'agosto del 2011, mentre il Fiordaliso è subentrato il 6 gennaio 2013, ed il ruolo di direttore dei lavori era stato ricoperto dall'omonimo Fiordaliso cl. 70; d) con le detrazioni asseritamente operate dall'Ing. Fiordaliso, per la diversa qualità del materiale bituminoso, con riferimento ai lavori dell'appalto della ATI Carena-Sposato; • e) con l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'affidamento di lavori pubblici in capo a [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle deduzioni proposte con le memorie difensive. 3. Con ordinanza emessa in data 14 giugno 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio di rinvio, ha confermato il provvedimento genetico della misura limitatamente al capo 46 come ritenuto nella precedente decisione, nonché al capo 48, limitatamente ai lavori di appalto di cui alle gare ASR 09-07 e ASR 12-10, ferma restando la già disposta sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per mesi dodici. 4. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione, in relazione sia agli artt. 627 e 273 cod. proc. pen., sia agli artt. 319, 321 e 356 cod. pen., alla stregua delle censure che di seguito si illustrano nei limiti strettamente necessari (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Deduce che il Tribunale non ha colmato le gravi lacune presenti nella decisione in precedenza annullata, riproponendo un apparato argomentativo affetto dai medesimi vizi già censurati dalla sentenza di annullamento con rinvio. Ha, infatti, continuato a non confrontarsi con i rilievi difensivi, non facendo alcuna menzione delle memorie, depositate nel giudizio di rinvio, a mezzo delle quali erano state rappresentate le argomentazioni scientifiche e normative sviluppate dai consulenti della difesa, con il supporto di allegata documentazione. Come si evince dal contenuto delle suddette memorie -riportato testualmente nell'atto di ricorso - a fronte delle ampie considerazioni e degli analitici rilievi difensivi anche di carattere tecnico, i Giudici del riesame hanno mancato di verificare tutti i punti critici indispensabili ai fini della decisione. 4.1. Con riferimento al profilo della competenza dei consulenti tecnici del pubblico ministero, l'ordinanza, anziché esaminare le numerosissime criticità segnalate, si è soffermata sul contenuto di una sentenza del TAR di Latina, trascurando, oltre al dato normativo - segnatamente gli artt. 51 e 52 R.D. n. 2537 del 1925 che limitano la competenza degli architetti alle opere di edilizia civile - le puntuali osservazioni dei consulenti della difesa. Così non sono state spiegate le ragioni per cui l'architetto Terzi potesse ritenersi legittimato a esprimere giudizi tecnici su determinati aspetti di una materia della quale non aveva competenza, non solo normativa, ma anche curricolare. Allo stesso modo non sono state chiarite le ragioni per cui dovrebbe farsi affidamento sulle indagini compiute sui materiali bituminosi da un geologo - l'altro consulente dell'accusa - che non aveva le specifiche competenze per procedere a tale tipo di analisi. In ogni caso, non si è considerato che i consulenti del pubblico ministero sono incorsi in numerosi errori legati anche all'incompletezza dei dati richiesti alla committente ANAS. Inoltre, come risulta dall'allegato verbale della seduta del Consiglio dell'ordine degli architetti (allegato al ricorso), conosciuto dalla difesa solamente dopo l'udienza di trattazione, il dottor Terzi non era più iscritto a tale ordine a far data dal 1 gennaio 2017, ossia già in epoca precedente al conferimento dell'incarico di consulenza da parte del pubblico ministero. Sicché il dottor Terzi non era abilitato a redigere relazioni tecniche per l'autorità giudiziaria. La consulenza a sua firma era quindi, affetta da nullità assoluta. Anzi, possono ravvisarsi estremi di reato, a seguito della mancata segnalazione di detta condizione all'atto dell'incarico. 4.2. Quanto alla provenienza dei materiali campionati e oggetto di accertamento con riguardo ad altro appalto, quello di interesse della ATI Futura - Comeba, il Tribunale ha ritenuto fondati i rilievi difensivi circa l'erroneità degli accertamenti dei consulenti del pubblico ministero, senza però considerare l'ampiezza dei dubbi da loro stessi espressi e come le riconosciute criticità costituissero un altro segnale della mancata conoscenza della materia, risultando irrilevanti le giustificazioni addotte circa l'incompletezza della documentazione. 4.3. Con riferimento alla gara relativa all'appalto della ATI Carena-Sposato, i Giudici del riesame hanno dato per accertato che il coindagato Fiordaliso avesse seguito tutta la fase esecutiva dei lavori, ignorando le precisazioni contenute nella relazione tecnica dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], il quale, con argomentazioni strettamente ancorate agli atti processuali, aveva fra l'altro evidenziato l'inesistenza di anomalie meritevoli di segnalazione da parte di Fiordaliso. D'altra parte, andava considerato che tale coindagato, in relazione ad altro appalto aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA], una volta riscontrato il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal capitolato, aveva tempestivamente segnalato al RUP, con apposito parere, la necessità di trasformare il contratto di sub affidamento stipulato dalla V.G.F., riconducibile secondo la ricostruzione accusatoria al Gallo. 4.4. Relativamente alle detrazioni che Fiordaliso avrebbe dovuto operare per la diversa qualità del materiale bituminoso di cui ai lavori relativi all'appalto dell'ATI Carena - Sposato, sono state ignorate le argomentazioni rappresentate dal consulente professore Grilli, secondo le quali alla valutazione di non conformità della qualità del conglomerato bituminoso utilizzato per la gara era seguita l'applicazione delle penali nei termini indicati nel libretto delle misure. Né in senso contrario poteva obiettarsi che le detrazioni non fossero presenti nella contabilità finale, posto che questa, come gli atti relativi al collaudo, non era presente fra quelli acquisiti. Ancora, non rilevava la menzione del certificato di pagamento, perché esso, a differenza del libretto delle misure, non è l'atto in relazione al quale il direttore dei lavori deve applicare le detrazioni di cui trattasi. 4.5. Con riferimento all'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'affidamento dei lavori a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza non ha esaminato, ancora una volta, le specifiche osservazioni contenute nelle memorie difensive e tra l'altro non ha attributo rilevanza al certificato antimafia dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] & Co. di [OSCURATO:PERSONA], pur trattandosi di un nulla osta prefettizio riferito alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] e rilasciato contestualmente ai fatti di causa.Dalla lettura del contratto in data 11.9.2009 si evince che il contraente generale aveva attestato la idoneità degli affidatari prescelti, tra i quali rientrava la società FA.BIT, nella cui composizione societaria era già presente Gallo. A nulla rileva, peraltro, la citazione delle disposizioni contenute nell'art. 84 del d.lgs. n. 159 del 2011 e dei procedimenti in cui lo stesso Gallo era coinvolto. 5. Con motivi nuovi successivamente pervenuti, la difesa del ricorrente ribadisce e sviluppa alcune delle stesse censure già illustrare nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutte le doglianze mosse nel ricorso non superano il vaglio di ammissibilità, poiché, pur affermando di denunciare violazioni di legge e vizi della motivazione, non fanno altro che riproporre questioni tutte già adeguatamente esaminate nel provvedimento attraverso considerazioni che non risultano giuridicamente errate e apprezzamenti di merito supportati da una motivazione non manifestamente illogica, alla quale in questa sede la difesa intende opporre solo altre valutazioni. 2. Al riguardo, va anzitutto rilevato che il richiamo testuale nel ricorso dei contenuti delle relazioni dei consulenti della difesa (depositate nel corso dell'intero procedimento fino al giudizio di rinvio), contrapponendosi al motivato esame degli aspetti decisivi ai fini della tenuta delle risposte di merito sui punti indicati nella sentenza della Corte di cassazione, non può dimostrare che le argomentazioni dedotte con le suddette relazioni non siano state implicitamente disattese, secondo un complessivo iter giustificativo che risulta basato anche sulla ricostruzione degli altri risvolti dei fatti, nelle restanti parti della motivazione dell'ordinanza, che corroborano la fondatezza dell'accusa secondo i parametri della gravità indiziaria. Una volta adeguatamente intervenute le risposte di cui sopra secondo l'ampiezza delle valutazioni di merito in caso di annullamento con rinvio per difetto di motivazione, ciò che può, invero, cogliersi è una lettura difensiva parcellizzata degli indizi che separa le valutazioni su determinati profili di critica dal significato convergente di quelle sugli altri elementi che compongono il quadro indiziario. 3. Quanto alle doglianze relative alla competenza dei consulenti del pubblico ministero, va osservato che, come appropriatamente rilevato nel provvedimento, trattandosi non di lavori di costruzioni o di progettazioni stradali, all'architetto Terzi potevano ragionevolmente riconoscersi conoscenze professionali idonee a svolgere l'incarico ai fini della verifiche tecniche in ordine all'espletamento degli appalti ANAS conformemente ai relativi contratti; mentre il geologo, nominato quale altro consulente tecnico del pubblico ministero, per il tipo di analisi espletabili sui suoli afferenti alla sua professione, ben poteva essere in grado di svolgere indagini in ordine alle caratteristiche dei materiali utilizzati per eseguire lavori stradali. Tanto a fronte di disposizioni processuali penali - le uniche che rilevano ai fini della validità dell'incarico conferito dal pubblico ministero - che non prevedono nullità derivanti dalle scelte operate da tale parte nell'individuare le persone fornite delle particolari competenze richieste dalla disciplina oggetto dell'incarico, anche quando si tratti di soggetti non iscritti negli oppositi albi istituiti presso il Tribunale. Nullità che, comunque, non rientrando fra quelle (tassative) assolute, avrebbe dovuto rilevarsi nelle precedenti fasi e certamente non può essere dedotta tramite un'eccezione che risulta specificamente sollevata solamente in questa sede, operando infatti la preclusione prevista dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. Quanto sopra vale anche con riguardo ai rilievi mossi nel ricorso circa la mancanza a suo tempo dell'iscrizione del consulente Terzi all'albo professionale. Rilievi fondati, peraltro, sull'allegazione di nuova documentazione in questa sede - come tale rimasta non vagliata dal Tribunale - su una circostanza che solo sulla base di generiche asserzioni non sarebbe stata prima conosciuta dalla difesa. Le restanti questioni sul tema riguardano, piuttosto, la correttezza degli esiti degli accertamenti tecnici e risultano però superate dalle risposte sugli altri punti. 4. Esaminando gli altri rilievi indicati nella sentenza di annullamento come rimasti non scrutinati, il Tribunale ha accolto le censure relative ai materiali campionati oggetto di accertamento quanto all'appalto dell'ATI Futura - Cemeba. A fronte di ciò, la difesa introduce obiezioni riguardanti lo stesso tema, ma l'appalto dell'ATI Cerana - Sposato, svolgendo apprezzamenti basati solo su un passaggio di una delle diverse relazioni dei consulenti dell'accusa, così da invocare interpretazioni al di fuori dall'intero contesto in cui si inserisce e, pertanto, può essere correttamente letto detto passaggio avuto riguardo alle possibili ricadute. 5. Con riferimento al ruolo assunto dal coindagato Fiordaliso nella gara ASR 52-08, la difesa contesta le pertinenti e articolate considerazioni confutative rappresentate dalla motivazione del provvedimento impugnato (pagg. 11-13) che illustrano l'irrilevanza del subentro del predetto al precedente direttore dei lavori. Esse valutano le acquisizioni sull'omessa segnalazione di palesi anomalie con particolare riferimento alle irregolarità dei subappalti a beneficio di Gallo, pur a fronte delle formali assicurazioni di Fiordaliso circa la sua vigilanza al riguardo. In proposito, le doglianze introducono rilievi discorsivi o perplessi per opporsi agli apprezzamenti del Tribunale in ordine a determinati atti e comportamenti.Per altro verso, svolgono ulteriori valutazioni su isolate informazioni che non si pongono in manifesto conflitto logico con la ricostruzione della dolosa omissione della vigilanza, così come complessivamente ricostruita anche alla stregua di quanto esposto nel prosieguo della motivazione (a partire da pag. 19) sul genere dei corrispondenti benefici ricevuti da Fiordaliso e sulla loro derivazione da Gallo, nell'ambito di rapporti che, così come configurati, contribuiscono a delineare il quadro gravemente indiziario in ordine all'accusa dell'asservimento dell'esercizio delle funzioni di Fiordaliso agli interessi di Gallo con riguardo ai predetti lavori. 6. Analoghe considerazioni vanno svolte relativamente alle risposte motivazionali in ordine ai rilievi sul tema della mancata detrazione per la diversa qualità di materiale bituminoso con riferimento all'appalto ATI Carena-Sposato. Le censure dedotte in proposito nel ricorso non solo non tengono conto della rilevanza dell'intero e più ampio contesto ricostruttivo appena sopra citato, ma anche seguono percorsi esposti dai consulenti di cui non si coglie la decisività. Ed infatti, per quanto rileva, ci si oppone all'appropriata lettura del significato del certificato di pagamento n. 0446 che prescinde dalle particolari circostanze che poterono condurre in precedenza a far comparire le non conformità nel libretto delle misure, così come dalle affermazioni in ordine alla formale provenienza da Fiordaliso del solo libretto delle misure, rilevando, invece, all'esito di tali passaggi, la liquidazione delle somme in favore di Gallo senza applicare le dovute penali. In ordine allo stesso tema solo nei motivi nuovi si svolgono generici richiami alle consulenze che parrebbero volere asserire la correttezza di detto certificato. 7. Infine, quanto all'inesistenza dei presupposti soggettivi per l'affidamento di lavori pubblici a Gallo, i rilievi risultano tanto più privi di confronto con le pertinenti confutazioni intervenute, non tenendo minimamente conto che l'ordinanza si sofferma ampiamente, anzitutto, sull'elemento in sé decisivo, ai fini dell'esclusione della partecipazione di Gallo dalle procedure di cui trattasi, costituito dalle indicate condanne irrevocabili per molteplici reati di truffa e di turbata libertà degli incanti. Il tema viene ripreso nei motivi nuovi attraverso l'esposizione di ricostruzioni solo alternative del significato di certi comportamenti apprezzati in sede di merito. 8. Quanto ai motivi nuovi, va peraltro precisato che la loro inammissibilità consegue ancor prima dalla sopra illustrata inammissibilità di quelli originari, dovendo operare l'estensione prevista dall'art. 582, comma 4, cod. proc. pen. 9. Da quanto sopra discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente dete