CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 19487/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 02/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di BARI, in data 21/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990, con esclusione delle cessioni operate in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle quali l'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per la detenzione di 490 grammi di hashish, alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità, alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata disapplicazione della recidiva, alla severità del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per le ragioni comunicate all'imputato ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - l'art. 192 cod. proc. pen. non è norma processuale la cui violazione è suscettibile di essere dedotta ai sensi dell'art. 606, lett. c., c.p.p.; - il ricorrente, inoltre, articola le proprie doglianze dando per scontata la possibilità, per la Corte di cassazione, di accedere al fascicolo del dibattimento e di leggere gli atti in esso contenuti, operazione quest'ultima preclusa in sede di legittimità se non viene dedotto il travisamento della prova, vizio non denunziato nel caso di specie; - più in generale manca un serio e ragionato confronto con le ragioni della decisione impugnata come positivamente indicate dalla Corte di appello, ciò che rende generico e inammissibilmente fattuale (oltre che rivalutativo) il ricorso odierno posto che alla Corte di cassazione non interessa come il giudice avrebbe potuto decidere, bensì come ha deciso sicché "quel che risulta dagli atti" costituisce argomento privo di rilevanza sotto ogni sua concreta declinazione; - peraltro , il dato ponderale della sostanza detenuta (quasi mezzo chilogrammo) osta, insieme con le valutazioni della Corte di appello sul coinvolgimento del ricorrente in una ramificata attività di spaccio, alla qualificazione del fatto in termini di lieve entità; - anche le deduzioni sulla recidiva sono del tutto generiche così come lo sono, in generale, quelle relative al trattamento sanzionatorio basate più su una postulazione tipica di un atto di appello che su un ricorso per cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]