CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1988
Cassazione n. 06507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/10/1988 avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di NOVARAdato avvi alle pa2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31469/22 Papalau [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 385, comma quarto, cod. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile sia perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., sia perché proposto personalmente dall'imputata; che segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0