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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28979/2021

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 6990-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dello stesso , rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell' UNIVERSITA' e RICERCA 80185250588; - intimati - avverso l'ordinanza n.26415/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l'[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 26415 del 2019 nella parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del suddetto difensore, come chiesto nel controricorso.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca e l'Agenzia delle entrate non si costituivano.

Con ordinanza interlocutoria n. 28597 del 2020 la Corte rinviava a nuovo ruolo disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la quale veniva regolarmente citata a cura dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: l'[OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente nella lite oggetto della ordinanza n. 26415 del 2019, aveva chiesto, nel controricorso, il rigetto del ricorso con la condanna dell'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del predetto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.

Ric. 2020 n. 06990 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -2- 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2, - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 16037 del 2010; Cass., n. 293 del 2011; Cass., n. 8578 del 2014); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26415 del 2019, depositata il 17 ottobre 2019, sia corretto aggiungendo l'inciso ", da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c." dopo le parole "oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M. dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26415 del 2020, depositata il 17 ottobre 2019, sia corretto aggiungendo l'inciso ", da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c." dopo le parole "oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%"; Ric. 2020 n. 06990 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -3- dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 6990-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dello stesso , rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell' UNIVERSITA' e RICERCA 80185250588; - intimati - avverso l'ordinanza n.26415/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 26415 del 2019 nella parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del suddetto difensore, come chiesto nel controricorso. Il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca e l'Agenzia delle entrate non si costituivano. Con ordinanza interlocutoria n. 28597 del 2020 la Corte rinviava a nuovo ruolo disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la quale veniva regolarmente citata a cura dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: l'[OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente nella lite oggetto della ordinanza n. 26415 del 2019, aveva chiesto, nel controricorso, il rigetto del ricorso con la condanna dell'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del predetto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. Ric. 2020 n. 06990 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2, - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 16037 del 2010; Cass., n. 293 del 2011; Cass., n. 8578 del 2014); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26415 del 2019, depositata il 17 ottobre 2019, sia corretto aggiungendo l'inciso ", da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c." dopo le parole "oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26415 del 2020, depositata il 17 ottobre 2019, sia corretto aggiungendo l'inciso ", da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c." dopo le parole "oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%"; Ric. 2020 n. 06990 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso in