CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 00342/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 19379-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO,[OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Stefano, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – avversola sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5759/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 novembre2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì