CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32753/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia; nei confronti di: SEMENZATO Federico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1967; avverso la ordinanza n. 181/22 TLMCR del Tribunale di Venezia del 19 ottobre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; letta, altresì, la memoria difensiva rassegnata per la difesa dell'intimato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, in data 15 marzo 2023.[OSCURATO:PERSONA] Con una sintetica ordinanza datata 19 ottobre 2022, il Tribunale di Venezia, Sezione del riesame, ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dai Pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Gup del Tribunale di Venezia aveva "revocato" (espressione questa ultima testualmente utilizzata dall'attuale ricorrente) il sequestro preventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato per il reato previsto dall'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, contestato in relazione a cinque diversi periodi di imposta - limitatamente agli importi relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013, avendo ritenuto maturata con riferimento ad esse la prescrizione del reato oggetto di contestazione. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, ha interposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia, deducendo la mancanza della Motivazione e la violazione dell'art. 322-bis Cod. proc. pen. Il ricorrente ha osservato come con il proposto appello cautelare non si richiedesse in alcun modo una rivalutazione, rispetto a quella operata dal giudice di merito, delle circostanze di fatto o il riconoscimento della sussistenza del fumus commissi delicti; l'impugnazione sarebbe appuntata soltanto sulla dedotta erroneità (per violazione dell'art. 17, comma 1-bis del dlgs n. 74 del 2000, come modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, che ha disposto l'aumento di un terzo dei termini prescrizionali per i reati previsti agli artt. da 2 a 10 del dlgs n. 74 del 2000) del termine prescrizionale applicato dal giudice di merito e del calcolo del momento estintivo del reato, con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione intervenuti, operato dallo stesso giudice. Cosicché nel caso di specie non troverebbe applicazione il principio, adottato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale l'intervenuta sentenza non definitiva di merito emessa nel corso del procedimento principale sulla regiudicanda preclude, in caso di pronuncia di proscioglimento, le questioni sul riconoscimento, invocato in sede cautelare, del fumus commissi delicti, né il Tribunale di Venezia avrebbe fornito alcuna motivazione a supporto dell'applicazione di tale principio al caso concreto. Inoltre, nel caso di specie, non avrebbe potuto applicarsi l'art. 586 cod. proc. pen., che prevede il differimento e cumulo dell'impugnazione contro le ordinanze emesse nel dibattimento con quella proposta contro la sentenza, in quanto tale disposizione opererebbe solo ove non diversamente stabilito dalla legge, mentre l'art. 322-bis cod. proc. pen. consentirebbe - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - l'appello contro tutti i provvedimenti comunque adottati in materia cautelare da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che in quelle successive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile. Stante la estrema sintesi della motivazione della ordinanza impugnata, è opportuno chiarire che in data 6 luglio 2022 il Gup del Tribunale di Venezia - nel provvedere nel senso del proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle imputazioni a lui conteste con riferimento agli anni di imposta dal 2011 al 2013 avendo ritenuto la maturata prescrizione dei reati in questione, aventi ad oggetto la violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 - ha, altresì, provveduto a "revocare" (recte: dichiarare inefficace) il sequestro preventivo della somma di euro 1.222.99,61 disposto in relazione a tali imputazioni, provvedendo, altresì, per la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Avendo il Pm interposto appello cautelare avverso tale provvedimento, considerata anche la avvenuta proposizione da parte dello stesso organo del gravame avverso la sentenza dichiarativa dell'avvenuto proscioglimento del Semenzato, il Tribunale di Venezia, in qualità appunto di giudice dell'appello cautelare, lo ha dichiarato inammissibile con la ordinanza ora in questione. [OSCURATO:PERSONA] procedente ha, a questo punto, impugnato di fronte a questa Corte il provvedimento in tal modo emesso; egli, in particolare, avendo premesso la ritenuta erroneità della decisione del Gup lagunare, il quale, secondo il suo avviso avrebbe erroneamente calcolato l'avvenuta decorrenza del termine prescrizione dei reati contestati quanto agli anni di imposta 2012 e 2013, ha, altresì, osservato che il giudice del riesame, nel ritenere inammissibile l'appello cautelare, non avrebbe tenuto conto di quanto previsto dall'art. 322-bis cod. proc. pen., in base al quale i rimedi del riesame e dell'appello cautelare sono esperibili contro tutti i provvedimenti emessi in materia cautelare sia nella fase delle indagini preliminari che in quelle successive, costituendo tale previsione un'ipotesi derogatoria alla regola generale dettata dall'art. 586 cod. proc. pen., secondo la quale "l'impugnazione contro le ordinanza emesse (...) nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza"; si tratterebbe di un'ipotesi derogatoria che, in linea di principio, non è ripudiata neppure dal legislatore, il quale ha, infatti, subordinato la operatività della predetta regola generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen. al fatto che "non (sia) diversamente stabilito dalla legge". Così delineato il quadro di riferimento normativo e procedimentale su cui sì innesta la presente vicenda, rileva il Collegio come la impugnazione del ricorrente sia inammissibile. Deve, infatti, rilevarsi la esistenza di un contrasto interpretativo in seno a questa stessa Corte in ordine alio strumento impugnatorio applicabile ad una fattispecie quale è la presente. Infatti, secondo un orientamento l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio (ma il principio deve intendersi applicabile anche al caso di sequestro preventivo) non può essere autonomamente impugnata né con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen né con il ricorso immediato per cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 aprile 2019, n. 14715; analogamente: Corte di cassazione, Sezione II penale, 25 ottobre 2013, n. 43778; Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 gennaio 2008, n. 2878; nello stesso ordine di idee si veda anche: Corte di cassazione, Sezione IV penale 18 marzo 2019, n. 11914, secondo la quale, dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, l'imputato non può più esercitare il rimedio cautelare previsto dall'art. 322-bis cod. proc. pen. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen.). Ad un tale orientamento se ne contrappone un altro, apparentemente non isolato ma, come si vedrà, invece, largamente minoritario, secondo il quale avverso il provvedimento di dissequestro e restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, adottato dopo l'emissione di una sentenza di proscioglimento, non è esperibile il ricorso per cassazione bensì l'appello al Tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura (Corte di cassazione, Sezione VI penale 19 gennaio 2015, n. 2337, ma già, in precedenza, Corte di cassazione, Sezione I penale, 3 febbraio 2000, n. 6550, secondo la quale il rimedio dell'appello cautelare è di regola esperibile contro tutti i provvedimenti, comunque adottati, in materia cautelare da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari sia in quelle successive; si è, infatti, ritenuto nell'occasione che l'impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal giudice del dibattimento non poteva essere trattata alla stregua dell'art. 586 -t A cod. proc. pen., dovendo, invece, trovare applicazione l'art. 322-bis dello stesso codice, in forza della riserva contenuta nella prima disposizione, che limita la sfera di applicabilità della stessa ai soli casi in cui non è diversamente stabilito). Solo apparentemente riconducibili a tale secondo indirizzo sono le numerose pronunzie di questa Corte, secondo le quali, in tema di misure cautelari reali, nel caso di confisca di un bene sottoposto a sequestro disposta da pronunzia di merito non irrevocabile, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, in quanto esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione I penale 24 gennaio 2023, n. 3031; idem 14 ottobre 2021, n. 37489; idem Sezione III penale, 23 febbraio 2021, n. 6720). Si faceva riferimento alla solo apparente riconducibilità di tale orientamento al secondo di quelli esposti in quanto in tali decisioni l'elemento caratterizzante !a fattispecie è !a circostanza che, effettivamente, il provvedimento ablatorio costituito dalla confisca non è ancora efficace in quanto allo stato non definitivo e, pertanto, esso non sarebbe idoneo a legittimare di per sé la incisione sulla sfera patrimoniale del destinatario della misura che, allo stato, è esclusivamente pregiudicata dalla esistenza della misura cautelare la quale, a sua volta, trova negli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. il proprio autonomo statuto impugnatorio. Tanto considerato, ritiene il Collegio che fra gli orientamenti giurisprudenziali illustrati sia il primo quello che meglio rispecchia la voluntas legis consustanziata nella normativa applicabile alla materia. Ed invero (premessa la incontestabile estraneità alla presente decisione della correttezza o meno della decisione con la quale, ritenuta la intervenuta prescrizione dei reati di cui alla imputazione mossa al Semenzato relativamente a taluni degli anni di imposta indicati in rubrica, questi è stato prosciolto da essi, trattandosi di questione indubbiamente devoluta alla cognizione del giudice dell'appello di merito e, pertanto, estranea alla presente fase cautelare del giudizio), si rileva che nella fattispecie il provvedimento di dissequestro dei beni emesso dal Gip del Tribunale lagunare costituisce, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., un ineludiblle corollario dell'avvenuto parziale proscioglimento dell'imputato. A mente, infatti, della disposizione testè citata una volta pronunziata una sentenza di proscioglimento ovvero una sentenza di non luogo a procedere, ancorchè soggetta ad impugnazione, il giudice, stante la intervenuta automatica perdita di efficacia del provvedimento cautelare, ordina necessariamente che le cose sequestrate, a meno che non se ne debba disporre la confisca ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., siano restituite a chi ne abbia diritto. Risulterebbe, pertanto, singolarmente distonico rispetto al sistema, il quale prevede la tipicità dei mezzi di impugnazione delle sentenze, la possibilità di procedere ad una autonoma forma di impugnazione della ordinanza di restituzione dei beni all'avente diritto disposta ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., sebbene questa abbia trovato una intima ed, apparentemente, indissolubile, ragion d'essere nell'avvenuta adozione del provvedimento di proscioglimento o, comunque, di non luogo a procedere adottato con la sentenza di merito. D'altra parte, si osserva, per un verso, che l'art. 322-bis cod. proc. pen., allorchè prevede l'autonoma impugnabilità del decreto di revoca del sequestro preventivo (a prescindere per ora dalla pur sussistente differenza ontologica fra una revoca - giustificata dalla mancanza originaria dei requisiti per l'adozione della misura cautelare reale - ed urla perdita di efficacia, legata ad una sopravvenienza che, determinando una modificazione del quadro di riferimento, legittima il venir meno del provvedimento ex nunc, e non ex tunc come nel caso della revoca), limita tale facoltà al caso in cui la revoca sia stata disposta dal Prn, e, per altro verso, che, nell'ipotesi in cui la restituzione all'avente diritto sia stata disposta, in esito al giudizio di merito, non (come parrebbe essere avvenuto nel caso di specie) con separata ordinanza ma con la stessa sentenza di proscioglimento, si assisterebbe alla singolarità di un medesimo provvedimento sottoposto a due distinti regimi impugnatori in funzione del contenuto dello stesso. Alla luce degli argomenti che precedono, dovendosi ribadire il principio secondo il quale i provvedimenti resi nel corso del giudizio, salva l'espressa eccezione di quelli privativi della libertà personale di cui all'art. 586, ult. comma, cod. proc. pen. (eccezione che, proprio in quanto esplicitamente disciplinata, funge da rafforzamento della opposta regola generale) sono soggetti ad impugnazione solo unitamente alla sentenza cui gli stesi accedono e nelle medesime forme esperibili avverso di questa. Il ricorso presentato dal Pm presso il Tribunale di Venezia deve, pertanto, essere di