CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15501/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Palermo il 6 novembre 2024, ha rideterminato in anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 337 cod. pen, e 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990; fatti commesso in Palermo il 19 settembre 2024. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 (capo A), è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto contestato, hanno valorizzato in maniera razionale gli accertamenti degli operanti del Commissariato di P.S. [OSCURATO:PERSONA] svolti presso l'abitazione dell'imputato. Tali accertamenti, diffusamente descritti nelle due conformi sentenze di merito, hanno consentito il ritrovamento, oltre che di due bilancini di precisione, di materiale per il confezionamento e di una cospicua e ingiustificata somma di denaro, anche di alcuni involucri contenenti 66 grammi di cocaina, essendo avvenuto quest'ultimo ritrovamento tramite l'attenta verifica, supportata dall'unità cinofila, dei pozzetti di scarico della palazzina. Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato rispetto al reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo B), è parimenti manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rilevato che [OSCURATO:PERSONA], oltre a divincolarsi con forza per impedire ai pubblici ufficiali intervenuti di entrare in possesso del cellulare, lo ha scagliato sul suolo, così ostacolando la legittima attività di controllo della P.G. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della eccessività della pena, non potendosi sottacere che la Corte territoriale ha ridotto la pena irrogata all'imputato, passata da anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa ad anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, avendo i giudici di appello escluso la concedibilità delle attenuanti generiche e la possibilità di una ulteriore mitigazione della pena in ragione dei precedenti penali specifici a carico dell'imputato e della sua condotta violenta tenuta al cospetto della P.G. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M