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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 27041/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6272-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l o studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv.to CHRISTIAN GIANGRANDEgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenz a n. 96 1 /2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell ’EMILIA — ROMAGNA , depositat a il 2 8 /9/20 20 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 2 / 9 /20 23 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale dell ’Emili a — Romagna , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieval'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Casaleavverso la pronuncia n. 1048/2016della Commissione tributaria provinciale di Bologna in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.(di seguito la Società) avverso avviso di accertamento I MU 2012; avverso la pronunciadella Commissione tributaria regionale la Società propone ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 10/7/2023, la contribuente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio per aver definito la controversia con il Comune controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite;

1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Casale;

1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite;

1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientat a a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6272-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l o studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv.to CHRISTIAN GIANGRANDEgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenz a n. 96 1 /2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell ’EMILIA — ROMAGNA , depositat a il 2 8 /9/20 20 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 2 / 9 /20 23 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale dell ’Emili a — Romagna , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieval'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Casaleavverso la pronuncia n. 1048/2016della Commissione tributaria provinciale di Bologna in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.(di seguito la Società) avverso avviso di accertamento I MU 2012; avverso la pronunciadella Commissione tributaria regionale la Società propone ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 10/7/2023, la contribuente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio per aver definito la controversia con il Comune controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Casale; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientat a a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cor
Sentenza Cassazione n. 27041/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris