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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2021

Cassazione n. 37246/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 28/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 648 CP .

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con ricorso congiunto, deducono: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; difetta adeguata dimostrazione della provenienza illecita delle batterie di causa; comunque il fatto deve essere derubricato, alla luce dell'effettivo valore delle batterie, ai sensi dell'art. 712 CP o 648 comma 2 CP. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, per il quale non è dimostrata la ricorrenza del compossesso dei beni di causa.

Con memoria trasmessa in data 17.6.2021 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa ha chiesto rigettarsi o dichiararsi inammissibili i ricorsi con rifusione delle spese del grado I ricorsi sono inammissibili .

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

E stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) .

Nella specie, le due conformi sentenze di merito hanno adeguatamente spiegato che tutti e tre gli imputati hanno avuto la disponibilità delle batterie di provenienza furtiva e si sono occupati del loro spostamento o della loro custodia, nella consapevolezza della provenienza illecita.

E, quanto al [OSCURATO:PERSONA], è soprattutto la sentenza di primo grado, comunque condivisa e richiamata da quella d'appello, a descriverne con puntualità la condotta , attribuendogli il ruolo di autore o partecipe dello spostamento\ occultamento dei beni da un deposito all'altro .

Condotte che il ricorso in esame contesta solo genericamente.

Adeguata è la valorizzazione delle incongruenze e inverosimiglianze delle spiegazioni offerte dai prevenuti in relazione al possesso dei beni , tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità delle batterie di provenienza furtiva in oggetto .

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Né hanno pregio gli argomenti in relazione alla qualificazione ex art. 712 cp, attesa l'assenza di buona fede per le ragioni appena esposte.

Adeguata è la motivazione offerta rispetto al diniego dell'attenuante ex art. 648 cpv cp, atteso il valore non certo minimale delle batterie di causa e il danno arrecato alla persona offesa (cfr. pag. 8 della sentenza d'appello).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Segue inoltre la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende .

Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] gas spa liquidate in complessivi Euro 3.510,00 oltre accessori di legge .

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 28/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 648 CP . Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con ricorso congiunto, deducono: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; difetta adeguata dimostrazione della provenienza illecita delle batterie di causa; comunque il fatto deve essere derubricato, alla luce dell'effettivo valore delle batterie, ai sensi dell'art. 712 CP o 648 comma 2 CP. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, per il quale non è dimostrata la ricorrenza del compossesso dei beni di causa. Con memoria trasmessa in data 17.6.2021 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa ha chiesto rigettarsi o dichiararsi inammissibili i ricorsi con rifusione delle spese del grado I ricorsi sono inammissibili . Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) . Nella specie, le due conformi sentenze di merito hanno adeguatamente spiegato che tutti e tre gli imputati hanno avuto la disponibilità delle batterie di provenienza furtiva e si sono occupati del loro spostamento o della loro custodia, nella consapevolezza della provenienza illecita. E, quanto al [OSCURATO:PERSONA], è soprattutto la sentenza di primo grado, comunque condivisa e richiamata da quella d'appello, a descriverne con puntualità la condotta , attribuendogli il ruolo di autore o partecipe dello spostamento\ occultamento dei beni da un deposito all'altro . Condotte che il ricorso in esame contesta solo genericamente. Adeguata è la valorizzazione delle incongruenze e inverosimiglianze delle spiegazioni offerte dai prevenuti in relazione al possesso dei beni , tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità delle batterie di provenienza furtiva in oggetto . In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). Né hanno pregio gli argomenti in relazione alla qualificazione ex art. 712 cp, attesa l'assenza di buona fede per le ragioni appena esposte. Adeguata è la motivazione offerta rispetto al diniego dell'attenuante ex art. 648 cpv cp, atteso il valore non certo minimale delle batterie di causa e il danno arrecato alla persona offesa (cfr. pag. 8 della sentenza d'appello). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Segue inoltre la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende . Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] gas spa liquidate in complessivi Euro 3.510,00 oltre accessori di legge . Così deciso il
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