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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 gennaio 2023

Cassazione n. 04095/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3470/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avversoil PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di MELFI R.G. n. 4/2023depositato i l 02/01/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 2/1/2023 il Giudice di Pace di Melfi ha convalidato il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] (PZ) di FERJANI Seifeddine (ID 3441), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11.12.1995, trattenimento disposto dal Questore di Potenza il 30-12-2022 e finalizzato all’esecuzione del decreto di respingimento del cittadino straniero disposto dal Questore di Trapani nella stessa data.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Potenza e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente denuncia, con unico articolato motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la falsa o erronea applicazione o interpretazione degli artt. 13 e 14 del [OSCURATO:PERSONA], 24 e 111 Costituzione, 3 L. 7 agosto 1990 n. 241.

Deduce l’odierno ricorrente che gli è stato di fatto impedito di poter effettuare la nomina di un difensore di fiducia che potesse compiutamente assisterlo nella procedura di convalida del trattenimento, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza diconvalida gli era stato notificato pochi minuti prima della celebrazione dell’udienza dal personale operante dinanzi all’ingresso dell’aula, sicché egli non era stato informato della data e dell’ora dell’udienza e non aveva potuto esercitare il proprio diritto alla scelta ed alla conseguente nomina di un difensore di fiducia.

Rileva che l’art.14 T.U.I. prevede altresì che venga nominato un difensore di ufficio qualora il trattenuto sia sprovvisto di difensore di fiducia, come nel caso di specie e che il difensore di ufficio, nonché attuale difensore del ricorrente ha lo studio in [OSCURATO:PERSONA], distante ben 78 Km. dal centro per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA], ove si era svolta l’udienza di convalida, distanza coperta in auto in un tempo di percorrenza di un’ora e 24 minuti, secondo le tabelle di percorrenza allegate al ricorso ed era stato notiziato della fissazione dell’udienza, prevista per le ore 15,00 del giorno 02.01.2023, a mezzo posta elettronica certificata (di cui si allega ricevuta) trasmessa in data 02.01.2023 alle ore 13,17; tale circostanza aveva di fatto impedito al difensore d’ufficio di poter presenziare all’udienza, di poter intrattenere con il trattenuto un colloquio difensivo, di poter reperire la documentazione necessaria per affrontare una difesa adeguata nel solco del giusto processo, di cui alla Direttiva UE 2016/343 del 09.03.2016.

Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente la lesione del diritto di difesa era consistita nell’impedire, di fatto, al ricorrente di poter nominare un difensore di fiducia, atteso che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza era stata effettuata dinanzi alla porta dell’aula di udienza ove era stato condotto per la convalida, ed era stato impedito al difensore di ufficio di poter partecipare all’udienza medesima e di poter sostenere un preventivo colloquio difensivo con il proprio assistito.

Il difensore di ufficio era stato infatti costretto a servirsi di un sostituto, presente sul posto per altra udienza di convalida, mentre, se fosse stato presente, sicuramente l’esito sarebbe stato diverso, come a suo dire dovrebbe evincersi dall’esito del procedimento di convalida davanti al Tribunale di Potenza, che non aveva convalidato il trattenimento disposto ex art.6 d.lgs.142/2015, come da provvedimento allegato (e).

Sotto ulteriore profilo, rileva che la Questura di Potenza non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di trattenimento, e/o relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio dell’odierno ricorrente, nonché aveva allegato in maniera del tutto generica circostanze prive di supporto di alcuna prova documentale e, in sede di udienza, aveva solo richiamato quanto scritto nella richiesta di convalida del trattenimento stessa.

Denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 286/1998 in quanto il Giudice di Pace non aveva indicato i presupposti specifici posti a fondamento della sua decisione di convalida del trattenimento, utilizzando solo ed esclusivamente uno stampato “formato standard”.

Inoltre il Giudice di Pace, nel provvedimento di convalida del trattenimento, aveva citato in maniera errata il presupposto della pericolosità sociale del trattenuto, in considerazione del fatto che a carico del predetto risultavano precedenti di polizia, mentre egli era giunto in Italia, per la prima volta, in data 30.12.2022 ed era stato destinatario di contemporaneo provvedimento di respingimento e provvedimento di trattenimento adottati dal Questore di Trapani. 2.Il motivo è complessivamente infondato.

Sul primo profilo di censura, relativo alla denuncia di violazione dei diritti difensivi, si osserva che l'art. 14, quarto comma, d.lgs. 286 del 1998, nel regola re l'udienza di convalida della (prima) richiesta di trattenimento, prevede che l'udienza di convalida si svolga con la partecipazione necessaria di un difensore che deve essere "tempestivamente avvertito".

La tempestività dell'avviso dell'udienza di convalida, di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va considerata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all'udienza stessa, che, ove vi sia stata, preclude una valutazione di intempestività (cfr. Cass. n. 11099 del 2013; Cass.29759/2020 in analoga fattispecie).

Nel caso in esame, tali principi sono stati rispettati, poiché il sostituto del difensore d’ufficio del trattenuto ha partecipato all'udienza di convalida, tenutasialle ore 17, e svolto le difese anche nel merito, in buona sostanza esplicitando le stesse deduzioni di cui a l ricorso per cassazione, come risulta dal verbale di udienza in camera di consiglio dinanzi al Giudice di Pace di Melfi allegato al provvedimento impugnato, che fa parte anch'esso del provvedimento adottato.

A fronte di ciò, l'odierno ricorrente ha allegato in modo generico e mediante un ragionamento meramente ipotetico e astratto la lesione del diritto di difesa, che invece, come si è appena detto, risulta esercitato in concreto.

Vale pure richiamare il principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass. 26831/2014; Cass.23638/2016).

Inoltre nel verbale d’udienza si dà atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato avvertito telefonicamente anche dalla Cancelleria alle ore 12,30-12,45 e detta ultima affermazione non è affatto confutata in ricorso.

Anche il secondo profilo di censura non coglie nel segno.

N el provvedimento impugnato si dà atto della sussistenza delle ragioni della richiesta di trattenimento ai sensi dell’art.14 comma 1 T.U.I. vigente ratione temporis (identificazione e predisposizione dei documenti di viaggio e disponibilità vettori), per essere il trattenuto privo di documentidi identità, come dallo stesso dichiarato a verbale, il che determinavaanche la situazione ex art. 13, comma 4 bis , T.U.I., ossiail pericolo di fuga, indipendentemente dalla pericolosità sociale, ed inoltre il Giudice di Pace ha motivato il rigetto della doglianza relativa allalesione del diritto di difesa.

3. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gliintimati svolto rituale attività difensiva.

Al rigetto del ricorso non consegue il raddoppio del contributo unificato,atteso che, in tema di controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea (art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011) e di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (art. 20 d.

Igs. n. 150 cit.), è espressamente stabilito che «Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta» (in tal senso, v. pure Cass.3305/2017, che ha invece osservato come analoga previsione manchi con riferimento alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale).

Inoltre, come affermato da Cass.

S.U. 4315 del 2020, il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno, mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la deb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3470/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avversoil PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di MELFI R.G. n. 4/2023depositato i l 02/01/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 2/1/2023 il Giudice di Pace di Melfi ha convalidato il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] (PZ) di FERJANI Seifeddine (ID 3441), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11.12.1995, trattenimento disposto dal Questore di Potenza il 30-12-2022 e finalizzato all’esecuzione del decreto di respingimento del cittadino straniero disposto dal Questore di Trapani nella stessa data. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Potenza e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente denuncia, con unico articolato motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la falsa o erronea applicazione o interpretazione degli artt. 13 e 14 del [OSCURATO:PERSONA], 24 e 111 Costituzione, 3 L. 7 agosto 1990 n. 241. Deduce l’odierno ricorrente che gli è stato di fatto impedito di poter effettuare la nomina di un difensore di fiducia che potesse compiutamente assisterlo nella procedura di convalida del trattenimento, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza diconvalida gli era stato notificato pochi minuti prima della celebrazione dell’udienza dal personale operante dinanzi all’ingresso dell’aula, sicché egli non era stato informato della data e dell’ora dell’udienza e non aveva potuto esercitare il proprio diritto alla scelta ed alla conseguente nomina di un difensore di fiducia. Rileva che l’art.14 T.U.I. prevede altresì che venga nominato un difensore di ufficio qualora il trattenuto sia sprovvisto di difensore di fiducia, come nel caso di specie e che il difensore di ufficio, nonché attuale difensore del ricorrente ha lo studio in [OSCURATO:PERSONA], distante ben 78 Km. dal centro per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA], ove si era svolta l’udienza di convalida, distanza coperta in auto in un tempo di percorrenza di un’ora e 24 minuti, secondo le tabelle di percorrenza allegate al ricorso ed era stato notiziato della fissazione dell’udienza, prevista per le ore 15,00 del giorno 02.01.2023, a mezzo posta elettronica certificata (di cui si allega ricevuta) trasmessa in data 02.01.2023 alle ore 13,17; tale circostanza aveva di fatto impedito al difensore d’ufficio di poter presenziare all’udienza, di poter intrattenere con il trattenuto un colloquio difensivo, di poter reperire la documentazione necessaria per affrontare una difesa adeguata nel solco del giusto processo, di cui alla Direttiva UE 2016/343 del 09.03.2016. Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente la lesione del diritto di difesa era consistita nell’impedire, di fatto, al ricorrente di poter nominare un difensore di fiducia, atteso che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza era stata effettuata dinanzi alla porta dell’aula di udienza ove era stato condotto per la convalida, ed era stato impedito al difensore di ufficio di poter partecipare all’udienza medesima e di poter sostenere un preventivo colloquio difensivo con il proprio assistito. Il difensore di ufficio era stato infatti costretto a servirsi di un sostituto, presente sul posto per altra udienza di convalida, mentre, se fosse stato presente, sicuramente l’esito sarebbe stato diverso, come a suo dire dovrebbe evincersi dall’esito del procedimento di convalida davanti al Tribunale di Potenza, che non aveva convalidato il trattenimento disposto ex art.6 d.lgs.142/2015, come da provvedimento allegato (e). Sotto ulteriore profilo, rileva che la Questura di Potenza non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di trattenimento, e/o relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio dell’odierno ricorrente, nonché aveva allegato in maniera del tutto generica circostanze prive di supporto di alcuna prova documentale e, in sede di udienza, aveva solo richiamato quanto scritto nella richiesta di convalida del trattenimento stessa. Denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 286/1998 in quanto il Giudice di Pace non aveva indicato i presupposti specifici posti a fondamento della sua decisione di convalida del trattenimento, utilizzando solo ed esclusivamente uno stampato “formato standard”. Inoltre il Giudice di Pace, nel provvedimento di convalida del trattenimento, aveva citato in maniera errata il presupposto della pericolosità sociale del trattenuto, in considerazione del fatto che a carico del predetto risultavano precedenti di polizia, mentre egli era giunto in Italia, per la prima volta, in data 30.12.2022 ed era stato destinatario di contemporaneo provvedimento di respingimento e provvedimento di trattenimento adottati dal Questore di Trapani. 2.Il motivo è complessivamente infondato. Sul primo profilo di censura, relativo alla denuncia di violazione dei diritti difensivi, si osserva che l'art. 14, quarto comma, d.lgs. 286 del 1998, nel regola re l'udienza di convalida della (prima) richiesta di trattenimento, prevede che l'udienza di convalida si svolga con la partecipazione necessaria di un difensore che deve essere "tempestivamente avvertito". La tempestività dell'avviso dell'udienza di convalida, di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va considerata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all'udienza stessa, che, ove vi sia stata, preclude una valutazione di intempestività (cfr. Cass. n. 11099 del 2013; Cass.29759/2020 in analoga fattispecie). Nel caso in esame, tali principi sono stati rispettati, poiché il sostituto del difensore d’ufficio del trattenuto ha partecipato all'udienza di convalida, tenutasialle ore 17, e svolto le difese anche nel merito, in buona sostanza esplicitando le stesse deduzioni di cui a l ricorso per cassazione, come risulta dal verbale di udienza in camera di consiglio dinanzi al Giudice di Pace di Melfi allegato al provvedimento impugnato, che fa parte anch'esso del provvedimento adottato. A fronte di ciò, l'odierno ricorrente ha allegato in modo generico e mediante un ragionamento meramente ipotetico e astratto la lesione del diritto di difesa, che invece, come si è appena detto, risulta esercitato in concreto. Vale pure richiamare il principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass. 26831/2014; Cass.23638/2016). Inoltre nel verbale d’udienza si dà atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato avvertito telefonicamente anche dalla Cancelleria alle ore 12,30-12,45 e detta ultima affermazione non è affatto confutata in ricorso. Anche il secondo profilo di censura non coglie nel segno. N el provvedimento impugnato si dà atto della sussistenza delle ragioni della richiesta di trattenimento ai sensi dell’art.14 comma 1 T.U.I. vigente ratione temporis (identificazione e predisposizione dei documenti di viaggio e disponibilità vettori), per essere il trattenuto privo di documentidi identità, come dallo stesso dichiarato a verbale, il che determinavaanche la situazione ex art. 13, comma 4 bis , T.U.I., ossiail pericolo di fuga, indipendentemente dalla pericolosità sociale, ed inoltre il Giudice di Pace ha motivato il rigetto della doglianza relativa allalesione del diritto di difesa. 3. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gliintimati svolto rituale attività difensiva. Al rigetto del ricorso non consegue il raddoppio del contributo unificato,atteso che, in tema di controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea (art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011) e di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (art. 20 d. Igs. n. 150 cit.), è espressamente stabilito che «Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta» (in tal senso, v. pure Cass.3305/2017, che ha invece osservato come analoga previsione manchi con riferimento alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). Inoltre, come affermato da Cass. S.U. 4315 del 2020, il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno, mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la deb
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