CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13013/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con la quale era stat:) :ondannato, alla pena di anni due e mesi due di reclusione e C 6.000 di multa, in relazione 311 reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il primo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene a -gornentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, linear i! conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali a D'Ha escluso il fatto di lieve entità e ciò in ragione della detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia del rilevante peso ponderale (Kg. 1,20 di marijuana e grammi 20 di hashish, secor do il dictum delle Sezioni Unite Murolo. Il secondo motivo di ricorso che deduce l'omessa esclusione della recidiva è ir ammissibile perché manifestamente infondato, esprimendo il ricorrente un mero dissensc -ispetto alla decisione senza individuare alcuna violazione di legge o vizio della motivazione ("avi ebbe potuto condurre alla disapplicazione"). Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 6:16 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, arcie a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesE 1:irocessuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deci