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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27316/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 110) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe 'indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente accertato il sinistro che ha visto come protagonista l'imputata ed il primo motivo si limita a contestare tale ricostruzione adducendo profili di merito insindacabili in questa sede; quanto alla determinazione della pena, è appena il caso di rilevare l'adeguatezza della motivazione rispetto al minimo di pena edittale irrogato; le attenuanti generiche sono state motivatamente negate in ragione dei precedenti a carico e del mancato risarcimento dei danni provocati, secondo una ponderata ed insindacabile valutazione di merito.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 110) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe 'indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente accertato il sinistro che ha visto come protagonista l'imputata ed il primo motivo si limita a contestare tale ricostruzione adducendo profili di merito insindacabili in questa sede; quanto alla determinazione della pena, è appena il caso di rilevare l'adeguatezza della motivazione rispetto al minimo di pena edittale irrogato; le attenuanti generiche sono state motivatamente negate in ragione dei precedenti a carico e del mancato risarcimento dei danni provocati, secondo una ponderata ed insindacabile valutazione di merito. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27316/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris