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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47017/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso. r\- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Nola e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Napoli assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento di cui al capo A), esclusa l'aggravante ex art. 635 cpv., n. 3, cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e, per l'effetto, applicate le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, riduceva a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa la pena inflitta per il residuo delitto cui all'art. 349, comma 1, cod. pen., contestato al capo B) della rubrica.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia l'illogicità della ricostruzione del fatto e la violazione dei criteri legali di valutazione della prova a discarico.

Osserva il difensore che il giudizio di penale responsabilità si fonda sulle dichiaraziom rese dal Russo, autore della condotta incriminata, il quale fu semplicemente incaricato da Perdono di pulire il terreno di sua proprietà, senza fare alcun riferimento ad eventuali abbattimenti di manufatti, sicché non sarebbe plausibile che il Perdono abbia posto in essere una condotta coinvolgendo un terzo ignaro al solo scopo di danneggiare la vicina di casa.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alle aggravanti e al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito inflitto una pena eccessiva e senza dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, omettendo di valutare, a tal proposito, l'età del ricorrente e l'incensuratezza.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti.

Esso, infatti, attacca non la motivazione, evidenziandone profili di illogicità manifesta, ma la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto operata, con doppia valutazione conforme, dai giudici di merito, i quali hanno accertato che fu proprio l'imputato a incaricare al Russo di demolire il cancello e la baracca di proprietà della brio, così violando i sigilli posti sul terreno dalla polizia municipale all'atto del sequestro.

Il motivo, quindi, deduce una censura non consentita in sede di legittimità, perché il controllo sulla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando dunque preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo perché generico e fattuale.

Le determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena finale, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha logicamente spiegato sia il lieve scostamento dal minimo edittale, sia il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. correttamente valorizzando l'intensità del dolo e le modalità particolarmente allarmanti della condotta, attuata coinvolgendo un terzo estraneo, con il rischio di esporlo a un'incriminazione.

Si tratta di una motivazione immune da violazioni di legge e da vizi logici, che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

L'imputato, inoltre, deve essere condannato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 3.500 euro, oltre accessori di legge.

7. Va rilevato, infine, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L., Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.

Così deciso il 10/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso. r\- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Nola e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Napoli assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento di cui al capo A), esclusa l'aggravante ex art. 635 cpv., n. 3, cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e, per l'effetto, applicate le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, riduceva a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa la pena inflitta per il residuo delitto cui all'art. 349, comma 1, cod. pen., contestato al capo B) della rubrica. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia l'illogicità della ricostruzione del fatto e la violazione dei criteri legali di valutazione della prova a discarico. Osserva il difensore che il giudizio di penale responsabilità si fonda sulle dichiaraziom rese dal Russo, autore della condotta incriminata, il quale fu semplicemente incaricato da Perdono di pulire il terreno di sua proprietà, senza fare alcun riferimento ad eventuali abbattimenti di manufatti, sicché non sarebbe plausibile che il Perdono abbia posto in essere una condotta coinvolgendo un terzo ignaro al solo scopo di danneggiare la vicina di casa. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alle aggravanti e al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito inflitto una pena eccessiva e senza dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, omettendo di valutare, a tal proposito, l'età del ricorrente e l'incensuratezza. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti. Esso, infatti, attacca non la motivazione, evidenziandone profili di illogicità manifesta, ma la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto operata, con doppia valutazione conforme, dai giudici di merito, i quali hanno accertato che fu proprio l'imputato a incaricare al Russo di demolire il cancello e la baracca di proprietà della brio, così violando i sigilli posti sul terreno dalla polizia municipale all'atto del sequestro. Il motivo, quindi, deduce una censura non consentita in sede di legittimità, perché il controllo sulla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando dunque preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo perché generico e fattuale. Le determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena finale, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha logicamente spiegato sia il lieve scostamento dal minimo edittale, sia il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. correttamente valorizzando l'intensità del dolo e le modalità particolarmente allarmanti della condotta, attuata coinvolgendo un terzo estraneo, con il rischio di esporlo a un'incriminazione. Si tratta di una motivazione immune da violazioni di legge e da vizi logici, che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. L'imputato, inoltre, deve essere condannato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 3.500 euro, oltre accessori di legge. 7. Va rilevato, infine, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L., Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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