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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47316/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo con sentenza del 8/6/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Palermo in data 10/9/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro ottocento di multa per i reati di cui agli artt. 633 e 632 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo dei reati.

Evidenzia che non sono state correttamente valutate le risultanze del procedimento civile intercorso tra le parti, conclusosi con sentenza divenuta irrevocabile, acquisito agli atti; che, trattandosi di azione per il regolamento di confini, presuppone l'incertezza sulla esatta delimitazione dei confini tra due fondi limitrofi, circostanza questa confermata dal fatto che negli anni vi erano stati plurimi tentativi di addivenire ad una divisione bonaria del terreno tra l'odierna ricorrente ed il dante causa della parte civile; che l'apposizione della lastra di lamiera è stata ritenuta dal giudice civile strettamente finalizzata ad impedire il passaggio di animali verso la proprietà della Nuzzo e non ad imporre un ulteriore confine materiale; che, in definitiva, dalle sentenze civili di primo e secondo grado emerge che nessuna volontà e condotta appropriativa è stata mai posta in essere dalla odierna ricorrente ai danni prima del cognato [OSCURATO:PERSONA] e successivamente della di lui figlia [OSCURATO:PERSONA].

Sotto diverso profilo eccepisce l'erronea valutazione del giudice dell'appello in ordine alla eccezione di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela.

Rileva in proposito che l'atto di citazione nel giudizio civile reca la data del 13/11/2013, mentre la querela risulta proposta in data 16/7/2016; che, se si accede alla tesi secondo cui la parte civile avrebbe avuto contezza dello sconfinamento già nel 2013, allora la querela è tardiva; se invece si ritiene che la ricorrente sia venuta a conoscenza della condotta di occupazione abusiva solo a seguito del deposito della consulenza tecnica di ufficio del 29/4/2016, essendo fino ad allora incerta la linea di confine, allora deve escludersi quantomeno la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Rileva, infine, il travisamento delle testimonianze rese in dibattimento, che sarebbero invece del tutto coerenti con le statuizioni dei giudici civili e osserva come la sentenza impugnata non abbia tenuto conto di una circostanza decisiva, costituita dal fatto che il frazionamento del terreno e la recinzione sono stati realizzati da [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e dal di lui fratello [OSCURATO:PERSONA] (padre della parte civile) con l'ausilio di un tecnico; che, dunque, la Nuzzo ha posseduto in buona fede una porzione del fondo per la quale il giudice civile ha dichiarato l'acquisto a titolo originario per usucapione, mentre con riferimento alla porzione per cui si procede il giudice civile ha ritenuto che, in assenza di prova contraria, deve presumersi che la Nuzzo la abbia detenuta negli anni con il consenso dell'altro comproprietario.

3. In data 12/10/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva della parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato, in quanto costituito da doglianze, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.

Peraltro, il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale.

Va, poi, evidenziato che la sentenza di appello impugnata, in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice di pace, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Ebbene, il Tribunale con motivazione congrua affronta le doglianze difensive, pedissequamente riproposte in questa sede, rilevando come dagli atti - ivi comprese le pronunce civili - emerga l'occupazione da parte della odierna ricorrente della porzione di fondo di circa cento metri quadri di proprietà della parte civile e la realizzazione di opere (quali la recinzione con ondulato metallico e paletti in ferro, la piantumazione di fichidindia oltre la recinzione metallica), che hanno mutato lo stato dei luoghi; tiene conto della decisione del giudice civile passata in cosa giudicata, che ha rigettato il preteso acquisto per usucapione di detta porzione di terreno, cioè l'area compresa tra il confine della cosiddetta "Iapazza" e il laminato metallico; evidenzia che il giudizio civile fu instaurato proprio per porre fine ad una situazione controversa che si trascinava nel tempo, nonostante il confine fosse stato tracciato nel 1993 da un tecnico alla presenza del marito della ricorrente e del padre della parte civile; che, essendo la Nuzzo socia assieme al marito della società inizialmente proprietaria dei due fondi limitrofi, deve escludersi che non fosse a conoscenza della avvenuta determinazione della linea di confine tra i due fondi, proprio perché direttamente interessata; che l'ulteriore conferma della volontà di occupare la porzione di fondo per cui si procede è data dall'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] che, nel luglio del 2016, dunque, ben prima che avesse termine il giudizio civile, rivolgendosi all'agente immobiliare che aveva accompagnato potenziali acquirenti, affermava che il fondo non era nella totale disponibilità della odierna parte civile e che, pertanto, non poteva essere alienato a terzi; che la querela non è tardiva, perché, solo a seguito della consulenza tecnica di ufficio depositata nel giudizio civile, la Leto ebbe a disposizione la documentazione su cui poter fondare la redazione della querela.

Tanto premesso, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

In tal modo, invero, si trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le si impedirebbe di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Né il giudice di legittimità può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato: solo l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto e all'esigenza della completezza espositiva (Sezione 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214 - 01).

In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv.273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).

Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Del resto, in più occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01) ha avuto cura di affermare che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. 1.1 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. 1.2 Nel caso di specie, come si è evidenziato, la sentenza impugnata motiva in maniera congrua ed esaustiva, dando conto del percorso logico seguito, che risulta esente da manifesta illogicità.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo con sentenza del 8/6/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Palermo in data 10/9/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro ottocento di multa per i reati di cui agli artt. 633 e 632 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo dei reati. Evidenzia che non sono state correttamente valutate le risultanze del procedimento civile intercorso tra le parti, conclusosi con sentenza divenuta irrevocabile, acquisito agli atti; che, trattandosi di azione per il regolamento di confini, presuppone l'incertezza sulla esatta delimitazione dei confini tra due fondi limitrofi, circostanza questa confermata dal fatto che negli anni vi erano stati plurimi tentativi di addivenire ad una divisione bonaria del terreno tra l'odierna ricorrente ed il dante causa della parte civile; che l'apposizione della lastra di lamiera è stata ritenuta dal giudice civile strettamente finalizzata ad impedire il passaggio di animali verso la proprietà della Nuzzo e non ad imporre un ulteriore confine materiale; che, in definitiva, dalle sentenze civili di primo e secondo grado emerge che nessuna volontà e condotta appropriativa è stata mai posta in essere dalla odierna ricorrente ai danni prima del cognato [OSCURATO:PERSONA] e successivamente della di lui figlia [OSCURATO:PERSONA]. Sotto diverso profilo eccepisce l'erronea valutazione del giudice dell'appello in ordine alla eccezione di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela. Rileva in proposito che l'atto di citazione nel giudizio civile reca la data del 13/11/2013, mentre la querela risulta proposta in data 16/7/2016; che, se si accede alla tesi secondo cui la parte civile avrebbe avuto contezza dello sconfinamento già nel 2013, allora la querela è tardiva; se invece si ritiene che la ricorrente sia venuta a conoscenza della condotta di occupazione abusiva solo a seguito del deposito della consulenza tecnica di ufficio del 29/4/2016, essendo fino ad allora incerta la linea di confine, allora deve escludersi quantomeno la sussistenza dell'elemento soggettivo. Rileva, infine, il travisamento delle testimonianze rese in dibattimento, che sarebbero invece del tutto coerenti con le statuizioni dei giudici civili e osserva come la sentenza impugnata non abbia tenuto conto di una circostanza decisiva, costituita dal fatto che il frazionamento del terreno e la recinzione sono stati realizzati da [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e dal di lui fratello [OSCURATO:PERSONA] (padre della parte civile) con l'ausilio di un tecnico; che, dunque, la Nuzzo ha posseduto in buona fede una porzione del fondo per la quale il giudice civile ha dichiarato l'acquisto a titolo originario per usucapione, mentre con riferimento alla porzione per cui si procede il giudice civile ha ritenuto che, in assenza di prova contraria, deve presumersi che la Nuzzo la abbia detenuta negli anni con il consenso dell'altro comproprietario. 3. In data 12/10/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva della parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato, in quanto costituito da doglianze, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Peraltro, il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale. Va, poi, evidenziato che la sentenza di appello impugnata, in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice di pace, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Ebbene, il Tribunale con motivazione congrua affronta le doglianze difensive, pedissequamente riproposte in questa sede, rilevando come dagli atti - ivi comprese le pronunce civili - emerga l'occupazione da parte della odierna ricorrente della porzione di fondo di circa cento metri quadri di proprietà della parte civile e la realizzazione di opere (quali la recinzione con ondulato metallico e paletti in ferro, la piantumazione di fichidindia oltre la recinzione metallica), che hanno mutato lo stato dei luoghi; tiene conto della decisione del giudice civile passata in cosa giudicata, che ha rigettato il preteso acquisto per usucapione di detta porzione di terreno, cioè l'area compresa tra il confine della cosiddetta "Iapazza" e il laminato metallico; evidenzia che il giudizio civile fu instaurato proprio per porre fine ad una situazione controversa che si trascinava nel tempo, nonostante il confine fosse stato tracciato nel 1993 da un tecnico alla presenza del marito della ricorrente e del padre della parte civile; che, essendo la Nuzzo socia assieme al marito della società inizialmente proprietaria dei due fondi limitrofi, deve escludersi che non fosse a conoscenza della avvenuta determinazione della linea di confine tra i due fondi, proprio perché direttamente interessata; che l'ulteriore conferma della volontà di occupare la porzione di fondo per cui si procede è data dall'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] che, nel luglio del 2016, dunque, ben prima che avesse termine il giudizio civile, rivolgendosi all'agente immobiliare che aveva accompagnato potenziali acquirenti, affermava che il fondo non era nella totale disponibilità della odierna parte civile e che, pertanto, non poteva essere alienato a terzi; che la querela non è tardiva, perché, solo a seguito della consulenza tecnica di ufficio depositata nel giudizio civile, la Leto ebbe a disposizione la documentazione su cui poter fondare la redazione della querela. Tanto premesso, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In tal modo, invero, si trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le si impedirebbe di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Né il giudice di legittimità può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato: solo l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto e all'esigenza della completezza espositiva (Sezione 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214 - 01). In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv.273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Del resto, in più occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01) ha avuto cura di affermare che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. 1.1 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. 1.2 Nel caso di specie, come si è evidenziato, la sentenza impugnata motiva in maniera congrua ed esaustiva, dando conto del percorso logico seguito, che risulta esente da manifesta illogicità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. 3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p
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