Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 30985/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31841-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) (C.F. 03562690713), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (marcopaganuzzi@ ordineavvocatiroma.org) , presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 57; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 87210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 552/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la FER S .

C .

P .

A . ( già [OSCURATO:PERSONA] ) impugnò, innanzi alla C.T.P. di Livorno, quattro avvisi di pagamento per gli anni di imposta 2010-2013, relativi all’accise sull’energia elettrica fornita ai propri consorziati; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 237/2018, accolse il ricorso; che, tanto l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] , quanto la FER S .

C .

P .

A . [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] ) proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Toscana la quale, con sentenza n. 552/2021, depositata il 13.5.2021, accolse il gravame principale, con declaratoria di inammissibilità di quello incidentale (ritenuto comunque infondato nel merito), osservando -per quanto in questa sede ancora rileva - come la contribuente non potesse considerarsi auto-produttore esente, essendo stata l’energia autoprodotta non già impiegata per il solo uso proprio, ma altresì distribuita ai propri consorziati; che avverso tale decisione la FER S .

C .

P .

A . [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] )ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] , la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Rilevato che, con istanza depositata il 16-17.5.2023, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forli (cfr. decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio (cfr. la p. 4, cpv., del decreto di omologazione); che l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha confermato l’intervenuto accordo, depositando telematicamente, in data 28.9.2023, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. contenente l’accettazione della rinuncia al presente ricorso; che -come già osservato da questa stessa Corte con ordinanza del 25.8.2023, n. 25307, non massimata, resa tra le medesime parti ed alla quale si rinvia, altresì, quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. priv. - nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182-ter cit. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta (come nella specie) alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez.

U, 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 666515-01); che, per altro verso e a tale ultimo proposito (benché si tratti di circostanza non rilevante ai fini della definizione del presente giudizio), con la medesima memoria depositata il 28.9.2023, la parte controricorrente ha altresì dichiarato essere intervenuto l’integrale pagamento di quanto dovuto, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere; che l’esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina la integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità; che, il tenore della pronunzia, che è di cessazione della materia del contendere e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012; P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, determinativo del venir meno dell'effi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31841-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) (C.F. 03562690713), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (marcopaganuzzi@ ordineavvocatiroma.org) , presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 57; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 87210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 552/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la FER S . C . P . A . ( già [OSCURATO:PERSONA] ) impugnò, innanzi alla C.T.P. di Livorno, quattro avvisi di pagamento per gli anni di imposta 2010-2013, relativi all’accise sull’energia elettrica fornita ai propri consorziati; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 237/2018, accolse il ricorso; che, tanto l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] , quanto la FER S . C . P . A . [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] ) proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Toscana la quale, con sentenza n. 552/2021, depositata il 13.5.2021, accolse il gravame principale, con declaratoria di inammissibilità di quello incidentale (ritenuto comunque infondato nel merito), osservando -per quanto in questa sede ancora rileva - come la contribuente non potesse considerarsi auto-produttore esente, essendo stata l’energia autoprodotta non già impiegata per il solo uso proprio, ma altresì distribuita ai propri consorziati; che avverso tale decisione la FER S . C . P . A . [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] )ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] , la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Rilevato che, con istanza depositata il 16-17.5.2023, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forli (cfr. decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio (cfr. la p. 4, cpv., del decreto di omologazione); che l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha confermato l’intervenuto accordo, depositando telematicamente, in data 28.9.2023, memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. contenente l’accettazione della rinuncia al presente ricorso; che -come già osservato da questa stessa Corte con ordinanza del 25.8.2023, n. 25307, non massimata, resa tra le medesime parti ed alla quale si rinvia, altresì, quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. priv. - nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182-ter cit. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta (come nella specie) alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 666515-01); che, per altro verso e a tale ultimo proposito (benché si tratti di circostanza non rilevante ai fini della definizione del presente giudizio), con la medesima memoria depositata il 28.9.2023, la parte controricorrente ha altresì dichiarato essere intervenuto l’integrale pagamento di quanto dovuto, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere; che l’esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina la integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità; che, il tenore della pronunzia, che è di cessazione della materia del contendere e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012; P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, determinativo del venir meno dell'effi
Sentenza Cassazione n. 30985/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris