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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 30912/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2160/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, sede di MILANO n.3053/2022 depositata i l 15/07/2022 .

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con due identici avvisi di liquidazione nn. 2017/3T/000343/000/001/2018/001-2, l’Agenzia delle Entrate ha liquidato a carico degli odierni ricorrenti una maggiore imposta di registro per l’anno 2018 pari ad euro 960,00 (oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo di euro 1.294,30) per omesso versamento dell’imposta di registro in relazione al “Contratto anno 2017 serie 3T NUM 000343,con il quale i medesimi contribuenti avevano concesso in locazione un ’unità immobiliare abitativa - della quale erano comproprietari -alla società conduttrice “CLDC [OSCURATO:PERSONA] ” ad uso di civile abitazione del dipendente o delegato del conduttore o della sua famiglia, e per cui avevano corrisposto l’imposta nella misura della c.d. cedolare secca.

2. Dopo l’infruttuoso procedimento di reclamo-mediazione promosso ai sensi dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992, i ricorrenti hanno instaura to dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] incial e di Milano, la quale, previa riunione dei ricorsi, li ha accolti con sentenza n. 2709/11/2021, depositata il 18/06/2021.

3. L’amministrazione ha interposto appello e con sentenza n. 3053/2022, depositata il 15/07/2022, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha accolto l’appello dell’Ufficio, confermando l’avviso di liquidazione.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La Procura Generale ha concluso per la cassazione della gravata sentenza, con decisione nel merito, ed accoglimento dell’originario ricorso.

6. Successivamente ambedue le parti hannodepositato memoria illustrativaai sensi dell’art. 378 c.p.c.

7. In data 3/07/2025 è stata depositata documentazione ex art.372 c.p.c. (sentenza passata in giudicato). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo di ricorso , si deduce l’i llegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, commi 1, 2, 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 23/2011, dell’art. 12 preleggi al codice civile e degli artt. 3 e 23 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto non applicabile il regime fiscale agevolato della cd. cedolare secca alla fattispecie, come quella per cui è causa, di un immobile, concesso in locazione ad esclusivo uso abitativo per un dipendente di una società, da parte di locatori persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

1.1. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha violato l’art. 3 del d.lgs. 23/2011, il quale, come presupposto per l’applicazione della “cedolare secca”, richiede unicamente che l’immobile locato sia ad uso abitativo e che il locatore non agisca nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione, requisiti entrambi presenti nel caso di specie.

L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, che escludere i contratti stipulati con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011.

1.2. I ricorrenti evidenziano, in particolare, che i primi due commi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 fanno riferimento esplicitamente alla facoltà di opzione del solo "proprietario o titolare di diritto reale di godimento" (comma 1) e alla "decisione del locatore" (comma 2).

Pertanto, il legislatore avrebbe inteso concedere il beneficio della cedolare secca in base a requisiti soggettivi e oggettivi riferibili al solo locatore e non anche al conduttore.

2. La Corte ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo, in considerazione dell’ordinanza di rimessione alle S ezioni U nite intervenuta in data odierna sullo specifico tema della applicabilità della cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011 in materia di contratto di foresteria.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2160/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, sede di MILANO n.3053/2022 depositata i l 15/07/2022 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con due identici avvisi di liquidazione nn. 2017/3T/000343/000/001/2018/001-2, l’Agenzia delle Entrate ha liquidato a carico degli odierni ricorrenti una maggiore imposta di registro per l’anno 2018 pari ad euro 960,00 (oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo di euro 1.294,30) per omesso versamento dell’imposta di registro in relazione al “Contratto anno 2017 serie 3T NUM 000343,con il quale i medesimi contribuenti avevano concesso in locazione un ’unità immobiliare abitativa - della quale erano comproprietari -alla società conduttrice “CLDC [OSCURATO:PERSONA] ” ad uso di civile abitazione del dipendente o delegato del conduttore o della sua famiglia, e per cui avevano corrisposto l’imposta nella misura della c.d. cedolare secca. 2. Dopo l’infruttuoso procedimento di reclamo-mediazione promosso ai sensi dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992, i ricorrenti hanno instaura to dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] incial e di Milano, la quale, previa riunione dei ricorsi, li ha accolti con sentenza n. 2709/11/2021, depositata il 18/06/2021. 3. L’amministrazione ha interposto appello e con sentenza n. 3053/2022, depositata il 15/07/2022, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha accolto l’appello dell’Ufficio, confermando l’avviso di liquidazione. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. La Procura Generale ha concluso per la cassazione della gravata sentenza, con decisione nel merito, ed accoglimento dell’originario ricorso. 6. Successivamente ambedue le parti hannodepositato memoria illustrativaai sensi dell’art. 378 c.p.c. 7. In data 3/07/2025 è stata depositata documentazione ex art.372 c.p.c. (sentenza passata in giudicato). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso , si deduce l’i llegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, commi 1, 2, 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 23/2011, dell’art. 12 preleggi al codice civile e degli artt. 3 e 23 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto non applicabile il regime fiscale agevolato della cd. cedolare secca alla fattispecie, come quella per cui è causa, di un immobile, concesso in locazione ad esclusivo uso abitativo per un dipendente di una società, da parte di locatori persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. 1.1. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha violato l’art. 3 del d.lgs. 23/2011, il quale, come presupposto per l’applicazione della “cedolare secca”, richiede unicamente che l’immobile locato sia ad uso abitativo e che il locatore non agisca nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione, requisiti entrambi presenti nel caso di specie. L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, che escludere i contratti stipulati con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011. 1.2. I ricorrenti evidenziano, in particolare, che i primi due commi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 fanno riferimento esplicitamente alla facoltà di opzione del solo "proprietario o titolare di diritto reale di godimento" (comma 1) e alla "decisione del locatore" (comma 2). Pertanto, il legislatore avrebbe inteso concedere il beneficio della cedolare secca in base a requisiti soggettivi e oggettivi riferibili al solo locatore e non anche al conduttore. 2. La Corte ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo, in considerazione dell’ordinanza di rimessione alle S ezioni U nite intervenuta in data odierna sullo specifico tema della applicabilità della cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011 in materia di contratto di foresteria.
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