CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 17270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della pronunzia di primo grado che l'ha condannata per il reato continuato di falso ideologico; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'elemento soggettivo del reato di falso, è meramente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione corretta, non manifestamente illogica e congrua; Considerato che il secondo motivo, con il quale si sostiene che sarebbe decorso il termine prescrizionale prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, giacché, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto delle aggravanti a effetto speciale contestate e ritenute in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, esse siano state considerate subvalenti o equivalenti;Vista la memoria presentata dal difensore del responsabile civile, del tutto inconferente al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente