CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i-ìe ha concluso chiedendd _ [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AREZZO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. cui la persona offesa ne abbia avuto diretta percezione, essendo invece necessario che la situazione fosse tale per cui, salvi imprevisti, detta percezione sarebbe stata pressoché inevitabile. Sul punto, questa Corte ha stabilito che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti. Al fine dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, infatti, non è sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione, ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoché inevitabile (Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010, Addyani, Rv. 246159 - 01). Soltanto condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, sono idonee ad escludere la configurabilità della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 5 n. 4036 del 26/11/2015, dep. 2016, Craciun, Rv. 267564 - 01). Deve, inoltre, rilevarsi che il motivo in esame, invero, per quanto enunciato in punto di diritto, attiene pur tuttavia a questioni di merito, stante che la difesa propone una diversa ricostruzione della vicenda, in ragione della quale il vigilante avrebbe mantenuto per tutto il tempo un effettivo e diretto controllo sull'imputato, con argomentazioni in fatto non allineate alle valutazioni offerte dalla Corte di merito, nella presente sede comunque non sindacabili. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 20