CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28314/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha derubricato il reato di cui agli artt. 216, comma 1 e 2, L.F. contestato al capo 1) nel reato di cui all'art. 217, comma 2, L.F. e ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 2), rideterminando la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo, è manifestamente infondato in quanto il delitto di bancarotta semplice documentale è punito anche a titolo di colpa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/