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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21498/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Rimini aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c) e commi 2bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. deduce la violazione e l'errata applicazione della legge penale con riguardo all'art. 186 comma 2 bis C.d.

S. Con il secondo motivo ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. deduce la violazione e l'errata applicazione della legge penale con riguardo alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto le censure sono reiterative dei motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata.

Quanto alla prima censura, la Corte di merito ha correttamente ritenuto la circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S. essendo stato accertato il nesso tra l'abuso di sostanze alcoliche ed il verificarsi del sinistro, risultando per converso destituita di fondamento la versione fornita dall'imputata.

Quanto alla seconda censura, la Corte di merito ha diffusamente dato atto dei criteri adottati nella commisurazione della pena avendo già applicato le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputata e del suo comportamento processuale, in regime di equivalenza con l'aggravante contestata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Rimini aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c) e commi 2bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. 2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. deduce la violazione e l'errata applicazione della legge penale con riguardo all'art. 186 comma 2 bis C.d. S. Con il secondo motivo ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. deduce la violazione e l'errata applicazione della legge penale con riguardo alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso é inammissibile in quanto le censure sono reiterative dei motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata. Quanto alla prima censura, la Corte di merito ha correttamente ritenuto la circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S. essendo stato accertato il nesso tra l'abuso di sostanze alcoliche ed il verificarsi del sinistro, risultando per converso destituita di fondamento la versione fornita dall'imputata. Quanto alla seconda censura, la Corte di merito ha diffusamente dato atto dei criteri adottati nella commisurazione della pena avendo già applicato le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputata e del suo comportamento processuale, in regime di equivalenza con l'aggravante contestata. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Ro
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