CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA].ini non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo non è consentito perché ripropone le medesime censure dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, con valutazioni non manifestamente illogiche, ha attribuito la disponibilità delle armi descritte nel capo A) dell'imputazione all'imputato valorizzando non solo il rinvenimento in un locale pertinente alla sua abitazione ma anche l'assenza della dedotta relazione tra le stesse e la pregressa attività venatoria del padre. Non solo i fucili rinvenuti non erano solo da caccia, ma per di più è stato accertato che il padre aveva da tempo denunciato la perdita del possesso delle armi regolarmente denunciate perché aveva cessato di dedicarsi alla caccia. 1.2. Il secondo prospetta deduzioni generiche in tema di trattamento sanzionatorio e circostanze attenuanti generiche, sollecitando nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli dei giudici del merito sorretti da adeguata motivazione. La Corte distrettuale, nell'esaminare i rilievi difensivi, ha considerato ostativa alla riduzione alla pena e al riconoscimento dell'invocato beneficio la personalità negativa dell'imputato, il qualee aveva scelto di proiettare sull'anziano pare e su altri la responsabilità per i reati per il quali era intervenuta la condanna. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8