Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 8/2008
ECLI:EU:T:2008:86
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 2 aprile 2008 – [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI (STEADYCONTROL)
(causa T-181/07)
«[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo STEADYCONTROL – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento
del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 46, 50, 55)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2007 (procedimento R 8/2006‑4) relativa
a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del marchio denominativo STEADYCONTROL
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:SOCIETA]
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:SOCIETA] denominativo «STEADYCONTROL» per prodotti rientranti nelle classi 9, 12 e 38 –domanda di marchio comunitario n. 3560935
Decisione dell’esaminatore:
Diniego parziale di registrazione per prodotti rientranti nelle classi 9 e 12
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SAS è condannata alle spese.