Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 07286/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7384/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1573/2019,depositata i l 23/12/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. Con la sentenza n. 1573/2019 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’impugnativa di licenziamento, intimato il 4.11.2014, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl (succeduta a [OSCURATO:PERSONA] srl) di cui era dipendente con la qualifica di redattore.

2. Il recesso era stato adottato per giusta causa, per la seguente contestazione del 20.10.2014: In data 16.10.2014, alle ore 10,00 circa il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mentre attendeva davanti all’ingresso della sede aziendale alcuni agenti della società Publiemme convocati per una riunione, constatava che Lei si stava intrattenendo all’esterno, con il sig. [OSCURATO:PERSONA] durante l’orario di lavoro.

Trascorsi oltre dieci minuti senza che Lei facesse rientro in redazione il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel rientrare accompagnato dagli ospiti, Le chiedeva pacatamente se avesse terminato la pausa.

Lei rispondeva con tono di sfida: “No, sto parlando con Motta”, rifiutandosi di rientrare in redazione.

Dell’accadutoil sig. [OSCURATO:PERSONA] informava il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] perché intervenisse avendo la direzione aziendale da mesi chiesto ai giornalisti di non stazionare, chiacchierando nella reception o all’esterno durante l’orario di lavoro, ed a contenere in misura ragionevole le pause.

Il dott.

Idà interveniva immediatamente, chiedendoLe di fare rientro in redazione.

Alla richiesta del suo Direttore, Lei reagiva in modo inaspettato ed inconsulto, dando in escandescenze, in preda ad una rabbia incontenibile, urlando a squarciagola frasi offensive e minacciose nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], (del tipo “Mi ha rotto i coglioni” – “Gli spacco la faccia” – “Lo prendo a calci in culo” – “Adesso gli faccio vedere io a questa merda, non gli faccio più mettere piede a Vibo quanto è vero Iddio”).

Il dott.

Idà cercava di calmarLa, invitandoLa a seguirlo in redazione, ma Lei continuava ad inveire contro il [OSCURATO:PERSONA], urlando a squarciagola, anche nel tragitto dalla reception alla redazione ed anche una volta raggiunta la postazione.

Tutto il personale, e tutti gli ospiti presenti, compresi gli agenti in riunione con il sig. [OSCURATO:PERSONA], udivano le suddette frasi.

Attirato dalle urla, accorreva presso la redazione anche il sig. [OSCURATO:PERSONA], ignaro di esserne il destinatario.

Nel vederlo arrivare, Lei gli urlava contro altre frasi offensive e minacciose (del tipo “Ti spacco la faccia, mi hai rotto i coglioni, che cazzo vuoi”), tentando di avventarsi contro di lui ricorrendo a vie di fatto.

Solo l’interventodel dott.

Idà impediva che lei riuscisse a mettergli le mani addosso .

3. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: la verificazione dei fatti risultava acclarata nel suo nucleo essenziale dai testi escussi; l’episodio contestato era sussistente in tutti i suoi elementi costitutivi di fatto antigiuridico e contra ius, intenzionale e non scriminato dalla pretesa provocazione; esso era consistito in una grave insubordinazione, estrinsecatasi con insulti violenti e minacce all’indirizzo del direttore commerciale [OSCURATO:PERSONA], nonostante i vari tentativi di tranquillizzare il dipendente; andava escluso che il disvalore disciplinare della condotta potesse essere pari a quello relativo ad una fattispecie disciplinare punita esclusivamente con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva attesa la modalità di esecuzione e la gravità del comportamento commesso; la condizione di stress emotivo, rappresentata dal Famularo subito dopo gli eventi, non poteva incidere sui parametri di valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva; l’assenza di provvedimenti disciplinari era irrilevante in considerazione del disvalore ambientale della condotta.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl.

5. Le parti hanno depositato memorie.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966, 1455, 2104, 2106 e 2119 cod. civ e art. 12 preleggi nonché il vizio di sussunzione del fatto accertato, nella norma generale, con un incoerente giudizio di merito in relazione all’elemento intenzionale addebitato.

Egli sostiene che la Corte territoriale, nella valutazione di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento espulsivo, aveva omesso di considerare le frequenti provocazioni del [OSCURATO:PERSONA] denunciate nel ricorso introduttivo e costituite da offese e umiliazioni sull’aspetto fisico; che la Corte distrettuale aveva erroneamente non valutato la provocazione cui era stato sottoposto, scomponendo la reazione solo in base all’ultimo episodio provocatorio e non invece rapportandola al continuo comportamento tenuto nei suoi confronti.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966, 1455, 2104, 2106, 2119 cod. civ. e 12 preleggi, nonché il vizio di sussunzione del fatto accertato nella norma generale, con un irragionevole oltre che incoerente giudizio di merito in relazione all’elemento della gravità del fatto denunciato.

Si deduce che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di considerare l’immediata ammissione dei fatti e le scuse formulate dal lavoratore, ritenendo, altresì, irrilevante l’unicità dell’episodio contestato, tenuto conto del disvalore ambientale della condotta, senza però considerare che tutto si era svolto nell’arco di dieci minuti ove esso Famularo aveva agito in un evidente stato di eccezionale esagitazione psicologica.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 2729 cod. civ. in ordine all’illegittima negazione di stress emotivo provato da nozioni di comune esperienza e prova presuntiva nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 cod. civ. con un incoerente giudizio del fatto accertato.

Si obietta che la Corte di appello, pur avendo riscontrato le offese (battute infelici sull’aspetto fisico) di cui esso lavoratore era stato oggetto, tuttavia, aveva ritenuto non compresa tra i parametri della proporzionalità da valutare, tra fatto contestato e sanzione applicata, la citata condizione di stress emotivo.

5. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, si eccepisce la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione agli artt. 1967 e 2103 cc, nonché la nullità della sentenza o del provvedimento, per avere la Corte territoriale motivato con prova orale una circostanza decisiva (attribuzione di mansioni inferiori a seguito di transazione) soggetta a regime probatorio diverso.

6. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, il ricor rente si duole della violazione dell’art. 132 cpc per nullità della sentenza o del procedimento, per carenza di motivazione o per motivazione apparente, nonché, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, della violazione dell’art. 132 cpc, per omesso esame di un fatto decisivo costituito dall’accordo 9/12/13 con cui gli erano state assegnate mansioni inferiori. 7.Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si denuncia l’omesso esame di circostanze (impedimento a partecipare ad alcune trasmissioni o servizi video, frequenti offese, mail del dipendente Motta subito dopo i fatti contestati) la cui considerazione avrebbe consentito, secondo i parametri di elevata probabilità logica, una diversa ricostruzione della vicenda idonea all’accoglimento dell’impugnativa di licenziamento.

8. I motivi, come formulati, possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro interferenti.

9. Essi presentano profili di inammissibilità ed infondatezza e vanno, pertanto, respinti.

10. In primo luogo, va osservato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, esercitando, invece, un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenute nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass.n. 25332/14; Cass. n. 6519/2019).

11. Le censure come redatte, invece, mirano più ch e altro ad un riesame nel merito del caso di specie; invero, i giudici di seconde cure hanno approfonditamente motivato il rigetto delle tesi difensive del Famularo ritenendo, in primo luogo, che non vi fossero gli estremi per la sussistenza di una sproporzione tra la condotta addebitata al ricorrente e la sanzione espulsiva irrogata tale da rendere illegittimo il disposto recesso.

12. Nella fattispecie in esame, invero, la Corte territoriale ha correttamente valutato la condotta del lavoratore nel contesto in cui si è svolta, vagliando analiticamente ogni elemento fornito dalle parti; non prendendo, dunque, in considerazione esclusivamente il comportamento del lavoratore ma anche le illazioni contestate dal ricorrente, lo stress emotivo di quest’ultimo nonché lo stesso ambiente lavorativo in cui avevano luogo le condotte.

13. E’ opportuno ribadire che l’ attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini dell’individuazione della gi usta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei casi in cui gli "standards" valutativi, sulla cui base è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, o si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente (Cass. n. 7305/2018; Cass. n. 12789/2022).

14. In tale ottica, non si può non tener conto dell’attenta verifica svolta dalla Corte d’appello, la quale non ha omesso di valutare le varie condotte riportate nel giudizio, considerando, invece, le allegazioni dedotte dal ricorrente, insufficienti ai fini della sussistenza di una “provocazione da accumulo” che potesse giustificare il comportamento addebitato al lavoratore in sede disciplinare.

15. Le censure ivi formulate, dunque, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, ad una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze probatorie, finalizzate appunto ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua (e ciò rende non meritevoli di accoglimento anche le asserite doglianze di insufficiente motivazione), è giunta alla conclusione sulla proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto al fatto commesso, attraverso un esame di tutte le risultanze processuali e di tutti gli elementi logici non contrastati da adeguate contestazioni.

16. La Corte territoriale, peraltro, ha valutato l’intera vicenda non solo in un’ottica di proporzionalità tra evento espulsivo e condotta lesiva del legame fiduciario lavoratore-datore di lavoro, ma anche da un punto di vista temporale, accertando l’insussistenza di una contestualità tra le provocazioni subite dal lavoratore e la reazione dello stesso, nonché l’unicità dell’episodio che aveva provocato il c.d.

“disvalore ambientale”.

17. In tale prospettiva, il Collegio di seconde cure non ha rinvenuto nessuno degli indizi in ordine alla sussistenza di condotte mobbizzanti o vessatorie, nemmeno in ragione dell’avvenuto demansionamento determinato da un precedente evento transattivo che era stato pacificamente accettato e siglato dalle parti in sede protetta.

18. Infondata, peraltro, è l’asserita violazione dell'art. 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta onerata secondo le regole dettate dalle norme in materia (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 21460/2019; Cass. n. 12032/2020; Cass. n. 17313/2020).

19. La sentenza impugnata, infatti, ha accertato in tutti i suoi aspetti l’elemento del c.d.

“stress emotivo” subito dal lavoratore, motivando in maniera piena e soddisfacente le ragioni per cui siffatto coefficiente psicologico non potesse avere giustificato la condotta del lavoratore.

20. In particolare, i giudici di seconde cure hanno evidenziato come “non possa rientrare tra i parametri di valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato la condizione di stress emotivo affermato dal Famularo, rilevandosi che il giudizio deve essere compiuto sulla base di aspetti concreti della vicenda e non anche sulla base di stati d'animo soggettivi che siano conseguenza di un legittimo mutamento di mansioni frutto di una transazione finalizzata alla riassunzione”.

21. In tema di ricorso per cassazione, va poi sottolineato che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. deve dare prova del fatto che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso delle prove legali (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 12032/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

22. Nella specie, il lavoratore ha, inoltre, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la transazione avente ad oggetto il demansionamento, che, invece, secondo il ricorrente non era stata provata documentalmente ma solo oralmente.

23. Osserva, però, questo Collegio che quanto dedotto non può essere condiviso in ragione del fatto che la prova è stata prodotta in giudizio dallo stesso ricorrente, il quale, nei precedenti gradi di giudizio non ha mai negato di aver rinunziato alla precedente mansione, in virtù di una transazione novativa; peraltro, già in sede di primo grado il lavoratore non ha mai contestato il contenuto della transazione, riconoscendone efficacia vincolante.

24. L’argomentazione oggetto di censur a è, pertanto, priva di rilevanza e decisività.

25. Infine, le dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., atteso che sono state impostate su questioni di fatto, in una ipotesi di cd.

"doppia conforme",già prese in considerazione dai giudici di merito ed oggetto di prudente apprezzamento.

26. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

27. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

28. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7384/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1573/2019,depositata i l 23/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. Con la sentenza n. 1573/2019 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’impugnativa di licenziamento, intimato il 4.11.2014, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl (succeduta a [OSCURATO:PERSONA] srl) di cui era dipendente con la qualifica di redattore. 2. Il recesso era stato adottato per giusta causa, per la seguente contestazione del 20.10.2014: In data 16.10.2014, alle ore 10,00 circa il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mentre attendeva davanti all’ingresso della sede aziendale alcuni agenti della società Publiemme convocati per una riunione, constatava che Lei si stava intrattenendo all’esterno, con il sig. [OSCURATO:PERSONA] durante l’orario di lavoro. Trascorsi oltre dieci minuti senza che Lei facesse rientro in redazione il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel rientrare accompagnato dagli ospiti, Le chiedeva pacatamente se avesse terminato la pausa. Lei rispondeva con tono di sfida: “No, sto parlando con Motta”, rifiutandosi di rientrare in redazione. Dell’accadutoil sig. [OSCURATO:PERSONA] informava il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] perché intervenisse avendo la direzione aziendale da mesi chiesto ai giornalisti di non stazionare, chiacchierando nella reception o all’esterno durante l’orario di lavoro, ed a contenere in misura ragionevole le pause. Il dott. Idà interveniva immediatamente, chiedendoLe di fare rientro in redazione. Alla richiesta del suo Direttore, Lei reagiva in modo inaspettato ed inconsulto, dando in escandescenze, in preda ad una rabbia incontenibile, urlando a squarciagola frasi offensive e minacciose nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], (del tipo “Mi ha rotto i coglioni” – “Gli spacco la faccia” – “Lo prendo a calci in culo” – “Adesso gli faccio vedere io a questa merda, non gli faccio più mettere piede a Vibo quanto è vero Iddio”). Il dott. Idà cercava di calmarLa, invitandoLa a seguirlo in redazione, ma Lei continuava ad inveire contro il [OSCURATO:PERSONA], urlando a squarciagola, anche nel tragitto dalla reception alla redazione ed anche una volta raggiunta la postazione. Tutto il personale, e tutti gli ospiti presenti, compresi gli agenti in riunione con il sig. [OSCURATO:PERSONA], udivano le suddette frasi. Attirato dalle urla, accorreva presso la redazione anche il sig. [OSCURATO:PERSONA], ignaro di esserne il destinatario. Nel vederlo arrivare, Lei gli urlava contro altre frasi offensive e minacciose (del tipo “Ti spacco la faccia, mi hai rotto i coglioni, che cazzo vuoi”), tentando di avventarsi contro di lui ricorrendo a vie di fatto. Solo l’interventodel dott. Idà impediva che lei riuscisse a mettergli le mani addosso . 3. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: la verificazione dei fatti risultava acclarata nel suo nucleo essenziale dai testi escussi; l’episodio contestato era sussistente in tutti i suoi elementi costitutivi di fatto antigiuridico e contra ius, intenzionale e non scriminato dalla pretesa provocazione; esso era consistito in una grave insubordinazione, estrinsecatasi con insulti violenti e minacce all’indirizzo del direttore commerciale [OSCURATO:PERSONA], nonostante i vari tentativi di tranquillizzare il dipendente; andava escluso che il disvalore disciplinare della condotta potesse essere pari a quello relativo ad una fattispecie disciplinare punita esclusivamente con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva attesa la modalità di esecuzione e la gravità del comportamento commesso; la condizione di stress emotivo, rappresentata dal Famularo subito dopo gli eventi, non poteva incidere sui parametri di valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva; l’assenza di provvedimenti disciplinari era irrilevante in considerazione del disvalore ambientale della condotta. 4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl. 5. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966, 1455, 2104, 2106 e 2119 cod. civ e art. 12 preleggi nonché il vizio di sussunzione del fatto accertato, nella norma generale, con un incoerente giudizio di merito in relazione all’elemento intenzionale addebitato. Egli sostiene che la Corte territoriale, nella valutazione di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento espulsivo, aveva omesso di considerare le frequenti provocazioni del [OSCURATO:PERSONA] denunciate nel ricorso introduttivo e costituite da offese e umiliazioni sull’aspetto fisico; che la Corte distrettuale aveva erroneamente non valutato la provocazione cui era stato sottoposto, scomponendo la reazione solo in base all’ultimo episodio provocatorio e non invece rapportandola al continuo comportamento tenuto nei suoi confronti. 3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966, 1455, 2104, 2106, 2119 cod. civ. e 12 preleggi, nonché il vizio di sussunzione del fatto accertato nella norma generale, con un irragionevole oltre che incoerente giudizio di merito in relazione all’elemento della gravità del fatto denunciato. Si deduce che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di considerare l’immediata ammissione dei fatti e le scuse formulate dal lavoratore, ritenendo, altresì, irrilevante l’unicità dell’episodio contestato, tenuto conto del disvalore ambientale della condotta, senza però considerare che tutto si era svolto nell’arco di dieci minuti ove esso Famularo aveva agito in un evidente stato di eccezionale esagitazione psicologica. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 2729 cod. civ. in ordine all’illegittima negazione di stress emotivo provato da nozioni di comune esperienza e prova presuntiva nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 cod. civ. con un incoerente giudizio del fatto accertato. Si obietta che la Corte di appello, pur avendo riscontrato le offese (battute infelici sull’aspetto fisico) di cui esso lavoratore era stato oggetto, tuttavia, aveva ritenuto non compresa tra i parametri della proporzionalità da valutare, tra fatto contestato e sanzione applicata, la citata condizione di stress emotivo. 5. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, si eccepisce la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione agli artt. 1967 e 2103 cc, nonché la nullità della sentenza o del provvedimento, per avere la Corte territoriale motivato con prova orale una circostanza decisiva (attribuzione di mansioni inferiori a seguito di transazione) soggetta a regime probatorio diverso. 6. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, il ricor rente si duole della violazione dell’art. 132 cpc per nullità della sentenza o del procedimento, per carenza di motivazione o per motivazione apparente, nonché, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, della violazione dell’art. 132 cpc, per omesso esame di un fatto decisivo costituito dall’accordo 9/12/13 con cui gli erano state assegnate mansioni inferiori. 7.Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si denuncia l’omesso esame di circostanze (impedimento a partecipare ad alcune trasmissioni o servizi video, frequenti offese, mail del dipendente Motta subito dopo i fatti contestati) la cui considerazione avrebbe consentito, secondo i parametri di elevata probabilità logica, una diversa ricostruzione della vicenda idonea all’accoglimento dell’impugnativa di licenziamento. 8. I motivi, come formulati, possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro interferenti. 9. Essi presentano profili di inammissibilità ed infondatezza e vanno, pertanto, respinti. 10. In primo luogo, va osservato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, esercitando, invece, un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenute nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass.n. 25332/14; Cass. n. 6519/2019). 11. Le censure come redatte, invece, mirano più ch e altro ad un riesame nel merito del caso di specie; invero, i giudici di seconde cure hanno approfonditamente motivato il rigetto delle tesi difensive del Famularo ritenendo, in primo luogo, che non vi fossero gli estremi per la sussistenza di una sproporzione tra la condotta addebitata al ricorrente e la sanzione espulsiva irrogata tale da rendere illegittimo il disposto recesso. 12. Nella fattispecie in esame, invero, la Corte territoriale ha correttamente valutato la condotta del lavoratore nel contesto in cui si è svolta, vagliando analiticamente ogni elemento fornito dalle parti; non prendendo, dunque, in considerazione esclusivamente il comportamento del lavoratore ma anche le illazioni contestate dal ricorrente, lo stress emotivo di quest’ultimo nonché lo stesso ambiente lavorativo in cui avevano luogo le condotte. 13. E’ opportuno ribadire che l’ attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini dell’individuazione della gi usta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei casi in cui gli "standards" valutativi, sulla cui base è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, o si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente (Cass. n. 7305/2018; Cass. n. 12789/2022). 14. In tale ottica, non si può non tener conto dell’attenta verifica svolta dalla Corte d’appello, la quale non ha omesso di valutare le varie condotte riportate nel giudizio, considerando, invece, le allegazioni dedotte dal ricorrente, insufficienti ai fini della sussistenza di una “provocazione da accumulo” che potesse giustificare il comportamento addebitato al lavoratore in sede disciplinare. 15. Le censure ivi formulate, dunque, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, ad una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze probatorie, finalizzate appunto ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua (e ciò rende non meritevoli di accoglimento anche le asserite doglianze di insufficiente motivazione), è giunta alla conclusione sulla proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto al fatto commesso, attraverso un esame di tutte le risultanze processuali e di tutti gli elementi logici non contrastati da adeguate contestazioni. 16. La Corte territoriale, peraltro, ha valutato l’intera vicenda non solo in un’ottica di proporzionalità tra evento espulsivo e condotta lesiva del legame fiduciario lavoratore-datore di lavoro, ma anche da un punto di vista temporale, accertando l’insussistenza di una contestualità tra le provocazioni subite dal lavoratore e la reazione dello stesso, nonché l’unicità dell’episodio che aveva provocato il c.d. “disvalore ambientale”. 17. In tale prospettiva, il Collegio di seconde cure non ha rinvenuto nessuno degli indizi in ordine alla sussistenza di condotte mobbizzanti o vessatorie, nemmeno in ragione dell’avvenuto demansionamento determinato da un precedente evento transattivo che era stato pacificamente accettato e siglato dalle parti in sede protetta. 18. Infondata, peraltro, è l’asserita violazione dell'art. 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta onerata secondo le regole dettate dalle norme in materia (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 21460/2019; Cass. n. 12032/2020; Cass. n. 17313/2020). 19. La sentenza impugnata, infatti, ha accertato in tutti i suoi aspetti l’elemento del c.d. “stress emotivo” subito dal lavoratore, motivando in maniera piena e soddisfacente le ragioni per cui siffatto coefficiente psicologico non potesse avere giustificato la condotta del lavoratore. 20. In particolare, i giudici di seconde cure hanno evidenziato come “non possa rientrare tra i parametri di valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato la condizione di stress emotivo affermato dal Famularo, rilevandosi che il giudizio deve essere compiuto sulla base di aspetti concreti della vicenda e non anche sulla base di stati d'animo soggettivi che siano conseguenza di un legittimo mutamento di mansioni frutto di una transazione finalizzata alla riassunzione”. 21. In tema di ricorso per cassazione, va poi sottolineato che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. deve dare prova del fatto che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso delle prove legali (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 12032/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 22. Nella specie, il lavoratore ha, inoltre, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la transazione avente ad oggetto il demansionamento, che, invece, secondo il ricorrente non era stata provata documentalmente ma solo oralmente. 23. Osserva, però, questo Collegio che quanto dedotto non può essere condiviso in ragione del fatto che la prova è stata prodotta in giudizio dallo stesso ricorrente, il quale, nei precedenti gradi di giudizio non ha mai negato di aver rinunziato alla precedente mansione, in virtù di una transazione novativa; peraltro, già in sede di primo grado il lavoratore non ha mai contestato il contenuto della transazione, riconoscendone efficacia vincolante. 24. L’argomentazione oggetto di censur a è, pertanto, priva di rilevanza e decisività. 25. Infine, le dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., atteso che sono state impostate su questioni di fatto, in una ipotesi di cd. "doppia conforme",già prese in considerazione dai giudici di merito ed oggetto di prudente apprezzamento. 26. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 27. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 28. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 07286/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris