CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 32372/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 09/03/2026 del TRIBUNALE di Padovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova, in funzionedi [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di AlketKalanxhi volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza n.648 del 2011.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolatomotivo, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 295, 296, in relazioneall’art. 548 cod. proc. pen., quest’ultimo secondo la formulazione vigente alladata della sentenza di primo grado, e all’art. 179 cod. proc. pen.Quanto al verbale di vane ricerche redatto in data 3 settembre 2007, ladifesa deduce che l’affermazione secondo cui gli accertamenti erano statieffettuati in tutti i luoghi conosciuti come frequentati dal ricorrentecontrasterebbe con quanto emerso in sede di indagini preliminari e in sededibattimentale.Sul punto la difesa rileva, specificamente, che il ricorrente risultavaimputato di diversi episodi di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti sinoal 19 agosto 2006 data nella quale, a seguito dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] in data19 agosto 2006, decideva di abbandonare il territorio italiano venendo poiarrestato in Germania a fini estradizionali.Deduce la difesa che l’ordinanza cautelare veniva emessa a distanza di unanno dai fatti contestati e risultava pacificamente dalla sentenza di primo grado,pagina 22, nonché dal verbale di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del 30 ottobre2007, che il ricorrente si trovasse all’estero al momento della emissione dellamisura, con la conseguenza che, in applicazione dei principi dettati da Sez. U, n.18822 del 2014, le ricerche dovevano essere espletate nella città di residenzadello stesso, in Berat, Albania risultando documentato il domicilio.Si osserva che, al tempo della corposa indagine, tutti gli indagati eranointercettati in tempo reale, sicché le forze dell’ordine avevano gli elementi pereffettuare tramite i canali ufficiali le ricerche anche nel luogo di nascita delpresunto latitante.Quanto al profilo della volontaria sottrazione alla misura cautelare, ladifesa deduce che la misura cautelare nei confronti del ricorrente era stataemessa a distanza di un anno rispetto all’arresto del [OSCURATO:PERSONA] in data 19 agosto2006, sicché il [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere di essere attinto da misura cautelarenell’immediatezza dell’arresto dell’amico, ma non a distanza di un anno.Difetterebbe pertanto la prova della volontaria sottrazione alla esecuzione delprovvedimento restrittivo.Inoltre, la difesa eccepisce che l’errata emissione del decreto di latitanzaha comportato che il ricorrente non ha potuto partecipare al processo venendo aconoscenza del titolo esecutivo quando è stato fermato all’aeroporto di Roma il 9gennaio 2026Secondo la difesa, trattandosi di processo stato celebrato in contumacia aseguito della effettuazione delle notifiche al difensore di ufficio, ai sensi dell’art.548 cod. proc. pen., nella formulazione vigente alla data di emissione dellasentenza di primo grado, sussisteva l’obbligo dell’autorità giudiziaria di notificareall’imputato contumace l’estratto della sentenza di condanna e quindi i terminiper l’impugnazione sarebbero decorsi da tale notifica. Nel caso in esame, invece,l’estratto contumaciale era stato notificato al difensore di ufficio e nonall’imputato, dichiarato latitante.Pertanto, ad avviso della difesa, dalla mancata notifica a mani proprie delsuddetto atto, determinata da un erroneo provvedimento di latitanza, lasentenza emessa dal Tribunale di Padova e confermata dalla Corte di appello diPadova non poteva essere ritenuta esecutiva.Infine, la difesa evidenzia che il ricorrente si trova ristretto per unacondanna ad anni 9 di reclusione emessa a seguito di un procedimento celebratoin sua assenza nel quale non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa,garantito dalla Costituzione e dalla Cedu.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LuigiGiordano, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.Con l’ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanzaformulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la dichiarazione dinon esecutività della sentenza n. 648 del 2011 ritenendo che alcuna nullità deldecreto di latitanza emesso in data 1° ottobre 2007 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sifosse determinata in ragione dell’asserita inidoneità delle ricerche effettuate;escludendo, altresì, che detto decreto fosse stato emesso in mancanza dellaprova della volontaria sottrazione alla esecuzione della misura della custodiacautelare in carcere.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha, con puntuale motivazione, evidenziatocome le dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] fossero connotate da marcatagenericità, essendosi il medesimo limitato a riferire che il ricorrente, a seguitodell’arresto del coindagato [OSCURATO:PERSONA] in data 19 agosto 2006, era rientrato inAlbania. Ha, pertanto, sottolineato l’inidoneità di tale elemento a giustificare lanecessità di diramare ricerche nel Paese di origine del ricorrente. Piùspecificamente, l’ordinanza ha rilevato come si trattasse di indicazioniscarsamente attendibili e inverosimili, non solo perché provenienti dalcoindagato, ma anche perché ha ritenuto poco plausibile che chi siaconsapevole di poter essere destinatario di una misura cautelare decida direcarsi proprio in un luogo nel quale è facilmente conosciuto e rintracciabile.Si tratta di argomentazione coerente con le risultanze processuali, attesoche, in assenza di una precisa localizzazione del ricorrente e sulla base dellesole generiche indicazioni fornite dal coindagato, non emergevano elementiidonei a giustificare l’attivazione di utili ricerche nel territorio albanese.Né il ricorso ha indicato specifiche circostanze che, all’epoca dei fatti,consentissero di ritenere concretamente praticabili attività di ricerca in un luogoche risultava essere unicamente quello di nascita dell’interessato.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione si è, dunque, correttamente attenuto al principioaffermato da questa Corte – e che va qui ribadito – secondo cui ai fini delladichiarazione di latitanza, tenuto conto della differenza di tale condizione conquella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensidell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive alduplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere allaesecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontariasottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoiconfronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghispecificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, né quelleall'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto,cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270569 – 01:principio affermato in una fattispecie, sostanzialmente analoga a quella inesame, nella quale, al momento dell'esecuzione della misura, non sussistevanoelementi certi dai quali desumere che l'imputato fosse stabilmente dimorantenel paese estero di origine).Destituita di fondamento è anche la censura concernente l’accertamentodella volontarietà dell’indagato di sottrarsi alle ricerche.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha dato conto, correttamente, delle ragioni percui il ricorrente era a conoscenza dell’imminente emissione di una misuracautelare a suo carico, se non altro dalla data di arresto del coindagato Albanoin data 19 agosto 2006, ed a tal riguardo ha evidenziato come dallaintercettazione di una conversazione avvenuta nella medesima data (progr.1174) emergesse la preoccupazione del ricorrente per l’improvviso silenzio delcomplice [OSCURATO:PERSONA], cui aveva affidato il carico di droga e la presa di coscienza delsuo arresto (espresso attraverso l’espressione “lo hanno bruciato”).Né la correttezza della conclusione cui è pervenuto il Giudicedell’esecuzione risulta inficiata dalla circostanza evidenziata dalla difesasecondo cui la misura cautelare è stata adottata a distanza di un annodall’arresto del ricorrente, restando in ogni caso acclarato il significativo datoper cui il ricorrente ha fatto perdere le proprie tracce proprio dal momentodell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto risulta alla pagina 22 della sentenza n. 648del 2011, allegata in atti.Va, al riguardo, evidenziato che, in tema di dichiarazione di latitanza,l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, checostituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche supresunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostraretale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato.(Sez. 3, n. 10733 del 07/02/2023, Dervishi, Rv. 284315 – 01 : principioaffermato in relazione ad una fattispecie relativa a dichiarazione di latitanza diimputato straniero, emessa all'esito di ricerche eseguite presso la solaabitazione di un familiare dimorante in Italia e non estesa al paese di origine, incui la Corte ha ritenuto la decisione esente da censure sul rilievo che non vifossero elementi obiettivi per ritenere che il predetto risiedesse o dimorasseall'estero e la ricorrenza, per converso, di elementi indicativi della volontà delricercato di sottrarsi alla cattura, costituiti dall'improvvisa interruzione deirapporti con i correi dopo l'arresto di uno di essi).A tale principio il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione si è attenuto, avendopuntualmente dato conto degli elementi fattuali posti a fondamento del proprioconvincimento in ordine alla volontaria sottrazione del condannato alla cattura,a fronte dei quali le argomentazioni difensive si appalesano prive di concretacapacità confutatoria.3. Alla luce delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]