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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09173/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d'appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 16/01/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentato omicidio e lesioni in danno di poliziotti, nonché resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento (per aver accoltellato all'addome l'Assistente di P.S. [OSCURATO:PERSONA], servendosi di un coltello a serramanico con lama lunga e appuntita; per aver attinto - con il medesimo strumento - [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per difendere Bello, attingendolo all'altezza dell'ipocondrio sinistro e, in tal modo, provocandogli lesioni accompagnate da prognosi di guarigione di diciotto giorni; per aver opposto resistenza alle pattuglie di poliziotti, intervenuti nella quasi flagranza degli episodi di tentato omicidio e lesioni; per aver tagliato gli pneumatici dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]) e - previa esclusione delle circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado - lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione, con le già applicate pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale, durante il tempo di esecuzione della pena, oltre che con condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale vengono cumulativamente denunciati vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., sostenendosi la erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta idoneità della condotta a cagionare l'evento morte.

3. Giova ricordare, in primo luogo, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507).

3.1. Svolta la sopra indicata premessa di tenore metodologico, si rileva che la contestata valutazione organica delle risultanze processuali è stata, invece, correttamente ed esaustivamente condotta, da parte della Corte di merito.

I giudici di secondo grado hanno svolto, infatti, le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensive poste a fondamento dei punti del gravame, che hanno analiticamente ripercorso in modo puntuale; non hanno mancato di confrontarsi, peraltro, con l'esposizione dei fatti e con la specifica e articolata disamina delle emergenze probatorie, contenute nella sentenza del primo Giudice.

3.2. La censura attinente al reato di tentato omicidio, che la difesa auspica venga ritenuto insussistente, sulla base del fatto che l'azione non fosse idonea a cagionare l'evento dannoso (sostiene la difesa, in particolare, la inadeguatezza a determinare esiti letali del coltello adoperato) risulta radicalmente inammissibile, in quanto confutativa e reiterativa.

I giudici di merito, in realtà, hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario, nel comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti della vittima, attraverso una ponderazione del tutto corretta, in ordine alle concrete modalità esecutive che hanno connotato la condotta incriminata.

La Corte ha sottolineato, dunque, la sussistenza del dolo omicidiario, ricavandolo dal ferreo collegamento logico fra i seguenti elementi oggettivi: - la sicura potenzialità lesiva dello strumento adoperato (un coltello a serramanico con lama di sei centimetri, ossia uno strumento sicuramente dotato di particolare attitudine a lacerare i tessuti, nonché a penetrare in profondità); - l'aver indirizzato plurimi e veementi fendenti verso il busto e l'addome della vittima, che non hanno sortito l'effetto mortale grazie alla pr'ontezza difensiva della vittima e all'immediato intervento, in suo soccorso, di numerosi passanti; - le reiterate minacce di morte, rivolte dall'imputato alla vittima.

3.3. [OSCURATO:PERSONA], quindi, può limitarsi a sottolineare come il convincimento raggiunto dai giudici del merito - in tema di sussistenza del fatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - sia stato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente, oltre che ampia ed esaustiva.

Può ricordarsi, peraltro, che la norma di cui all'art. 56 cod. pen. prende in considerazione l'evento solo in punto di sussistenza della volontaria desistenza o del ravvedimento attuoso; ciò sta a significare che - ai fini della configurabilità del tentativo - si deve considerare non l'evento stesso, bensì la condotta e, quindi, valutare quali siano e come siano stati adoperati i mezzi del delitto, se l'azione abbia avuto una direzione non equivoca e, infine, quale sia l'elemento soggettivo che sorregge l'azione.

Deriva da ciò che ben può esservi delitto tentato di omicidio, anche nel caso in cui - essendo andati a vuoto i mezzi impiegati - la vittima designata sia restata illesa, dunque in assenza di un evento genuinamente lesivo.

3.4. A fronte delle sopra riassunte argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente - come sopra già detto - non va oltre la proposizione di deduzioni aspecifiche, interamente versate in fatto e fortemente apodittiche.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d'appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 16/01/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentato omicidio e lesioni in danno di poliziotti, nonché resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento (per aver accoltellato all'addome l'Assistente di P.S. [OSCURATO:PERSONA], servendosi di un coltello a serramanico con lama lunga e appuntita; per aver attinto - con il medesimo strumento - [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per difendere Bello, attingendolo all'altezza dell'ipocondrio sinistro e, in tal modo, provocandogli lesioni accompagnate da prognosi di guarigione di diciotto giorni; per aver opposto resistenza alle pattuglie di poliziotti, intervenuti nella quasi flagranza degli episodi di tentato omicidio e lesioni; per aver tagliato gli pneumatici dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]) e - previa esclusione delle circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado - lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione, con le già applicate pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale, durante il tempo di esecuzione della pena, oltre che con condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale vengono cumulativamente denunciati vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., sostenendosi la erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta idoneità della condotta a cagionare l'evento morte. 3. Giova ricordare, in primo luogo, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507). 3.1. Svolta la sopra indicata premessa di tenore metodologico, si rileva che la contestata valutazione organica delle risultanze processuali è stata, invece, correttamente ed esaustivamente condotta, da parte della Corte di merito. I giudici di secondo grado hanno svolto, infatti, le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensive poste a fondamento dei punti del gravame, che hanno analiticamente ripercorso in modo puntuale; non hanno mancato di confrontarsi, peraltro, con l'esposizione dei fatti e con la specifica e articolata disamina delle emergenze probatorie, contenute nella sentenza del primo Giudice. 3.2. La censura attinente al reato di tentato omicidio, che la difesa auspica venga ritenuto insussistente, sulla base del fatto che l'azione non fosse idonea a cagionare l'evento dannoso (sostiene la difesa, in particolare, la inadeguatezza a determinare esiti letali del coltello adoperato) risulta radicalmente inammissibile, in quanto confutativa e reiterativa. I giudici di merito, in realtà, hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario, nel comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti della vittima, attraverso una ponderazione del tutto corretta, in ordine alle concrete modalità esecutive che hanno connotato la condotta incriminata. La Corte ha sottolineato, dunque, la sussistenza del dolo omicidiario, ricavandolo dal ferreo collegamento logico fra i seguenti elementi oggettivi: - la sicura potenzialità lesiva dello strumento adoperato (un coltello a serramanico con lama di sei centimetri, ossia uno strumento sicuramente dotato di particolare attitudine a lacerare i tessuti, nonché a penetrare in profondità); - l'aver indirizzato plurimi e veementi fendenti verso il busto e l'addome della vittima, che non hanno sortito l'effetto mortale grazie alla pr'ontezza difensiva della vittima e all'immediato intervento, in suo soccorso, di numerosi passanti; - le reiterate minacce di morte, rivolte dall'imputato alla vittima. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], quindi, può limitarsi a sottolineare come il convincimento raggiunto dai giudici del merito - in tema di sussistenza del fatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - sia stato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente, oltre che ampia ed esaustiva. Può ricordarsi, peraltro, che la norma di cui all'art. 56 cod. pen. prende in considerazione l'evento solo in punto di sussistenza della volontaria desistenza o del ravvedimento attuoso; ciò sta a significare che - ai fini della configurabilità del tentativo - si deve considerare non l'evento stesso, bensì la condotta e, quindi, valutare quali siano e come siano stati adoperati i mezzi del delitto, se l'azione abbia avuto una direzione non equivoca e, infine, quale sia l'elemento soggettivo che sorregge l'azione. Deriva da ciò che ben può esservi delitto tentato di omicidio, anche nel caso in cui - essendo andati a vuoto i mezzi impiegati - la vittima designata sia restata illesa, dunque in assenza di un evento genuinamente lesivo. 3.4. A fronte delle sopra riassunte argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente - come sopra già detto - non va oltre la proposizione di deduzioni aspecifiche, interamente versate in fatto e fortemente apodittiche. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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