CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, riguardanti le attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, sono generici e comunque volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte, che ha reputato inconferente la difficile storia della ricorrente e valorizzato per contro l'inquietante condotta e la pluralità di condanne dalle quali la stessa è gravata, tali da connotare negativamente la personalità; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il PreiLJente