CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l domicilio eletto presso lo studio Tigani –Sava – Bontempi, in Roma, alla via Libia, n. 25,-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del Direttore generale, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 domicilia,-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n.321/2017 depositata il 31/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25475/2017Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 8962/2026Data pubblicazione 09/04/2026Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamentosintetico, redatto ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in ragione dellamaggior capacità contributiva determinata dalla disponibilità di beni-indicesull’anno di imposta 2007.Adiva il giudice di prossimità che ne rideterminava a ribasso la ripresaa tassazione, quindi impugnava in appello, esitando però nella confermadella sentenza di primo grado, donde ricorre per cassazione agitando tremotivi di doglianza, mentre l’Agenzia delle entrate si è riservata di spiegaredifese in udienza.In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione del proprio terzo motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti tre motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4 dello stesso codice di rito, nonché dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando motivazione perrelationem alla sentenza di primo grado, senza indicarne le ragioni diadesione con autonoma valutazione critica.1.2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art.112 del medesimo codice, avendo omesso di pronunciare su moltepliciprofili ed in particolare sulla validità della delega di firma dell’attoimpositivo.1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di rito civile per violazione e falsa applicazionedell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, avendo omesso di rilevare la carenza didelega del soggetto che ha firmato l’atto impositivo.Numero registro generale 25475/2017Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 8962/2026Data pubblicazione 09/04/20262. Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso, relativo allamotivazione per relationem alla sentenza di primo grado.Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducala motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U.n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza nonancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo icontenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nelcontesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire laverifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece,nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI– 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve,poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" allasentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione nonconsenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure ilgiudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguataconsiderazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e deimotivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017).Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rilevache la sentenza in scrutinio non riporta la motivazione di primo grado, néindica le ragioni per cui la ritiene convincente, né per quali ragioni i motivid’appello debbano ritenersi irrilevanti, impedendo così ogni sindacato sulpercorso logico ed argomentativo che sostiene la sentenza in scrutinio.Numero registro generale 25475/2017Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 8962/2026Data pubblicazione 09/04/2026Donde il motivo è fondato ed assorbente degli ulteriori motivi.3. In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenzadev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga sisuperiori principi enunciati. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbitiil secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Il PresidenteValentino LENOCI