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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:122
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CJ0258_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi, nella Regione vallone, all’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Impianti esistenti che possono avere un’incidenza sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo nonché sull’inquinamento.

[OSCURATO:PERSONA]

1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall’art. 5, n. 1, di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CJ0258_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi, nella Regione vallone, all’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Impianti esistenti che possono avere un’incidenza sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo nonché sull’inquinamento. [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall’art. 5, n. 1, di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris