CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al porto in luogo pubblico di coltello a doppia lama, avuto riguardo, tra l'altro: all'assenza di plausibile giustificazione della condotta in contestazione; alla non minimale offensività del fatto, commesso per motivi mai accertati ed accompagnato da un contegno tale da indurre il sospetto che l'imputato intendesse servirsi di quell'oggetto a scopo lesivo o minatorio; al diniego delle circostanze attenuanti generiche; alla concreta commisurazione della pena; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i