CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, pronunciata in data 6 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alle statuizioni civili, sono privi di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul dolo dell'imputata che dichiarava di avere la piena proprietà dell'immobile in forza del testamento, serbando un malizioso silenzio sulla sentenza di annullamento del testamento stesso; pag. 3 sulla rilevanza della negativa capacità a delinquere della rea; pagg. 3 e 4 sulla congruità del danno liquidato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 a