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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 28624/2024

Testo disponibile della fonte

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2110/2022 R.G. proposto da : I.T.S. [OSCURATO:PERSONA] , con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n.5257/2021 depositata il 24/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto chenon deve provvedersi sulle spese processuali, essendo rimaste intimate le controparti della ricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 25/10/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2110/2022 R.G. proposto da : I.T.S. [OSCURATO:PERSONA] , con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.5257/2021 depositata il 24/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto chenon deve provvedersi sulle spese processuali, essendo rimaste intimate le controparti della ricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 25/10/2024
Decreto Cassazione n. 28624/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris