CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 04457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 aprile 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese, pronunciata il 10 dicembre 2019, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato poiché finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, avendo la Corte di appello, anche a seguito della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sottolineato gli elementi sulla base dei quali ritenere che la condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha venduto diversi oggetti on line senza consegnarli agli acquirenti, integri la contestata ipotesi di truffa (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Ritenuto che la motivazione impugnata si presenta, in conclusione, coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità e con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede non risultando errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsi re gstentore Il P