CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio – sez. n. 37 – n. 4233/2016, depositata il 28 giugno 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del3 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3763/2017Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 19777/2026Data pubblicazione 14/06/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Romanotificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamenton. TK503A308525/2011, con il quale veniva accertato, neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., un maggiorreddito per l’anno 2005 pari ad € 650.000,00, quali ricavi nondichiarati derivanti dalla vendita di un immobile in Castiglionrideterminazione delle imposte IRES, IRAP ed IVA.Tale avviso veniva notificato allo [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore di fatto della suddetta società, nelle morecancellata dal registro delle imprese.2. Avverso l’avviso di accertamento in questione il dott.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n.5286/2015, depositata il 9 marzo 2015, lo rigettava,condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale del Lazio – sez. n. 37, con sentenza n.423/2016, pronunciata il 9 maggio 2016, e depositata insegreteria il 28 giugno 2016, rigettava l’appello, condannandol’appellante al pagamento delle spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneZoccola [OSCURATO:PERSONA], sulla base di nove motivi (ricorsonotificato il 1° febbraio 2017).L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dellapartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione perR.G. N. 3763/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3763/2017Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 19777/2026Data pubblicazione 14/06/2026l’adunanza in camera di consiglio del 3 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a nove motivi.1.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), dello stesso codice di rito.Deduce il ricorrente che la C.T.R. aveva travisato il themadecidendum della controversia, che non riguardava la suaqualità di amministratore di fatto (come ritenuta dall’Ufficio),ma la natura giuridica, l’oggetto e gli effetti dell’atto impugnato,e se tale atto dovesse ritenersi rivolto (esclusivamente) allasocietà, ovvero (esclusivamente) al soggetto qualificato comeamministratore di fatto della medesima.1.2. Con il secondo motivo di ricorso Zoccola SavorettiEmaneuele eccepisce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Lamenta il ricorrente omessa pronuncia della C.T.R. in ordinealla domanda volta a vedere accertata e dichiarata la violazionedell’art. 112 c.p.c. ed il vizio di ultrapetizione della sentenza diprimo grado.1.3. Con il terzo motivo di ricorso parte contribuente deduceviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), dello stesso codice.Rileva l’omessa pronuncia della C.T.R. in ordine alla domandavolta a far dichiarare che l’avviso di accertamento impugnatonon potesse fungere al contempo da avviso nei confronti dellasocietà e dell’amministratore di fatto.R.G. N. 3763/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3763/2017Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 19777/2026Data pubblicazione 14/06/20261.4. Con il quarto motivo si eccepisce violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stessocodice.Deduce il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsisul motivo riguardante l’eccepita decadenza dall’Ufficio dalpotere di accertamento.1.5. Con il quinto motivo viene eccepita, ancora, violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c.Deduce il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di esaminareil motivo di appello volto a far rilevare la violazione dell’art. 36d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per essere stato emessol’avviso di accertamento da ufficio territorialmenteincompentente.1.6. Con il sesto motivo si deduce sempre violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c.Lamenta il contribuente che la C.T.R. aveva omesso dipronunciarsi in ordine al motivo volto a far rilevare la violazionedell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, per essere state a lui imputateanche le imposte diverse dall’IRES, e le relative sanzioni.1.7. Con il settimo motivo viene denunciata violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice.Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata era priva dimotivazione, od aveva una motivazione meramente apparente,in ordine alla censurata nullità dell’atto per carenza dimotivazione, ove qualificato come avviso di accertamento exart. 36 d.P.R. n. 602/1973.R.G. N. 3763/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3763/2017Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 19777/2026Data pubblicazione 14/06/20261.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che l’atto impugnato non potesse avere efficacia neisuoi confronti, in quanto, ai fini della responsabilitàdell’amministratore per i debiti societari, sarebbe statanecessaria la formazione di apposito atto, separato da quelloriguardante la società.1.9. Con il nono motivo di ricorso, infine, si eccepisceviolazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva erroneamenteritenuto che l’avviso di accertamento fosse divenuto definitivo,in quanto non impugnato dal legale rappresentante dellasocietà, stante l’estinzione della stessa al momento dellanotificazione di detto avviso.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è infondato.Invero, la questione relativa alla qualità di amministratore difatto della società oggetto di verifica in capo al dott. ZoccolaSavoretti rientra comunque nel thema decidendum dellapresente controversia, in quanto attinente al profilo della suaeventuale responsabilità per i debiti tributari societari, dellaquale costituirebbe il necessario presupposto.Correttamente, quindi, tale questione è stata affrontata dallaCorte regionale, che dunque, sul punto, non è andata ultra oextra petita.R.G. N. 3763/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3763/2017Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 19777/2026Data pubblicazione 14/06/20262.2. Il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivopossono essere esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, e sono invece fondati.La Corte regionale, infatti, pur regolarmente investita, ha deltutto omesso di pronunciarsi su specifici motivi di appello,riguardanti l’eccepita ultrapetizione della pronuncia di primogrado; l’inopponibilità al dott. [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso diaccertamento in oggetto (non potendo l’Amministrazionefinanziaria provvedere con un unico atto ad accertare sia ildebito tributario della società che quello del socio); ladecadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento;l’incompetenza territoriale dell’Ufficio impositore che ha emessol’avviso; l’imputazione al ricorrente anche delle imposte IRAP edIVA. La sentenza impugnata, inoltre, è priva di motivazione, inordine alla dedotta nullità dell’avviso di accertamento, per nonavere esso indicato in alcun modo quale tipo di responsabilitàsarebbe stata azionata nella specie, e per non avere motivatoin ordine alle circostanze che, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n.602/1973, consentirebbero di ritenere sussistente dettaresponsabilità.Non può, peraltro, con riferimento a tali motivi di appello,ritenersi sussistente un’ipotesi di rigetto implicito, trattandosi diquestioni dotate di autonomia ed indispensabili ai fini delladecisione, che, ove esaminate, avrebbero potuto portare aduna decisione di tipo differente (Cass. 23 ottobre 2024, n.27551).Ne consegue, pertanto, che la Corte regionale deve esserenuovamente investita della cognizione dell’appello, al fine diesaminare i motivi di gravame già sollevati ed il cui esame èstato completamente pretermesso con la sentenzaR.G. N. 3763/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3763/2017Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 19777/2026Data pubblicazione 14/06/2026odiernamente impugnata, e rispetto ai quali sussiste unospecifico interesse del contribuente al loro esame, in quantopotenzialmente idonei a far definire il giudizio in sensofavorevole al ricorrente.2.3. Fondati sono anche l’ottavo ed il nono motivo, daesaminarsi anch’essi congiuntamente.Se la responsabilità del dott. [OSCURATO:PERSONA] per i debititributari ascrivibili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fonda sulla suaqualità di amministratore di fatto e sulla fattispecie di cui all’art.36 d.P.R. n. 602/1973, sarebbe stata necessaria l’emissione diuno specifico atto, che accertasse l’eventuale responsabilità didetto amministratore di fatto, come previsto dall’art. 36, comma3, d.P.R. cit. Peraltro, anche con riferimento alla configurazionedi un’eventuale responsabilità del ricorrente ex art. 2495 c.c.,l’atto impugnato dovrebbe prevedere l’indicazione dellasussistenza dei relativi presupposti (Cass., SS.UU., 12 febbraio2025, n. 3625).3. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, nei terminisuindicati.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto,settimo, ottavo e nono motivo di ricorso; rigetta il primo motivo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria diR.G. N. 3763/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3763/2017Numero sezionale 1953/2026Numero di raccolta generale 19777/2026Data pubblicazione 14/06/2026secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 3 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 3763/2017 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]