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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 37780/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Roma del 21 dicembre 2022, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 56, 110,624 bis cod. pen. commesso in Roma il 20/12/2022. 1.L'unico motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla responsabilità degl'imputati.

Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento degl'imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento - vuoi perché esso è del tutto indeterminato e persino svincolato dalla vicenda processuale che ha riguardato gli imputati. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7/06/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Roma del 21 dicembre 2022, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 56, 110,624 bis cod. pen. commesso in Roma il 20/12/2022. 1.L'unico motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla responsabilità degl'imputati. Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento degl'imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento - vuoi perché esso è del tutto indeterminato e persino svincolato dalla vicenda processuale che ha riguardato gli imputati. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7/06/2023
Sentenza Cassazione n. 37780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris