CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 11834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-ricorrente-controBANCA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 251/2024,depositata il 29/05/2024 e notificata il 31/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026Modo s.r.l. proponeva opposizione al decreto n. 392/2020, emesso dalTribunale di Pordenone su ricorso di B.C.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualemandataria di Banca di [OSCURATO:PERSONA] e Monsile – Soc.Coop., con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro55.838,77, oltre a interessi e spese, in favore della banca ingiungente,quale cessionaria di crediti vantati da I.C.M. s.p.a., derivanti da quattrofatture commerciali emesse nel corso dell’anno 2017. A fondamentodell’opposizione, Modo s.r.l. deduceva l’incompetenza territoriale delTribunale di Pordenone e, nel merito, contestava che il negozio posto abase della pretesa monitoria fosse riconducibile allo schema della cessionedel credito, assumendone invece la qualificazione come mandatoall’incasso, con conseguente permanenza della titolarità del credito in capoa I.C.M. s.p.a. e carenza di legittimazione della banca ingiungente adagire iure proprio per il pagamento delle somme richieste. In viasubordinata, deduceva la nullità o l’inefficacia del negozio di cessione perdifetto di poteri rappresentativi in capo al soggetto che lo avevasottoscritto per conto di I.C.M. s.p.a., atteso che la sottoscrizione appostasull’atto non era riconducibile al legale rappresentante quale risultantedalla documentazione camerale. In ulteriore subordine, contestaval’efficacia della notificazione della dedotta cessione del credito, deducendodi averne avuto conoscenza solo successivamente alla transazioneintervenuta in data 4 dicembre 2019 con I.C.M. s.p.a., con la quale irapporti obbligatori tra le parti sarebbero stati definitivamente regolati.Infine, deduceva l’insussistenza del credito azionato, in ragionedell’inadempimento grave e imputabile di I.C.M. s.p.a. nei rapporti difornitura intercorsi, nonché, in via del tutto subordinata, eccepival’estinzione per compensazione del credito vantato dalla banca con ilcontrocredito risarcitorio maturato in suo favore per i danni subiti.Numero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026Si costituiva B.C.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di Banca diCredito [OSCURATO:PERSONA] e Monsile – Soc. Coop., chiedendo ilrigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, perché: a) ilnegozio posto a fondamento della pretesa azionata era una cessione delcredito pro solvendo e non un mandato all’incasso; b) non le eranoopponibili eccezioni relative al negozio di cessione; c) la notificazione dellacessione nei confronti dell’opposta era efficace; d) non le era opponibile latransazione intervenuta tra debitore ceduto e cedente in epoca successivaalla comunicazione della cessione; d) le eccezioni di insussistenza delcredito e di compensazione erano infondate.Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 574/2022, accoglieval’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo assorbente laqualificazione del negozio come mandato all’incasso in rem propriam;segnatamente, escludeva che dal contenuto dell’accordo intercorso tra labanca e I.C.M. s.p.a. potesse desumersi un effetto traslativo immediatodella titolarità dei crediti, valorizzando in particolare la previsione secondocui l’incasso sarebbe avvenuto per conto del cedente e a suo rischio,nonché il comportamento complessivo delle parti, con conseguentecarenza di legittimazione della banca ad agire iure proprio per ilpagamento del credito azionato in sede monitoria.Avverso tale decisione proponeva appello B.C.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,censurando la qualificazione del negozio in termini di mandato all’incassoe insistendo per la sua riconduzione allo schema della cessione del creditopro solvendo, nonché per la conferma dell’originaria pretesa creditoria.Modo s.r.l. si costituiva nel giudizio di gravame, chiedendo il rigettodell’appello e riproponendo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le eccezioniritenute assorbite dal giudice di primo grado.La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 251/2024, in riforma dellapronuncia impugnata, ha ritenuto: i) l’appellante B.C.C. [OSCURATO:PERSONA].p.a, a prescindere dalla qualificazione del contratto come cessione diNumero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026crediti o mandato all’incasso, legittimata ad azionare il diritto dipagamento; ii) efficace la notificazione della cessione nei confronti deldebitore ceduto; iii) inopponibile alla banca cessionaria la transazionesuccessivamente intervenuta tra Modo s.r.l. e I.C.M. s.p.a.; per l’effettoha confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato Modo s.r.l. allarifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.Modo S.r.L. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza,articolando quattro motivi.Banca di [OSCURATO:PERSONA] e Monsile – Soc. Coop., haresistito con controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo Modo s.r.l. deduce la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 81c.p.c., censurando l’affermazione della Corte d’appello secondo cui labanca sarebbe legittimata ad agire in nome proprio per il pagamento delcredito anche nell’ipotesi in cui il negozio fosse qualificabile come mandatoirrevocabile all’incasso, avendo violato il principio secondo cui, fuori daicasi previsti dalla legge, nessuno può far valere in nome proprio un dirittoaltrui, e osservando che il mandato all’incasso, anche se conferitonell’interesse del mandatario ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c.,non comporta il trasferimento della titolarità del credito, che rimane incapo al mandante. A sostegno della censura richiama la giurisprudenza dilegittimità che afferma la radicale diversità strutturale e funzionale tramandato all’incasso e cessione del credito, tra cui Cass. 26/03/2003, n.19054, Cass. 30/01/2003, n. 1391, Cass. 16/05/1962, n. 1096, nonchéulteriori precedenti conformi che escludono qualsivoglia effetto traslativoNumero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026della titolarità latere creditoris in presenza di un mandato, anchequalificato in rem propriam.Il motivo è infondato.La ricorrente censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui labanca sarebbe stata legittimata ad agire per il pagamento del creditoanche nell’ipotesi in cui il rapporto intercorso con I.C.M. S.p.A. fossequalificabile come mandato all’incasso, deducendo che, in tale evenienza,l’azione sarebbe stata esercitata in nome proprio per un diritto altrui, inviolazione dell’art. 81 c.p.c.La censura non può essere accolta.Occorre innanzitutto precisare che la sentenza impugnata è sorretta dauna duplice ratio decidendi.La Corte territoriale ha, da un lato, affermato la legittimazione dellabanca ad agire per il pagamento del credito valorizzando il collegamentodell’operazione con il rapporto di anticipazione e con la destinazionedell’incasso alla soddisfazione di un proprio credito, ritenendo tale assettoidoneo a fondare l’azione anche ove il negozio fosse qualificabile comemandato all’incasso (v. amplius infra).Dall’altro lato, ha proceduto alla qualificazione del rapporto negoziale intermini di cessione di credito pro solvendo piuttosto che come mandatoall’incasso, come aveva fatto il Tribunale, traendone le conseguenze inordine all’efficacia della comunicazione della cessione e alla inopponibilitàdelle vicende successive tra debitore e cedente, ecc. Sebbene talequalificazione sia stata introdotta, come ha sostenuto la Corte d'appello,«Per completezza», essa si atteggia ad autonoma ratio decidendi, postoche una serie di conseguenze ulteriori sono state fatte derivare, come si èdetto, proprio da tale qualificazione.Tanto chiarito, la Corte d’appello ha riconosciuto la legittimazione attivadella banca, odierna controricorrente, valorizzando, in via principale, lasussistenza di una posizione giuridica propria, derivante dal rapporto diNumero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026anticipazione posto a monte dell’operazione e dalle clausole contrattualiche collegavano l’incasso delle somme all’estinzione o decurtazione di uncredito della banca: a p. 12 della sentenza impugnata il giudice a quo haaffermato che la complessa pattuizione realizzava «un interesse di tipofinanziario d ICM s.p.a» che così avrebbe ottenuto un anticipo in contantia fronte di un prezzo promessa alla banca anticipataria, la quale a suovolta si era tutelata «acquisendo la piena titolarità dei crediti sottostanti»e si impegnava «a realizzare l’incasso con modalità tali da ottenerecontestualmente all’incasso la liberazione del cedente.La Corte ha chiarito che, quand’anche il rapporto fosse stato qualificatocome mandato all’incasso, esso sarebbe comunque stato stipulatonell’interesse del mandatario e non sarebbe stato revocabile dalmandante, sicché, secondo il suo ragionamento, l’azione esercitata dallabanca non si sarebbe atteggiata come mera sostituzione processuale, macome strumento di tutela di un interesse autonomo, direttamentepregiudicato dall’inadempimento del debitore.La società ricorrente attacca una delle due alternative motivazionienunciate dalla Corte territoriale, quella secondo cui non si sarebbetrattato di mandato stipulato nell’interesse del mandatario, pertanto, ilmotivo è inammissibile, in quanto, nel sostenere la violazione dell’art. 81c.p.c. non assume a critica l’effettiva motivazione con la quale la Corteterritoriale ha, sulla base di quella qualificazione, giustificato la titolaritàdel diritto di pagamento azionato. Tale motivazione è enunciata con laterza e la quarta proposizione del paragrafo 10.1. della sentenza, le qualievocano il contenuto delle clausole n. 2 e n. 3 del testo contrattuale di cuitrattasi. Tali proposizioni hanno il seguente contenuto: «Le somme che laBanca incasserà in dipendenza della cessione saranno portate adestinzione o decurtazione di ogni suo credito dipendente dall’anticipazionedi cui trattasi» (clausola n. 2); nel caso di mancato incasso alla scadenza,Numero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026resta « in facoltà della Banca medesima qualsiasi azione, giudiziale ostragiudiziale, nei confronti del debitore ceduto».Ebbene, tali affermazioni spiegano perché la qui resistente potesse agirein proprio nei confronti della Modo s.r.l.Senonché, parte ricorrente omette di considerare la terza proposizione,che, come si vede, enuncia considerazioni basate sulle due clausole,limitandosi a riferire la giustificazione della conclusione della Corteterritoriale di cui alla quarta proposizione come espressa «in base allepattuizioni di cui alle clausole 2 e 3».Invero, di seguito parte ricorrente si diffonde dalla pag. 9 sino allapagina 13 in considerazioni in iure sulla figura del mandato irrevocabileall’incasso, ma senza considerare le affermazioni che nella già citata terzaproposizione la Corte territoriale ha desunto dal contenuto delle clausole 2e 3, là dove avrebbe dovuto svolgere attività di critica specifica di detteaffermazioni spiegando perché esse fossero errate e facendoloevidentemente con rilievi giustificativi idonei. Ragioni che avrebberopostulato lo svolgimento di considerazioni sul tenore della clausole stesse,il cui contenuto viene invece ignorato, risultando, dunque, l’argomentaredel motivo non correlato alla motivazione e, dunque, inidonea criticarla.Il motivo risulta, dunque, inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primacomma, n. 4 c.p.c., alla stregua del principio di diritto a suo tempoaffermato da Cass. 11/01/2005, n. 359, ribadito da Cass., Sez. Un.,20/03/2017, n. 7074, in motivazione espressa, sebbene non massimatasul punto, secondo cui: «Il motivo d'impugnazione è costituitodall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e sitraduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine,prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, lamancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "nonmotivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conNumero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. » (Cass. 12/01/2024, n.1341; Cass. 06/04/2025, n. 9059).Il motivo avrebbe dovuto spiegare e, dunque, criticare la suddetta terzaproposizione e per farlo avrebbe dovuto confrontarsi con essa, il chesupponeva argomentare perché il contenuto delle due clausole non potevagiustificare la conclusione espressa nella quarta proposizione, cioè digiustificare, in sostanza, l’agire in proprio, cioè «per il perseguimento di unproprio interesse» e non per conto della I.C.M. I discorsi che si svolgonosulla figura normale del mandato irrevocabile all’incasso risultano, comedetto, privi di pertinenza con la motivazione.2. Con il secondo motivo Modo s.r.l. denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, primo e secondo comma, 1363 e 1370 c.c.,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando laqualificazione del negozio come cessione del credito operata dalla Corted’appello. Secondo il ricorrente, il giudice territoriale avrebbe attribuitorilievo determinante a singoli indici letterali, quali il nomen iuris delcontratto e talune clausole isolate, omettendo di procedere allaricostruzione della comune volontà delle parti attraverso una valutazionecomplessiva del contenuto negoziale e del comportamento successivodelle stesse, in particolare di quello di I.C.M. s.p.a.Richiama, a tale scopo, il principio secondo cui il procedimento diqualificazione del contratto si articola in una fase di accertamento dellavolontà negoziale e in una successiva fase di sussunzione nello schemalegale, secondo quanto affermato da Cass. 25/01/2001, n. 1054, nonchéla giurisprudenza che esclude l’operatività del principio “in claris non fitinterpretatio”, tra cui Cass. 25/02/1982, n. 1198, Cass. 20/01/1984, n.511, Cass. 18/08/1986, n. 5073, allo scopo di evidenziare che la Corted’appello avrebbe omesso di valorizzare plurimi indici incompatibili con lacessione del credito, quali l’emissione delle ricevute bancarie in nome delNumero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026cedente, il riversamento delle somme sul conto di I.C.M. s.p.a. e laprevisione dell’incasso effettuato per conto e a rischio del cedente.Il motivo è inammissibile.Una delle rationes decidendi della sentenza impugnata è la seguente: aprescindere dalla qualificazione in termini di mandato all’incasso o dicessione di credito, la legittimazione in capo all’appellante del dirittoazionato sussiste, perché: «È pacifico che a monte vi sia stata, da parte diBCC Pordenonese e in favore di I.C.M. S.p.A., un’anticipazione (o sconto)su detti crediti, ed è pattuito espressamente, nel medesimo atto, che “Lesomme che la Banca incasserà in dipendenza della cessione sarannoportate ad estinzione o decurtazione di ogni suo credito dipendentedall’anticipazione di cui trattasi»” … Ulteriore disposizione da evidenziare èquella successiva, secondo la quale, nel caso di mancato incasso allascadenza, oltre a prevedere l’obbligo di rimborso da parte di I.C.M.,aggiunge: “restando in facoltà della Banca medesima qualsiasi azione,giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del debitore ceduto” .... In altritermini, quand’anche si trattasse di mandato all’incasso, la banca avrebbecomunque titolo di esercitare ogni azione nei confronti della debitrice, peril perseguimento di un proprio interesse tenuto in conto proprio nelcontratto di anticipazione».Come si è anticipato la Corte territoriale ha altresì ritenuto erronea laqualificazione del Tribunale in termini di mandato all’incasso, osservandoche, nel caso di specie, le parti avevano in realtà pattuito una cessione delcredito pro solvendo, come desumibile dal tenore del modulo contrattualee, in particolare, dalla clausola secondo cui «i crediti di cui alla presenteanticipazione devono intendersi ceduti alla Banca» nonché dallaricostruzione complessiva dell’operazione di anticipazione su crediti,funzionalmente volta a trasferire alla banca la titolarità delle ragionicreditorie azionate (pp. 11-12 della sentenza).Numero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026La società ricorrente confuta la parte della decisione in cui la Corteterritoriale ha ritenuto che il contratto tra le parti dovesse qualificarsicome cessione di credito piuttosto che come mandato all’incasso; tuttavia,il motivo è diventato inammissibile per difetto di interesse in viasopravvenuta, per effetto del consolidarsi della prima ratio decidendi,inidoneamente criticata con il primo motivo: il suo eventualeaccoglimento, infatti, non potrebbe incidere sulla sentenza impugnata,giacché essa continuerebbe ad essere sostenuta dall’altra ratio decidendi,in forza della quale il giudice a quo ha ritenuto sussistente lalegittimazione della banca a prescindere dalla qualificazione comederivante da una cessione. Ratio decidendi oramai consolidatasi perchéinidoneamente criticata con il primo motivo.3. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della falsa applicazionedell’art. 1264 c.c. e della violazione dell’art. 1421 c.c., ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando l’affermazione della Corted’appello secondo cui il debitore ceduto non sarebbe legittimato asollevare eccezioni relative al contratto di cessione, quali quelle inerentialla rappresentanza del sottoscrittore per conto della società cedente.Sostiene che tale principio subisce deroga nel caso di cessione affetta danullità o priva di un requisito di efficacia, come il valido consenso delcreditore cedente, rilevando che la nullità del negozio può essere fattavalere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice. Asostegno richiama Cass. 11/03/1996, n. 2001, ribadendo che unacessione nulla o inefficace non determina la sostituzione della persona delcreditore e che il debitore ceduto ha un interesse diretto a eccepirnel’invalidità al fine di evitare un pagamento privo di efficacia liberatoria.Il motivo è inammissibile.L’affermazione contenuta al par. 11 della sentenza impugnata («daquanto sopra consegue l’inopponibilità, da parte del debitore ceduto, diquestioni a lui estranee quali la rappresentanza del firmatario del contrattoNumero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026di cessione») presuppone, per la stessa terminologia adoperata (“debitoreceduto”, “contratto di cessione”), che il rapporto sia ricondotto alloschema della cessione di credito, schema che la Corte territoriale hadichiarato di preferire rispetto a quello del mandato all’incasso nelragionamento che ha sviluppato “per completezza”. In tale prospettiva, ilgiudice a quo ha reputato che il debitore ceduto non potesse paralizzare lapretesa del cessionario deducendo vizi attinenti alla formazione delnegozio traslativo, quali quelli concernenti i poteri rappresentativi delsoggetto che lo avrebbe sottoscritto per il cedente.Resta fermo, per contro, che ove – in via meramente ipotetica – ilrapporto fosse qualificato come mandato all’incasso, la deduzione deldifetto di poteri rappresentativi del sottoscrittore non sarebbe confinabilenel paradigma dell’inopponibilità del “debitore ceduto”, giacché in taleschema non opera alcuna sostituzione del creditore e, soprattutto, unmandato conferito da soggetto non legittimato non si perfezionerebbe neiconfronti del preteso mandante, in difetto di ratifica, con conseguenteopponibilità dell’eccezione da parte del debitore.Ciò nondimeno, nel caso in esame tale profilo non assume caratteredirimente. Come si è già rilevato, avendo la Corte territoriale fondato, invia principale, la legittimazione della banca ad agire a prescindere dallaqualificazione del rapporto come cessione del credito o come mandatoall’incasso, valorizzando l’anticipazione a monte dell’operazione e leclausole che destinano le somme incassate all’estinzione o decurtazione diun credito della banca e che le attribuiscono la facoltà di agire neiconfronti della debitrice per il perseguimento di un interesse “tenuto inconto proprio” nel contratto di anticipazione, manca una censuraspecificamente volta a censurare detta ratio decidendi, con conseguenteinammissibilità del motivo per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4c.p.c.Numero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/20264. Con il quarto motivo la ricorrente, in via subordinata, denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e ss. c.c., assumendo chela Corte d’appello abbia erroneamente escluso l’operatività dellacompensazione tra il credito azionato dalla banca e i controcrediti dedottidal debitore, là dove ha affermato quanto segue: «Non è necessario,infine, procedere ad istruttoria sulla prova dell'esistenza dei debiti per ilcui pagamento è azione, posto che, da un lato, l'odierna appellante, haagito quale creditore a titolo contrattuale allegando e producendo ilproprio titolo giustificativo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., opponente in primogrado, essendosi qui difesa con la mera riproposizione delle difese giàsvolte nei confronti di I.C.M. s.p.a. davanti al Tribunale di Nola, non hacontestato l'esistenza originaria dei propri debiti nei confronti di I.C.M.s.p.a., ma ha eccepito l'inadempimento di quest'ultima, agendo per ilconseguente risarcimento dei danni, per comportamenti successivi allacomunicazione della cessione, e non opponibili al cessionario».Secondo la ricorrente, il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che ipresupposti per l'eccezione di compensazione si sarebbero materializzati inepoca successiva rispetto alla cessione del credito, essendo documentatoche la missiva di I.C.M. s.p.a. con la quale si comunicava il definitivoinadempimento, e che dunque cristallizzava i conseguenti danni,determinandone il sorgere, risaliva al 18.09.2017, mentre la (pretesa)cessione del credito risalirebbe al 28.09.2017 e la sua notifica conraccomandata a/r spedita il 29.09.2017 era asseritamente pervenuta il04.10.2017.Il motivo è inammissibile.La ricorrente sostiene che il suo controcredito esisteva già prima che lacessione spiegasse effetti nei suoi confronti. Ricostruiti i rapporticommerciali di lunga data con I.C.M. s.p.a., colloca l’evento generatoredel danno in una comunicazione datata 18 settembre 2017 (indicata comedoc. 16), con la quale il legale rappresentante di I.C.M. s.p.a. avrebbeNumero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026comunicato di non poter più procedere alla consegna delle merci ordinate.A tale missiva la ricorrente attribuisce un significato preciso: essasegnerebbe l’inadempimento “definitivo” e, proprio per questo,“cristallizzerebbe” i danni, facendo sorgere a suo favore un creditorisarcitorio prima della cessione e prima della sua comunicazione.Innanzitutto, si rileva che la struttura argomentative del motivo èsingolare. La ricorrente, assumendo che «In via del tutto subordinatarispetto alle eccezioni precedentemente svolte, nell’atto di citazione inopposizione a d.i. (Cfr. Doc. 08, quinto motivo di opposizione) la Societàha eccepito l’estinzione per compensazione del credito asseritamenteceduto, negli esatti termini che seguono», riproduce il contenuto dell’attodi citazione in opposizione al decreto ingiuntivo dalla pagina 23 sino aprima del sestultimo rigo.Dopo di che assume [sic] che «Tale eccezione, ritenuta assorbita edunque non esaminata dal Tribunale di Pordenone, è stata riproposta neimedesimi esatti termini letterali in appello (Doc. 13, pag. 32 ss.), ai sensidell’art. 346 c.p.c., ed è stata rigettata dalla Corte al paragrafo 15 dellasentenza, con la seguente motivazione:“15. Non è necessario, infine, procedere ad istruttoria sulla provadell’esistenza dei debiti per il cui pagamento è azione, posto che, da unlato, l’odierna appellante, ha agito quale creditore a titolo contrattualeallegando e producendo il proprio titolo giustificativo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,opponente in primo grado, essendosi qui difesa con la mera riproposizionedelle difese già svolte nei confronti di ICM spa davanti al Tribunale di Nola,non ha contestato l’esistenza originaria dei propri debiti nei confronti diICM s.p.a., ma ha eccepito l’inadempimento di quest’ultima, agendo per ilconseguente risarcimento dei danni, per comportamenti successivi allacomunicazione della cessione, e non opponibili al cessionario».Pertanto, in via preliminare, deve rilevarsi che dei fatti di cui aidocumenti citati si omette completamente di dire se e dove venneroNumero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026introdotti nel giudizio, sicché non è dato spere se la Corte territoriale se nedovesse occupare.In secondo luogo, la censura non individua un errore nell’applicazionedella regola posta dall’art. 1248, comma 2, c.c., ma contesta laricostruzione fattuale compiuta dalla Corte territoriale quanto allasequenza temporale e alla natura delle vicende dedotte dal debitore.Dalla sentenza impugnata si evince che il giudice a quo ha qualificato ledifese articolate dalla ricorrente come deduzioni relative a preteserisarcitorie sviluppatesi per comportamenti valutati come successivi allacomunicazione della cessione e, comunque, non incidenti sull’esistenzaoriginaria del credito portato dalle fatture poste a base del decretoingiuntivo. In altri termini, il giudice di merito ha ritenuto che la debitricenon avesse contestato il debito originario verso la cedente, ma avesseagito sul piano di autonome domande risarcitorie, collegate a vicende che,per come dedotte e ricostruite, non si ponevano come controcredito giàcerto, liquido ed esigibile anteriormente alla cessione.La ricorrente pretende di sovvertire tale ricostruzione, sostenendo che lamissiva del 18 settembre 2017 sarebbe stata sufficiente a far sorgereimmediatamente un controcredito risarcitorio opponibile in compensazionee che la Corte d’appello avrebbe errato nel collocare temporalmente talivicende in epoca successiva alla conoscenza della cessione. Tuttavia,stabilire se e quando un preteso credito risarcitorio possa dirsi sorto, conquale grado di certezza ed esigibilità e in quale rapporto temporale siponga rispetto alla comunicazione della cessione, implica una valutazionecomplessiva delle allegazioni, delle risultanze documentali e della strutturadelle domande svolte, che attiene al merito della controversia.Ne consegue che la dedotta violazione dell’art. 1248, comma 2, c.c. èmeramente apparente, giacché il ricorso non denuncia l’erroneaapplicazione della norma astratta, ma sollecita questa Corte a una diversaricostruzione dei fatti e a una differente qualificazione temporale delNumero registro generale 19312/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11834/2026Data pubblicazione 29/04/2026dedotto controcredito, operazione estranea ai limiti del giudizio dilegittimità.6. Il ricorso è complessivamente inammissibile.7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dellacontroricorrente liquidandole in euro 6.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civileil 23/04/2026.Il PresidenteRaffaele Frasca