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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 02057/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2388/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32869/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 31/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Macerata, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2057/2026 Roma, lì, 19/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Macerata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale lo stesso era stato condannato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 666 di multa, con sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge processuale.

Il difensore rileva che il giudice di primo grado, dopo la lettura del dispositivo di condanna a pena detentiva, alla stessa udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva provveduto a sostituire tale pena con quella del lavoro di pubblica utilità; tuttavia, a detta del ricorrente, di tale sostituzione non era stata “riportata notizia o annotazione integrativa né in calce al dispositivo stesso, né in alcun passaggio della motivazione (non contestuale)” successivamente depositata; conseguentemente in mancanza di tali adempimenti formali si doveva ritenere che l'imputato fosse stato condannato a tutti gli effetti ad una pena detentiva; per tali ragioni la sentenza doveva ritenersi appellabile, non potendo trovare applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, l'art. 593 comma 3 cod. proc. pen. (a norma del quale sono inappellabili le sentenze con le quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità).

La Corte di appello, nel replicare agli argomenti difensivi a sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione aveva impropriamente richiamato il solo art. 545bis cod. proc. pen., non considerando però che in mancanza di una formale integrazione del dispositivo letto in udienza (quello con cui si applicava la reclusione) e in mancanza di qualsiasi cenno o riferimento alla sostituzione all'interno della motivazione della sentenza, la sostituzione della pena doveva ritenersi come non avvenuta e la sentenza era dunque appellabile. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge processuale.

Il ricorrente deduce che nei motivi nuovi tempestivamente depositati aveva chiesto alla Corte di appello, laddove la stessa avesse ritenuto non appellabile la sentenza di primo grado, di qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e aveva altresì articolato ulteriori motivi deducibili nel giudizio di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen.

Ciò premesso, a detta del difensore, la Corte di appello aveva illegittimamente disatteso tale richiesta, violando l'art.568 comma 5 cod. proc. pen. Ed infatti i giudici di merito, anziché limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis e dell'esistenza di un atto qualificabile come ricorso, avevano indebitamente proceduto a valutare l'ammissibilità dell'impugnazione e dei motivi in essa articolati, con ciò attribuendosi un potere che spettava unicamente al giudice di legittimità una volta trasmessi gli atti.

3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per avere i giudici ritenuto la sentenza di primo grado inappellabile, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Giova premettere che l'art. 545bis cod. proc. pen. – nella formulazione vigente all'epoca in cui è stata pronunciata e pubblicata la sentenza di primo grado (ottobre 2023) – stabiliva (per quanto qui di interesse): al comma 1, che quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive ne dà avviso alle parti; se l'imputato acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni; al comma 3 che, acquisite eventualmente le informazioni necessarie, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; in caso contrario, il giudice conferma il dispositivo; “del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545”.

Dalla lettura della norma in esame, emerge chiaramente che, in caso di sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva, l'integrazione del dispositivo di condanna contenente la sola pena detentiva avviene con il provvedimento di sostituzione adottato in udienza e di cui – come pacificamente avvenuto nel caso in esame – il giudice da' lettura alle parti presenti.

La norma prevede infatti che “del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545”, vale a dire ai fini, sia della pubblicazione che della notificazione della sentenza alle parti.

Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con la lettura del provvedimento la sentenza è a tutti gli effetti di legge una pronuncia di condanna a pena sostitutiva, non occorrendo, a tal fine, alcuna annotazione e integrazione nel primo dispositivo (di condanna a pena detentiva) in precedenza letto dal giudice.

Del tutto irrilevante è poi il fatto che, nella motivazione del provvedimento il giudice abbia omesso di motivare o di far riferimento alla intervenuta sostituzione, essendo pacifico che ciò che rileva sono unicamente le statuizioni contenute nel dispositivo.

Ed invero, è pacifico in giurisprudenza, che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, vige la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, sicché salvo situazioni del tutto particolari – che non ricorrono pacificamente nel caso in esame – la motivazione conserva la sola funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e dalla stessa, di norma, non possono desumersi errori materiali od omissioni del dispositivo letto (cfr Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Rv. 288560 – 02).

La sentenza di primo grado era dunque a tutti gli effetti una sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, come tale inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 4, cod. proc. pen. (come modificato dal D. Lgs 150 del 2022).

Corretta è stata dunque la declaratoria di inammissibilità del gravame da parte dei giudici di appello.

2. Il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di riqualificare l'appello come ricorso per cassazione e di trasmettere gli atti a questa Corte, è inammissibile per carenza di interesse.

Ed invero, quand'anche la Corte di appello avesse proceduto come richiesto dal difensore, resta il fatto che l'impugnazione sarebbe stata inammissibile anche se qualificata come ricorso per cassazione.

Ed invero, è pacifico che l'odierno ricorrente ha originariamente proposto (e inteso proporre) appello avverso una sentenza che riteneva appellabile (come ribadito anche nei motivi aggiunti), articolando, peraltro, avverso la stessa unicamente motivi di merito che attenevano alla ritenuta responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio.

Solo con i motivi di appello nuovi la difesa ha chiesto, peraltro in via subordinata, di riqualificare la sua impugnazione come ricorso per cassazione, deducendo quindi violazioni di legge e vizi motivazionali.

In altri termini, con l'originaria impugnazione avverso la sentenza di primo grado, l'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto esclusivamente doglianze proprie di un giudizio di merito, che quindi non si attagliavano ai canoni richiesti per promuovere un giudizio di legittimità – tanto è vero che lo stesso ha avuto bisogno di depositare dei motivi aggiunti che fossero deducibili in cassazione –.

Da ciò consegue che l'originario atto di impugnazione – di cui si chiede la conversione –, se qualificato come ricorso, sarebbe stato inammissibile in quanto proposto per motivi non rientranti tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. Né, del resto, rileva il fatto che il difensore, con i motivi nuovi, abbia dedotto motivi di legittimità proponibili nel giudizio per cassazione; ciò in quanto tali motivi aggiunti/nuovi erano a loro volta inammissibili ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., il quale stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi.

Questa Suprema Corte ha peraltro affermato il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità dell'originario atto di impugnazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158–01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 – 01).

A maggior ragione dunque non pare lecito utilizzare i motivi aggiunti, come di fatto avvenuto nel caso in esame, per dotare un atto di appello, che ne era originariamente privo, dei requisiti formali e sostanziali di un ricorso per cassazione.

In conclusione, quand'anche il Giudice di appello avesse qualificato il gravame come ricorso per cassazione, questa Corte non avrebbe potuto far altro che dichiararlo inammissibile per le ragioni sopra esposte.

Il ricorrente non ha dunque alcun interesse concreto a dolersi della mancata conversione dell'appello in ricorso.

3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

4. Giova infine precisare che dagli atti trasmessi risulta che al dispositivo di condanna a pena detentiva dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (così come alla sentenza successivamente depositata dal Tribunale di Macerata) non risulta essere stato allegato il successivo provvedimento con il quale il medesimo giudice ha sostituito la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità – provvedimento, quest'ultimo, a tutti gli effetti giuridicamente esistente, per le ragioni sopra esposte, in quanto dello stesso è stata data lettura all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] –.

Tale omissione non comporta, per quanto detto, alcuna nullità ed integra semmai un mero errore materiale (che va doverosamente rimosso anche per evitare eventuali equivoci sulla pena da eseguire).

Essendo stata l'impugnazione dichiarata inammissibile la correzione dell'errore (giusto il disposto dell'art. 130 cod. proc. pen. ultimo periodo) non può essere effettuata direttamente da questa Corte, ma alla stessa dovrà provvedere il giudice che ha emesso il provvedimento, al quale gli atti vanno a tal fine trasmessi.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda al Tribunale di Macerata per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in data 11 ottobre 2023 rappresentato dalla omessa allegazione dell'ordinanza con la quale è stata applicata all'imputato la pena sostitutiva del lavoro di p.u.

Così è deciso il 30/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2388/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32869/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 31/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Macerata, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2057/2026 Roma, lì, 19/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Macerata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale lo stesso era stato condannato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 666 di multa, con sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge processuale. Il difensore rileva che il giudice di primo grado, dopo la lettura del dispositivo di condanna a pena detentiva, alla stessa udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva provveduto a sostituire tale pena con quella del lavoro di pubblica utilità; tuttavia, a detta del ricorrente, di tale sostituzione non era stata “riportata notizia o annotazione integrativa né in calce al dispositivo stesso, né in alcun passaggio della motivazione (non contestuale)” successivamente depositata; conseguentemente in mancanza di tali adempimenti formali si doveva ritenere che l'imputato fosse stato condannato a tutti gli effetti ad una pena detentiva; per tali ragioni la sentenza doveva ritenersi appellabile, non potendo trovare applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, l'art. 593 comma 3 cod. proc. pen. (a norma del quale sono inappellabili le sentenze con le quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità). La Corte di appello, nel replicare agli argomenti difensivi a sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione aveva impropriamente richiamato il solo art. 545bis cod. proc. pen., non considerando però che in mancanza di una formale integrazione del dispositivo letto in udienza (quello con cui si applicava la reclusione) e in mancanza di qualsiasi cenno o riferimento alla sostituzione all'interno della motivazione della sentenza, la sostituzione della pena doveva ritenersi come non avvenuta e la sentenza era dunque appellabile. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge processuale. Il ricorrente deduce che nei motivi nuovi tempestivamente depositati aveva chiesto alla Corte di appello, laddove la stessa avesse ritenuto non appellabile la sentenza di primo grado, di qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e aveva altresì articolato ulteriori motivi deducibili nel giudizio di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen. Ciò premesso, a detta del difensore, la Corte di appello aveva illegittimamente disatteso tale richiesta, violando l'art.568 comma 5 cod. proc. pen. Ed infatti i giudici di merito, anziché limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis e dell'esistenza di un atto qualificabile come ricorso, avevano indebitamente proceduto a valutare l'ammissibilità dell'impugnazione e dei motivi in essa articolati, con ciò attribuendosi un potere che spettava unicamente al giudice di legittimità una volta trasmessi gli atti. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per avere i giudici ritenuto la sentenza di primo grado inappellabile, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Giova premettere che l'art. 545bis cod. proc. pen. – nella formulazione vigente all'epoca in cui è stata pronunciata e pubblicata la sentenza di primo grado (ottobre 2023) – stabiliva (per quanto qui di interesse): al comma 1, che quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive ne dà avviso alle parti; se l'imputato acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni; al comma 3 che, acquisite eventualmente le informazioni necessarie, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; in caso contrario, il giudice conferma il dispositivo; “del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545”. Dalla lettura della norma in esame, emerge chiaramente che, in caso di sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva, l'integrazione del dispositivo di condanna contenente la sola pena detentiva avviene con il provvedimento di sostituzione adottato in udienza e di cui – come pacificamente avvenuto nel caso in esame – il giudice da' lettura alle parti presenti. La norma prevede infatti che “del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545”, vale a dire ai fini, sia della pubblicazione che della notificazione della sentenza alle parti. Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con la lettura del provvedimento la sentenza è a tutti gli effetti di legge una pronuncia di condanna a pena sostitutiva, non occorrendo, a tal fine, alcuna annotazione e integrazione nel primo dispositivo (di condanna a pena detentiva) in precedenza letto dal giudice. Del tutto irrilevante è poi il fatto che, nella motivazione del provvedimento il giudice abbia omesso di motivare o di far riferimento alla intervenuta sostituzione, essendo pacifico che ciò che rileva sono unicamente le statuizioni contenute nel dispositivo. Ed invero, è pacifico in giurisprudenza, che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, vige la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, sicché salvo situazioni del tutto particolari – che non ricorrono pacificamente nel caso in esame – la motivazione conserva la sola funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e dalla stessa, di norma, non possono desumersi errori materiali od omissioni del dispositivo letto (cfr Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Rv. 288560 – 02). La sentenza di primo grado era dunque a tutti gli effetti una sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, come tale inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 4, cod. proc. pen. (come modificato dal D. Lgs 150 del 2022). Corretta è stata dunque la declaratoria di inammissibilità del gravame da parte dei giudici di appello. 2. Il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di riqualificare l'appello come ricorso per cassazione e di trasmettere gli atti a questa Corte, è inammissibile per carenza di interesse. Ed invero, quand'anche la Corte di appello avesse proceduto come richiesto dal difensore, resta il fatto che l'impugnazione sarebbe stata inammissibile anche se qualificata come ricorso per cassazione. Ed invero, è pacifico che l'odierno ricorrente ha originariamente proposto (e inteso proporre) appello avverso una sentenza che riteneva appellabile (come ribadito anche nei motivi aggiunti), articolando, peraltro, avverso la stessa unicamente motivi di merito che attenevano alla ritenuta responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio. Solo con i motivi di appello nuovi la difesa ha chiesto, peraltro in via subordinata, di riqualificare la sua impugnazione come ricorso per cassazione, deducendo quindi violazioni di legge e vizi motivazionali. In altri termini, con l'originaria impugnazione avverso la sentenza di primo grado, l'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto esclusivamente doglianze proprie di un giudizio di merito, che quindi non si attagliavano ai canoni richiesti per promuovere un giudizio di legittimità – tanto è vero che lo stesso ha avuto bisogno di depositare dei motivi aggiunti che fossero deducibili in cassazione –. Da ciò consegue che l'originario atto di impugnazione – di cui si chiede la conversione –, se qualificato come ricorso, sarebbe stato inammissibile in quanto proposto per motivi non rientranti tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. Né, del resto, rileva il fatto che il difensore, con i motivi nuovi, abbia dedotto motivi di legittimità proponibili nel giudizio per cassazione; ciò in quanto tali motivi aggiunti/nuovi erano a loro volta inammissibili ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., il quale stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi. Questa Suprema Corte ha peraltro affermato il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità dell'originario atto di impugnazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158–01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 – 01). A maggior ragione dunque non pare lecito utilizzare i motivi aggiunti, come di fatto avvenuto nel caso in esame, per dotare un atto di appello, che ne era originariamente privo, dei requisiti formali e sostanziali di un ricorso per cassazione. In conclusione, quand'anche il Giudice di appello avesse qualificato il gravame come ricorso per cassazione, questa Corte non avrebbe potuto far altro che dichiararlo inammissibile per le ragioni sopra esposte. Il ricorrente non ha dunque alcun interesse concreto a dolersi della mancata conversione dell'appello in ricorso. 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. 4. Giova infine precisare che dagli atti trasmessi risulta che al dispositivo di condanna a pena detentiva dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (così come alla sentenza successivamente depositata dal Tribunale di Macerata) non risulta essere stato allegato il successivo provvedimento con il quale il medesimo giudice ha sostituito la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità – provvedimento, quest'ultimo, a tutti gli effetti giuridicamente esistente, per le ragioni sopra esposte, in quanto dello stesso è stata data lettura all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] –. Tale omissione non comporta, per quanto detto, alcuna nullità ed integra semmai un mero errore materiale (che va doverosamente rimosso anche per evitare eventuali equivoci sulla pena da eseguire). Essendo stata l'impugnazione dichiarata inammissibile la correzione dell'errore (giusto il disposto dell'art. 130 cod. proc. pen. ultimo periodo) non può essere effettuata direttamente da questa Corte, ma alla stessa dovrà provvedere il giudice che ha emesso il provvedimento, al quale gli atti vanno a tal fine trasmessi. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda al Tribunale di Macerata per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in data 11 ottobre 2023 rappresentato dalla omessa allegazione dell'ordinanza con la quale è stata applicata all'imputato la pena sostitutiva del lavoro di p.u. Così è deciso il 30/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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