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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 1950

Cassazione n. 07133/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1950 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la f,A.AtA Corte di appello diiì lo ha condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs.74/2000.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorsow_inetivitd#6E~, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando in particolare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

CM2:131111trEctut* doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la tesi difensiva, secondo la quale non era stato possibile consegnare la documentazione contabile societaria in quanto distrutta nel corso di un incendio avvenuto nel giugno del 2016 all'interno di un capannone preso in comodato, come da denuncia presentata dal ricorrente dopo un mese dall'incendio, non risultava supportata da nessun riscontro, in quanto i Vigili del fuoco accorsi al momento dell'incendio non avevano riscontrato all'interno del capannone la presenza di uffici o di documentazione bruciata, ma solo materassi bruciati, arredi e sterpaglie, e in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del contratto di comodato in uso del suddetto locale, ritenendo quindi opportuno trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 367 cod. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannalii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1950 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la f,A.AtA Corte di appello diiì lo ha condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs.74/2000. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorsow_inetivitd#6E~, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando in particolare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. CM2:131111trEctut* doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la tesi difensiva, secondo la quale non era stato possibile consegnare la documentazione contabile societaria in quanto distrutta nel corso di un incendio avvenuto nel giugno del 2016 all'interno di un capannone preso in comodato, come da denuncia presentata dal ricorrente dopo un mese dall'incendio, non risultava supportata da nessun riscontro, in quanto i Vigili del fuoco accorsi al momento dell'incendio non avevano riscontrato all'interno del capannone la presenza di uffici o di documentazione bruciata, ma solo materassi bruciati, arredi e sterpaglie, e in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del contratto di comodato in uso del suddetto locale, ritenendo quindi opportuno trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannalii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I