CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05314/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E Consigliere Ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n.24090/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1046/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 4/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi [OSCURATO:SOCIETA]., otteneva dal Tribunale di Foggia decreto ingiuntivo n. 56/2008 con cui veniva ordinato ad [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere la somma di euro 3187,73 oltre interessi e spese per quanto dalla ricorrente sborsato per i diritti doganali da luidovuti per l’importo di merce dalla Turchia, essendo la banca fideiussore dello spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva, controparte insistendo. Il Tribunale, con sentenza del 5 giugno 2013, rigettava l’opposizione e dichiarava improcedibile anche la domanda di manleva proposta dal Sette nei confronti del fallimento della società che,secondo la sua versione dei fatti, sarebbe stata per lui lo spedizioniere, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui la banca resisteva e che la Corte d’appello di Bari rigettava con sentenza del 4 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, da cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è difesa con controricorso e memoria. Considerato che: 1. Con ilprimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1201, 1203 n.3, 1949, 1951, 1717 c.c., 78 e 79 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43. Si duole che le sentenze SS.UU. 499 e 500 del 1993richiamate nell’impugnata sentenza hanno come presupposto un rapporto di subdelega tra la società mandataria dell’importatore -e nella specieaveva dato mandato di spedizioniere aSdl Port - e lo spedizioniere inadempiente per cui il suo fideiussore era stato obbligato a pagare, ed era il fideiussore a chiedere la somma all’importatore in via surrogatoria rispetto all’ente doganale. Nel caso in esameperò la società che era stata lo spedizioniere inadempiente, [OSCURATO:PERSONA], “non era affatto tenuta al pagamento né con l’importatore né per l’importatore non essendo legata da alcun rapporto di provvista o di mandato mai allegato. Né è mai risultato un submandato tra … [OSCURATO:PERSONA] e … Port” (ricorso, pagina 10). E il Sette avrebbe versato i diritti doganali con bonifico intestato solo a Port. 2. Con il secondo motivo denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo ex articoli 1201, 1203 n. 3, 1949, 1951 e 1717 c.c. Si duole che il giudice d’appello, incorrendo in una insufficiente e contraddittoria motivazione, avrebbe ritenuto esistente il credito per essere stato tale [OSCURATO:PERSONA] stato socio di [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante di Port ( v. sentenza impugnata apagina 6). Fa richiamo a Cass. 1399/1999, ove il coinvolgimento del proprietario importatore della merce nell’obbligazione dello spedizioniere a favore del fideiussore si è ritenuto non discenderedirettamente dalla garanzia fideiussoria assunta dall’operatore doganale ma da un rapporto fra lo stesso proprietario importatore e lo spedizioniere (mandatario o submandatario) incaricato dell’operazione, deducendo che i rapporti tra Port e [OSCURATO:PERSONA] sono stati “insussistenti e inopponibili all’importatore”, il quale hapagatoa Port ignaro delle obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] , lamentando non essersi considerato che “senza apposito mandato non sussiste alcun credito” nei confronti dell’amministrazione doganale e dell’assicurazione. Lamenta non essersi considerato che “sostanzialmente la bolletta doganale non prova assolutamente nulla”, definendo “iniquo” che l’attuale ricorrente debba pagare i diritti doganali due volte, “rimborsando una Compagnia assicuratrice, cui è totalmente estraneo” (ricorso, pagina 15). 3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.Nell’impugnata sentenza ilgiudice d’appello ha correttamente fatto applicazione del principio enunziato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali,ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 - 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario - importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell'obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla Dogana le somme ricevute dall'importatore, giacché la circostanza interferisce non sul debito d'imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi”( v. SS.UU. 499 e 500 del 1993 ). A tale stregua, effettivamente il fideiussore può in via surrogatoria recuperare dall’importatore la somma versata per i diritti doganali, se fideiussore del mandatario/spedizioniere dell’importatore o del subdelegato appunto del suo mandatario/spedizioniere(sulla stessa linea, t ra le più recenti pronunce , v. Cass. ord. 19362 / 2017 , Cass. ord. 4570 / 2018 e Cass. ord. 2454 / 2020 ) ; e correttamente la corte di merito ha affermato che “erra l’appellante quando obietta che manchi la prova della subdelega dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché dell’esecuzione dell’operazione doganale da parte di quest’ultima” (illustrando il sostegno probatorio che invece lo conduce appunto a ritenere che la prova vi sia, nelle pagine 4-7della sentenza impugnata ) . La censura è dunque sostanzialmente fattuale, perché il giudice d’appello ha ritenuto fondata l’obbligazione dell’attuale ricorrente sull’esistenza di un submandato alla società rispetto alla quale la compagnia era fideiussore. La decisione impugnata non è invero in contrasto con il suindicato orientamento della giurisprudenza di legittimità, e il ricorrente contesta l’accertamento compiuto dal giudice dell’appello come se il presente fosse un terzo grado di merito, e non già un giudizio di legittimità. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto