CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 08618/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in calce al ricorso;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 517/2024 della CORTE D’APPELLO DICATANIA, depositato il 12/2/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del23/2/2026;1.1. Il ministero dell’industria, con decreto del 5/5/1997,ha disposto l’apertura della procedura di amministrazionestraordinaria nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata instato d’insolvenza dal tribunale di Catania ai sensi del d.l. n.Numero registro generale 8096/2024N2u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/202626/1976 (rectius: 1979), conv. nella l. n. 95/1979, nominando irelativi commissari straordinari.1.2. L’art. 7 della l. n. 273/2002 ha, tuttavia, stabilito lacessazione dell’incarico dei commissari straordinari delleprocedure di amministrazione straordinaria avviate ai sensi deld.l. n. 26 cit. ed ha imposto la nomina, da parte del ministerodelle attivita produttive, di commissari liquidatori.1.3. Il ministero delle attività produttive, con decreto del2/1/2003, ha, quindi, nominato i commissari liquidatori.1.4. L’art. 1, comma 498, della l. n. 296/2006 ha sancitola decadenza dei commissari liquidatori nominati a normadell’art. 7, comma 3, della l. n. 273/2002, se non riconfermatientro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.1.5. Il ministero delle attività produttive, per effetto ditale disposizione, ha, quindi, nominato [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali commissariliquidatori della procedura di amministrazione straordinaria.1.6. Il tribunale, infine, con decreto del 12/4/2018, haconvertito la procedura di amministrazione straordinaria, anorma degli art. 69-77 del d.lgs. n. 270/1999, in fallimento.1.7. I commissari liquidatori sono, di conseguenza,cessati dall’incarico, senza, peraltro, depositare il conto dellapropria gestione.2.1. I curatori del fallimento, con ricorso del 22/5/2020,hanno agito in giudizio, a norma dell’art. 263 c.p.c., per farordinare ai cessati commissari liquidatori il deposito del contodella gestione.2.2. I commissari liquidatori si sono costituiti in giudizioe, dopo l’emissione della sentenza parziale che ha dichiarato lasussistenza dell’obbligo di rendiconto ed il susseguente ordine diRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/2024N3u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026deposito, hanno provveduto, a norma dell’art. 263 c.p.c., aldeposito del rendiconto.2.3. Il procedimento è stato, quindi, rinviato perconsentire ai curatori del fallimento l’esame del rendiconto e,all’esito, chiedere la sua approvazione o formulare le eventualicontestazioni.2.4. In pendenza del termine per l’esame da parte deicuratori di tale rendiconto e del relativo corredo documentale, icommissari liquidatori hanno avviato anche l’iter stabilitodall’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999 e, con l’autorizzazione delministero dello sviluppo economico, hanno depositato, presso iltribunale di Catania, anche il rendiconto dovuto a norma degliartt. 75 e 36 del d.lgs. n. 270 cit. e dell’art. 213 l.fall..2.5. I curatori, con ricorso ai sensi dell’art. 75, comma 3,del d.lgs. n. 270/1999, hanno contestato il rendiconto.2.6. I commissari liquidatori hanno, a loro volta,contestato, sotto plurimi motivi, l’ammissibilità e la fondatezzadell’iniziativa assunta dai curatori.3.1. Il tribunale, con decreto in data 13/7/2023, haaccolto il ricorso proposto dai curatori e, per l’effetto, non haapprovato il conto della gestione depositato, ai sensi dell’art. 75,comma 1, del d.lgs. n. 270/1999, dai commissari liquidatori.3.2. I commissari liquidatori, a norma dell’art. 26 l.fall.,hanno proposto reclamo avverso tale decreto.3.3. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, harigettato il reclamo.3.4. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha,innanzitutto, esaminato il primo motivo, con il quale i reclamantihanno eccepito l’inammissibilità del ricorso che i curatoriavevano proposto a norma dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n.270/1999 sul rilievo che: - i curatori non potevano impugnare loRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/2024N4u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026stesso rendiconto già reso in sede ordinaria ed ivi impugnato; -“ogni eventuale contestazione al conto da parte dei curatori ….non poteva che avvenire (ed essere confinata) nel procedimentoordinario”: e l’ha ritenuto infondato.3.5. La corte, sul punto, ha rilevato che: - nelprocedimento ordinario non era stata formalizzata dalla curatelaalcuna impugnazione del rendiconto, depositato in quella sedein data 15/4/2021, solo dopo l’ordine del giudice e decorsi oltretre anni dalla conversione in fallimento, disposta con decreto del12/4/2018; - quella causa, infatti, “è stata rinviatareiteratamente proprio al fine di consentire alla curatela diassumere la sua posizione ai sensi dell’art. 264, comma 1, c.p.c.(ossia accettare il rendiconto ovvero specificare le partite cheintendeva impugnare), e ciò fino all’udienza del 16.12.2022 incui l’attrice chiedeva dichiararsi cessata la materia delcontendere atteso che in data 28.11.2022 era stato dato avviso,mediante affissione, del deposito del rendiconto ai sensi dell’art.75, comma 1, D. Lgs. 270/1999, e sarebbe stata a questo punto,a suo avviso, quella la sede ove svolgere le contestazioni”; - nonsussisteva, pertanto, alcuna duplice impugnazione dello stessorendiconto, atteso che il procedimento promosso in sedeordinaria, al momento in cui è stato presentato il ricorso ex art.75 del d.lgs. n. 270/1999, era ancora in corso; - doveva essere,pertanto, certamente escluso che “in forza della condotta tenutadalla curatela nel detto procedimento il rendiconto possa mairitenersi essere stato accettato prima che sia stato impugnato insede fallimentare”, poiché, come già detto, la causa era statareiteratamente rinviata proprio al fine di consentire alla curateladi prendere posizione sul conto, accettandolo ovveroimpugnandolo, mentre “la concessione dei rinvii da partedell’istruttore, espressamente prevista dall’art. 264, comma 1,Ric. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/2024N5u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026secondo periodo, c.p.c., esclude che possa dirsi maturataqualsivoglia preclusione”; - né poteva sostenersi che la curatela,una volta proposta l’azione ex art. 263 c.p.c., fosse obbligata amuovere le contestazioni al conto all’interno del procedimentoordinario, “non ravvisandosi nessuna ragione giuridicamenteapprezzabile che deponga in tal senso”; - la curatela, infatti, afronte dell’inadempimento dei commissari dell’obbligo didepositare il rendiconto ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n.270/1999, protrattosi per oltre due anni dalla conversione infallimento, aveva deciso di intraprendere l’iniziativa giudiziariadi cui sopra, solo grazie alla quale, dopo un ulteriore anno ed aseguito dell’ordine impartito dal giudice, il rendiconto era statodepositato nel giudizio ordinario; - se i commissari si fosserolimitati a rendere il conto nell’ambito del giudizio ex art. 263c.p.c., era ovvio che sarebbe stata quella e soltanto quella lasede giudiziale in cui la curatela avrebbe potuto contestare ilrendiconto; - tuttavia, una volta che i predetti avevano inteso,come loro dovere, dare seguito alla procedura prevista dal d.lgs.n. 270/1999, “non sussiste ragione alcuna per vederepregiudicate le prerogative che la curatela può esercitarenell’ambito del foro fallimentare in dipendenza della primigeniainiziativa giudiziale a cui la prima è stata costretta a ricorrere eda cui, con ogni evidenza, è da ricondurre il rispetto dell’obbligodi presentazione del rendiconto da parte dei commissari”.3.6. La corte ha, poi, esaminato il secondo motivo dicensura, con il quale i reclamanti avevano eccepitol’inammissibilità del ricorso che i curatori avevano proposto anorma dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999 sul rilievoche l’instaurazione di tale procedimento si poneva in radicalecontrasto con la sentenza non definitiva resa nel giudizio direndiconto: e l’ha parimenti ritenuto infondato.Ric. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/2024N6u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/20263.7. La corte ha, sul punto, rilevato che: - “l’unicogiudicato” derivante dalla sentenza non definitiva del 25/2/2021riguardava “l’obbligo per i commissari liquidatori di rendere”, nelprocedimento di cui agli artt. 263 ss. c.p.c., “il conto dellagestione”; - una volta che i commissari liquidatori, a distanza dicirca un anno e mezzo dal deposito del conto della gestione nelprocedimento di rendiconto ordinario, avevano depositato lostesso rendiconto secondo la procedura stabilita dall’art. 75 deld.lgs. n. 270/1999, tutte questioni agitate nel procedimentoordinario restavano del tutto irrilevanti nel procedimento primaamministrativo e poi giudiziale regolato dalla norma da ultimoindicata; - “il motivo di reclamo in esame muove”, invece, “dalpresupposto che il presente giudizio in sede fallimentare possaessere in qualche modo condizionato da quello celebrato in sedeordinaria, quasi come se ne costituisse uno sviluppo, e perquesto mira a ravvisare in alcuni argomenti adottati nellasentenza del 25.2.2021 dei “punti fermi” che dovrebbero valereanche nel presente giudizio (come quello relativo al perché lacuratela ha diritto ad ottenere il rendiconto in forza dell’azionegenerale ed ai limiti del suo interesse)”; - “questoragionamento” è, per contro, “del tutto errato, in quantosovrappone i due piani dell’azione generale di rendiconto e delgiudizio sul conto della gestione esperibile in sede fallimentare,non tiene conto dell’autonomia del procedimento ex art. 75 D.Lgs. 270/99 (prima amministrativo e poi, solo a seguito dellacontestazione mossa dalla curatela, giudiziale), giungendoancora una volta a sostenere (come già osservato nell’esame delprimo motivo di reclamo, ma questa volta sotto profilo diverso),che l’iniziativa giudiziale adottata dalla curatela in sede ordinariapregiudicherebbe e verrebbe a limitare, senza tenere conto dellasua diversità (oltre che misconoscendone la natura necessitataRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/2024N7u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026in dipendenza dell’inadempimento pluriennale dell’obbligo dideposito del rendiconto in sede amministrativa), quella in sedefallimentare”.3.8. La corte, quindi, ha esaminato il terzo motivo direclamo, con il quale i commissari hanno dedotto la carenza dilegittimazione e di interesse ad impugnare il conto da parte deicuratori del fallimento: e l’ha respinto.3.9. La corte, al riguardo, dopo aver evidenziato che, anorma dell’art. 75, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, “gli interessatipossono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale”e che, in generale, tramite le contestazioni al rendiconto, sipossono denunciare gli errori materiali, le omissioni, di caratterecontabile o meno, e, più in generale, l’erronea gestione dellaprocedura da parte dell’organo a ciò deputato, ha ritenuto che:- “costituisce regola di carattere generale” (di cui costituisconoespressione le norme contenute negli artt. 37, 38 e 116 l.fall.,in tema di fallimento, nell’art. 199 l.fall., in tema di liquidazionecoatta amministrativa e, di conseguenza, in tema diamministrazione straordinaria ex l. n. 95/1979, e nell’art. 44 deld.lgs. n. 270/1999, in tema di amministrazione straordinaria)quella per cui, “nel caso in cui l’organo gestorio della proceduravenga sostituito lo stesso debba rendere il conto della gestioneassoggettandosi, di conseguenza, alle eventuali osservazioni chein tale sede colui che lo sostituisce possa formulare”; - del resto,“ferma la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni”, è“proprio il nuovo incaricato della gestione della procedura ilsoggetto che dispone degli strumenti e delle competenze piùidonee a verificare come la stessa sia stata gestita prima del suointervento (oltre ad essere il soggetto a cui, per legge, èriservata la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità neiconfronti dell’organo cessato)”; - tale conclusione “vale aRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/2024N8u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026maggior ragione nel caso di consecutio tra procedure concorsualiin cui pacificamente si ritiene che l’operato degli organi dellaprocedura venuta meno sia soggetto alla verifica di quelli che adessi sono succeduti”; - la legge, del resto, attribuisce a “qualsiasiinteressato” “il potere di sollevare contestazioni al rendiconto”per cui “non si vede per quale ragione da detta ampia categoriadebba essere escluso proprio il soggetto che istituzionalmente …deve proseguire la gestione altrui”, “anche perchépersonalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui,colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienzedi chi lo ha preceduto, ha il dovere di verificarne la gestione”; -del resto, in caso di revoca o sostituzione del commissariostraordinario, è indubbio che lo stesso debba rendere il contodella gestione ex art. 75 del d.lgs. n. 270 cit. e sia, dunque,esposto alle contestazioni del nuovo commissario, per cui, ovela cessazione del commissario dalla carica costituisca l’effettodella conversione della procedura di amministrazionestraordinaria in quella fallimentare secondo le disposizionidettate dagli artt. 69-72 del d.lgs. n. 270 cit. (applicabili, in forzadell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 70/2011, anche nei riguardidell’amministrazione straordinaria regolata dalla l. n. 95/1979),“sembra arduo ritenere che il commissario cessato possasfuggire alle contestazioni del curatore il quale, senza alcunaragione, verrebbe a trovarsi in una condizione deteriore rispettoa quella in cui verserebbe il nuovo commissario nell’ipotesi,minore, di sua cessazione per sostituzione ferma la prosecuzionedell’amministrazione straordinaria”; - del resto, l’espressamenzione, quali soggetti legittimati a formalizzare contestazionial conto della gestione, dei creditori, dei titolari di diritti su benie dell’imprenditore insolvente contenuta nell’art. 75, comma 3,del d.lgs. n. 270 cit. non esclude affatto, a fronte della medesimaRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/2024N9u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026norma che attribuisce a “qualsiasi interessato” analogo potere,che tra gli stessi possa essere annoverato il curatore delfallimento in cui l’amministrazione straordinaria sia stataconvertita, con la conseguente applicazione anche dell’art. 72,che prevede, anche in questo caso, l’obbligo di presentazione delconto della gestione da parte del commissario straordinario e,dunque, nel caso in esame, del liquidatore, nello stesso modo incui il controllo preventivo sul conto, attribuito dall’art. 75,comma 1, del d.lgs. n. 270/1999 in sede amministrativa alministero, non preclude in alcun modo “il successivo edeventuale controllo giudiziale innescato dalle contestazionispiegate dopo il deposito del conto” presso il tribunale enonostante l’autorizzazione al deposito concessa dall’autoritàamministrativa di vigilanza.3.10. La corte, infine, ha rigettato il settimo motivo dicensura, con il quale i reclamanti hanno attinto il merito dellafondatezza delle contestazioni formalizzate dalla curatela edaccolte dal tribunale, invocando, in particolare, l’applicazionedell’art. 111-bis l.fall. alla procedura di amministrazionestraordinaria, escludendo, di conseguenza, la necessità diprocedere alla formazione di stati passivi integrativi dellaprededuzione ed affermando l’insussistenza di qualsivogliapregiudizio, anche solo potenziale o ipotetico, per i creditori inconseguenza delle contestazioni formalizzate dalla curatela.3.11. La corte, sul punto, dopo aver rilevato che “icommissari liquidatori hanno pagato i crediti in prededuzionepuramente e semplicemente”, senza la formalizzazionedell’ammissione del credito in alcuno stato passivo integrativo esenza la predisposizione di alcun piano di riparto e “senza alcunaautorizzazione da parte del ministero vigilante”, ha sostenuto, afronte della disciplina applicabile alla procedura diRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/20241N0u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026amministrazione straordinaria in esame, e cioè le norme negliartt. 209, 212, 111, 213 e 117 l.fall., nel testo in vigore primadelle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006, che: - deveescludersi che il curatore possa procedere a pagamenti inmancanza di provvedimenti formali del giudice delegato, sianoessi i decreti che rendano esecutivi i piani di riparto parziale ofinale, ovvero i decreti di prelievo ex art. 111, comma 2°, l.fall.necessari per il pagamento dei crediti prededucibili; - nellaliquidazione coatta amministrativa, i poteri del giudice delegatosono attribuiti all’autorità amministrativa che vigila sullaliquidazione, tanto che l’art. 212, comma 2°, l.fall. subordinaall’autorizzazione della stessa la possibilità che il commissarioliquidatore distribuisca acconti ai creditori; - il tribunale haritenuto che i commissari liquidatori avessero commessol’irregolarità di gestione loro contestata dalla curatela per nonavere sottoposto i crediti prededucibili alla procedura diaccertamento del passivo di cui agli artt. 207, 208 e 209 l.fall. eper non avere predisposto alcuno stato passivo integrativo adessi relativo; - non sussiste, in effetti, alcun riferimentonormativo che consenta di sottrarre i crediti prededucibili allaprocedura di accertamento del passivo, con la conseguentenecessità di predisposizione di stati passivi integrativi; - icommissari liquidatori, inoltre, senza l’autorizzazionedell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevanoeffettuare i pagamenti dei crediti prededucibili poiché, ancheapplicando l’art. 111 l.fall. richiamato dall’art. 212 l.fall., “non èipotizzabile che il prelievo per il pagamento dei crediti di cui aln. 1 che nel fallimento è riservato al giudice delegato, nel silenziodell’art. 212 L. Fall. (il quale tuttavia espressamente richiedel’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per la distribuzione diacconti parziali), possa essere effettuato, in assoluta autonomia,Ric. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/20241N1u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026dall’organo di gestione esecutiva della procedura in mancanza diqualsivoglia autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza”; -i fatti contestati dalla curatela erano, del resto, idonei a“determinare un pregiudizio, quanto meno potenziale, per lamassa ovvero per i creditori, e ciò sia con riferimento, stante lamancata predisposizione di stati passivi integrativi dei creditiprededucibili, alla impossibilità per gli altri creditori di impugnareex art. 100 L. Fall. i crediti in questione, che con riferimento aldifetto di autorizzazione al pagamento degli stessi”.3.12. La corte, quindi, ha rigettato il reclamo.4.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSebastiano Leonardi, con ricorso del 29/3/2024, hanno chiesto,per tre motivi, la cassazione del decreto.4.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel qualeha, tra l’altro, evidenziato che: - il giudizio di rendicontopromosso dai curatori fallimentari ex art. 263 c.p.c. è stato,medio tempore, definito con sentenza del tribunale di Cataniadel 3/1/2024; - tale sentenza ha dichiarato cessata la materiadel contendere poiché all’udienza fissata per la precisazione delleconclusioni le parti si sono date reciprocamente atto delsopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta ingiudizio, per avere i curatori impugnato il conto depositato dagliex commissari nelle forme previste dagli artt. 72 e ss. del d.lgs.n. 270/1999; - la sentenza del tribunale non è stata impugnata.4.3. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 263 c.p.c. e dell’art. 75del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hannocensurato il decreto impugnato nella parte in cui la corted’appello ha, in sostanza, ritenuto che i curatori del fallimento,Ric. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/20241N2u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026pur a fronte del giudizio di rendiconto introdotto dagli stessi neiconfronti dei commissari liquidatori a norma dell’art. 263 c.p.c.,fossero legittimati a contestare il rendiconto che i predetticommissari avevano depositato a norma dell’art. 75 del d.lgs. n.270/1999, senza, tuttavia, considerare che: - la legittimazioneall’esercizio dell’azione generale prevista dall’art. 263 c.p.c. erastata rivendicata proprio dai curatori ed era stata lororiconosciuta dalla sentenza dell’1/3/2021 proprio in quantocuratori del fallimento seguito, senza soluzione di continuità, allaprocedura di amministrazione straordinaria; - gli stessi, infatti,proprio in tale qualità, in data 15/4/2021, avevano ricevuto, conil deposito del rendiconto e della relativa documentazione,quanto loro necessario per la “corretta gestione del fallimento”;- la lettera e la ratio della disciplina del rendiconto impongono,del resto, di ritenere che tale procedimento debba definirsi o conl’approvazione o con l’impugnazione del conto e che non sia nellafacoltà di chi ha promosso il relativo giudizio abbandonarlo senzache sia sciolta l’alternativa tra l’uno e l’altro esito; - la scelta deicuratori di non proseguire oltre nel procedimento introdotto anorma dell’art. 263 c.p.c. non poteva, dunque, che comportare,a fronte del deposito del rendiconto, la sua definitivaapprovazione; - il deposito del rendiconto anche ai sensi dell’art.72 del d.lgs. n. 270 cit. poteva, al più, consentire lecontestazioni di terzi soggetti ma non certo da parte di chi, comei curatori, avevano già esercitato tale facoltà o, meglio, decisodi non esercitarla nell’ambito del giudizio promosso a normadell’art. 263 c.p.c..5.2. Il motivo è infondato. Non si comprende, invero, laragione per cui i curatori del fallimento, dopo che i (cessati)commissari liquidatori dell’amministrazione straordinariaavevano depositato, a norma dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999,Ric. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero1 r3eg istro generale 8096/2024Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026il rendiconto della loro gestione, non potevano proporre, nellarelativa e conseguente sede processuale (e, dunque, con ilricorso al tribunale previsto dal comma 3 dell’art. 75 cit. edall’art. 213, comma 2°, in fine, l.fall., ivi richiamato, nel suotesto originario), le contestazioni al rendiconto così depositato.5.3. Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 ess. c.p.c. è, infatti, fondato sul presupposto dell’esistenzadell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere ilconto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attivitàin quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o,contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale,si ricollega all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e siinstaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in viaprincipale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudiziodi cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale,in caso di accettazione del conto, è un’ordinanza nonimpugnabile del giudice istruttore, mentre, in caso contrario, èuna sentenza (se del caso parziale quando trattasi diprocedimento promosso in via incidentale) avente attitudine adacquisire efficacia di giudicato sul modo di essere dellasituazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto (e ciò, oin via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazionecostituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo direndiconto; Cass. n. 17283 del 2010; Cass. n. 12463 del 1999).5.4. La mera proposizione dell’azione di rendicontoprevista dall’art. 263 c.p.c. da parte dei curatori del fallimento ela semplice pendenza del relativo giudizio, nell’(incontestata)mancanza tanto di un’ordinanza del giudice istruttore che abbiadato atto dell’accettazione del conto da parte degli stessi (art.263, comma 2°, c.p.c.), quanto di una sentenza che, all’esitodell’impugnazione del conto (artt. 264 ss c.p.c.), abbia, in viaRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero1 r4eg istro generale 8096/2024Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026definitiva, accertato l’infondatezza delle relative contestazioni(o, più radicalmente, l’insussistenza del diritto al rendiconto incapo a chi l’aveva chiesto e/o dell’obbligo di presentarlo da partedi chi era stato a tale fine convenuto in giudizio), non potevano,di conseguenza, in alcun modo precludere agli stessi curatori, afronte del deposito da parte dei cessati commissari delrendiconto della propria gestione anche nei modi previsti dall’art.75 cit., di presentare, in tale ulteriore giudizio, le propriecontestazioni ed, in tal modo, evitare, com’è evidente, che, inmancanza, il conto stesso, come prevede proprio l’art. 75,comma 4, cit., potesse essere, di conseguenza, ritenuto(definitivamente) approvato.5.5. L’art. 266 c.p.c., in effetti, prevede che solol’approvazione del conto (al pari, secondo le norme generali, diuna sentenza che si sia definitivamente pronunciata sul contoall’esito dell’azione prevista dall’art. 263 c.p.c.) impedisce a chil’abbia approvato di sollevare contestazioni in ordine allo stesso(diverse dall’errore materiale, omissione, falsità o duplicazionedi partite) in un separato precesso.5.6. Né, del resto, può ritenersi che tra l’azione direndiconto davanti al giudice ordinario e quella davanti altribunale fallimentare non vi sia soluzione di continuità.5.7. La procedura prevista dall’art. 263 c.p.c., intanto, èmeramente facoltativa ed è rimessa all’iniziativa degli interessati(Cass. n. 27591 del 2024). Si tratta, invero, di un “contenitore”processuale in cui confluiscono le specifiche situazioni giuridichein cui vi è un obbligo di rendere il conto, utilizzabile anche al difuori delle specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuatedal legislatore (Cass. n. 22063 del 2017), la cui disciplinagenerale dev’essere, dunque, integrata con le specifichediscipline di settore, come avviene per l’amministratoreRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero1 r5eg istro generale 8096/2024Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026giudiziario nominato ex art. 676 c.p.c. (Cass. n. 12463 del1999).5.8. Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, ilgestore è sempre obbligato al deposito del conto presso lacancelleria del tribunale (artt. 116 e 213 l. fall., su ordine delgiudice delegato o autorizzazione dell’autorità di vigilanza). Nonè, pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito delconto, ma è il gestore ad essere onerato ex lege del deposito delconto, a fronte del cui deposito è facoltà degli interessati (comei creditori e il debitore) proporre contestazioni al tribunale (artt.116, commi 3° e 4°, e 213, comma 3°, l fall.). Il modelloprocessuale dell’azione di rendiconto concorsuale (rientrante nelgenus delle attività gestorie di nomina giudiziaria) prevede,pertanto, ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte delgestore del patrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa dellaparte interessata ha ad oggetto le eventuali contestazioni alconto di gestione, il che spiega l’alterità dell’azione di rendicontodel curatore del fallimento (ma, in termini analoghi, lo si puòaffermare anche per il liquidatore nella liquidazione coattaamministrativa) rispetto all’ordinaria azione di rendiconto (Cass.n. 11046 del 1995, in motiv., lì dove ha rilevato come “la leggefallimentare … prevede un procedimento di rendiconto specialerispetto a quello ordinario di cui agli artt. 263 sgg. cpc”).5.9. L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, unoggetto del tutto differente dal rendiconto concorsuale, inquanto comporta l’accertamento del diritto della parteinteressata alla condanna del gestore al pagamento delle sommeche risultano dovute o, comunque, all’emissione di titoli dipagamento (Cass. n. 14324 del 2022; Cass. n. 2148 del 2014).5.10. L’azione di rendiconto prevista dalla disciplinaconcorsuale, invece, ha per oggetto la correttezza e laRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero1 r6eg istro generale 8096/2024Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026corrispondenza dell’operato del curatore ai precetti legali ed aicanoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio dellacarica, che può anche (ma non necessariamente) estendersiall’accertamento della sua personale responsabilità, ai sensidell’art. 38, comma 2°, l.fall., ove lo stesso abbia compiuto attiche hanno arrecato un pregiudizio effettivo alla massa o aisingoli creditori (Cass. n. 6377 del 2019; Cass. n. 18940 del2007; Cass. n. 13274 del 2000; Cass., n. 547 del 2000; Cass.n. 10028 del 1997; Cass. n. 277 del 1985).5.11. Il decreto impugnato si è senz’altro attenuto aiprincipi esposti: lì dove, in particolare, ha ritenuto che, a frontedella mera pendenza del procedimento promosso in sedeordinaria da parte dei curatori del fallimento a norma dell’art.263 c.p.c. e della mancata accettazione dello stesso da parte diquesti ultimi, non c’era “ragione alcuna” per ritenere che, “indipendenza della primigenia iniziativa giudiziale a cui” la curatelaera “stata costretta a ricorrere”, gli stessi curatori non avesserola legittimazione a contestare, con il ricorso al tribunale previstodall’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270 cit., il rendicontodepositato dai commissari liquidatori nei modi previsti da taledisposizione.5.12. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando lafalsa applicazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnatonella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’operato deglicommissari liquidatori fosse suscettibile di sindacato da parte deicuratori del fallimento, omettendo, per contro, di considerareche: - la procedura di amministrazione straordinaria è affidataalla sorveglianza del ministero per cui le modalità di gestionenon sono sindacabili, in sede di rendiconto, dai curatori del“consecutivo” fallimento; - la successiva procedura fallimentare,Ric. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/20241N7u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026“come ha statuito la (non impugnata) sentenza 1.3.2021”, “deveessere posta a conoscenza dei risultati di quella gestione (quali«informazioni necessarie e strettamente funzionali» alla propria,successiva gestione)”, ma non ha alcun potere di sindacare lalegittimità “procedurale” dei singoli atti compiuti sotto il controlloe la vigilanza dell’autorità amministrativa; - se, infatti, l’operatodegli organi della procedura cessata è stato approvato da chi inquella procedura aveva poteri di controllo e di vigilanza, il“gestore successivo” non ha, di conseguenza, il potere dicontestare la legittimità della procedura adottata con il consensoe l’approvazione di chi nella procedura cessata era investito delpotere di controllo e di vigilanza; - il conto che i commissariliquidatori avevano depositato il 15/4/2021, in ossequio aquanto disposto dalla sentenza 1/3/2021, era stato approvatosia dal comitato di sorveglianza, sia dal ministero, ed era idoneoa fornire ai curatori, come da loro richiesto, anche allora nellaqualità di curatori, con il ricorso proposto a norma dell’art. 263c.p.c., e cioè le “informazioni necessarie per la corretta gestionedel fallimento”.5.13. Il motivo è infondato. Il decreto impugnato, constatuizione rimasta incensurata, ha, infatti, rilevato che, con lasentenza non definitiva dell’1/3/2021, il tribunale avevaaccertato, con forza di giudicato (in quanto, com’è rimastoincontestato, non impugnata), “l’obbligo per i commissariliquidatori di rendere … il conto della gestione” ai curatori delfallimento dichiarato in sede di conversione dell’amministrazionestraordinaria.5.14. L’estinzione del processo (che i ricorrenti, peraltro,neanche deducono) rende, del resto, inefficaci gli atti compiutima, come prevede l’art. 310, comma 2°, c.p.c., non anche lesentenze non definitive di merito pronunciate (come quellaRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero1 r8eg istro generale 8096/2024Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’1/3/2021) nel corso dello stesso, le quali, pertanto, unavolta definitive perché (come, appunto, quella appena indicata)non impugnate, sono idonee al giudicato sostanziale (cfr. Cass.n. 840 del 1984) e, dunque, preclusive di un diversoaccertamento, in ordine alla sussistenza del diritto (alrendiconto) che ne è stato l’oggetto, in un successivo e diversogiudizio (come quello conseguente al ricorso proposto daicuratori a norma dell’art. 75 del d.lgs. n. 270 cit.) tra le stesseparti.5.15. Né sul punto può rilevare il fatto, rimastoincontestato tra le parti, che il giudizio di rendiconto promossodai curatori del fallimento a norma dell’art. 263 c.p.c. sia statomedio tempore definito con sentenza del tribunale di Catania del3/1/2024 e che tale sentenza, rimasta inoppugnata, abbiadichiarato la cessazione della materia del contendere: lapronuncia di cessazione della materia del contendere, infatti,integra, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo,di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza delrito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie (creatadalla prassi giurisprudenziale) di estinzione del processo; - lasentenza che dichiara la cessazione della materia del contenderedetermina, pertanto, da un canto, la caducazione di tutte lepronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e (a differenzadi quella non definitiva dell’1/3/2021) non passate in cosagiudicata, e, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistareefficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere,limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venirmeno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con l’ulterioreconseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su talecircostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con imezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass. SU n. 1048Ric. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero1 r9eg istro generale 8096/2024Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026del 2000; Cass. n. 17312 del 2015; Cass. n. 1695 del 2018;Cass. n. 4167 del 2020).5.16. Questa Corte, comunque, ha già avuto modo diaffermare che: - in base a un principio generaledell’ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un’attivitànell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo diquesti e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza,secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere,particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare eavere; - pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendicontoindividuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e ilrendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui un rapportodi natura sostanziale comporta il dovere, legale o negoziale, diuna delle parti di far conoscere il risultato della propria attività,in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui (Cass. n.22063 del 2017).5.17. Nel caso, come quello in esame, in cuil’amministrazione straordinaria è stata convertita in fallimento,i commissari liquidatori, nominati in sostituzione dei commissaristraordinari a norma dell’art. 1, comma 498, della l. n.296/2006, avendo gestito (al pari di questi ultimi) il patrimoniodella società in sostituzione dei suoi amministratori (art. 36 deld.lgs. n. 270/1999 e 200, comma 1°, l.fall.), sono, pertanto,senz’altro tenuti, sul piano sostanziale, a rendere il conto deirelativi atti e dei conseguenti risultati ai curatori del fallimentosuccessivamente dichiarato (artt. 16, n. 3, e 89, comma 2°,l.fall.).5.18. La legge, del resto, come correttamente ritenutodalla corte d’appello, attribuisce espressamente a qualsiasiinteressato “il potere di sollevare contestazioni al rendiconto”:e, in effetti, “non si vede per quale ragione da detta ampiaRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/20242N0u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026categoria debba essere escluso proprio il soggetto cheistituzionalmente … deve proseguire la gestione altrui”, “ancheperché personalmente esposto a responsabilità omissiva nelcaso in cui, colposamente, non ponga rimedio alle eventualiinadempienze di chi lo ha preceduto, ha il dovere di verificarnela gestione”, e che, proprio nella veste di “nuovo incaricato dellagestione della procedura”, “dispone degli strumenti e dellecompetenze più idonee a verificare come la stessa sia statagestita prima del suo intervento (oltre ad essere il soggetto acui, per legge, è riservata la facoltà di esercitare l’azione diresponsabilità nei confronti dell’organo cessato)”.5.19. Né, del resto, può rilevare che il conto presentato daicommissari liquidatori sia stato approvato dall’autoritàamministrativa di vigilanza: la quale, in effetti, come disponel’art. 75, comma 3, cit., si limita ad autorizzare il deposito,presso il tribunale competente, del rendiconto predisposto daglistessi ma non esclude affatto, come la stessa disposizioneconferma, che tale rendiconto possa essere oggetto dicontestazione da parte di chiunque ne abbia l’interesse, a partiredai curatori del fallimento in cui l’amministrazione straordinariasia stata convertita, ed essere, dunque, oggetto di sindacato daparte del tribunale a tal fine investito dal ricorso previsto dall’art.75, comma 3, cit..5.20. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che ilcontrollo preventivo sul conto espletato all’autoritàamministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75, comma 1, cit.non precluda in alcun modo “il successivo ed eventuale controllogiudiziale innescato dalle contestazioni spiegate dopo il depositodel conto” presso il tribunale, si è, dunque, senz’altroconformato al principio esposto.Ric. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/20242N1u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/20265.21. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando laviolazione degli artt. 75 del d.lgs. n. 270/1999 e 111-bis l.fall.,hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto che i curatori del fallimento avesserocorrettamente contestato ai commissari liquidatori di averproceduto al pagamento delle prededuzioni senza laformalizzazione dell’ammissione dei relativi crediti in alcunostato passivo integrativo, senza la predisposizione di alcun pianodi riparto e senza alcuna autorizzazione da parte del ministerovigilante, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l’art. 111-bis l.fall., in quanto introdotto dal d.lgs. n. 5/2006 (e modificatodal d.lgs. n. 169/2007), quale norma di natura processuale, èsenz’altro applicabile nella procedura di amministrazionestraordinaria agli atti compiuti dai commissari liquidatori, tuttisuccessivi al 2007; - nulla, dunque, impediva al ministerovigilante di consentirne l’utilizzazione per provvedere alpagamento dei crediti non contestati; - le spese in prededuzioneerano state, del resto, sostenute in conformità agli attid’indirizzo ministeriale ed avevano avuto unicamente riguardo aquanto occorrente alla conservazione dei beni (vigilanza,bonifica terreni, assicurazioni, spese condominiali, IMU, etc.), alpagamento delle retribuzioni ai dipendenti ancora in servizio edei compensi ai professionisti incaricati dai commissari; - lapretesa di stabilire quale modus procedendi, diverso da quelloche i commissari avevano seguito osservando le regole fissatedal ministero, doveva essere adottato per il pagamento deicrediti prededucibili, si risolveva, dunque, in un’inammissibileingerenza, totalmente estranea al sindacato sul conto reso daicommissari, nella potestà dell’autorità amministrativa diadottare modalità di gestione di una procedura amministrativa.Ric. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/20242N2u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/20265.22. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, infatti, non siconfrontano realmente con la pronuncia che hanno impugnato:la quale, infatti, con statuizioni rimaste incensurate, dopo averaffermato che il curatore del fallimento non può procedere alpagamento delle prededuzioni in mancanza di provvedimentiformali del giudice delegato, come i decreti di prelievo previstidall’art. 111, comma 2°, l.fall., e che, nella liquidazione coattaamministrativa (e, dunque, nell’amministrazione straordinaria),i poteri del giudice delegato sono attribuiti all’autoritàamministrativa che vigila sulla procedura, ha, in sostanza,ritenuto che: - i commissari liquidatori, senza l’autorizzazionedell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevanoeffettuare i pagamenti dei crediti prededucibili; - “non è”, infatti,“ipotizzabile che il prelievo per il pagamento dei crediti di cui aln. 1” dell’art. 111 l.fall. (richiamato dall’art. 212 l.fall.) “che nelfallimento è riservato al giudice delegato”, pur “nel silenziodell’art. 212 l.fall. (il quale tuttavia espressamente richiedel’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per la distribuzione diacconti parziali)”, “possa essere effettuato, in assolutaautonomia, dall’organo di gestione esecutiva della procedura inmancanza di qualsivoglia autorizzazione da parte dell’autorità divigilanza”; - i curatori del fallimento avevano, dunque,correttamente contestato ai commissari liquidatori di averpagato i crediti in prededuzione senza aver, tra l’altro, ottenutoalcuna autorizzazione sul punto da parte del ministero vigilante.5.23. Ed è, invece, noto che: - nel ricorso per cassazione,l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero2 r3eg istro generale 8096/2024Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/2026affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, cheè tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare (con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto conessa (Cass. SU n. 23745 del 2020); - il vizio della sentenzaprevisto dall’art. 360 n. 3 c.p.c., dev’essere, dunque, dedotto, apena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art.366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che siassumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specificheargomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatricidella fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dallagiurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corteregolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificareil fondamento della lamentata violazione; - risulta, pertanto,inidoneamente formulata la deduzione di errori di dirittoindividuati per mezzo della sola preliminare indicazione dellesingole norme pretesamente violate, ma non dimostrati permezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice delmerito nel risolvere le questioni giuridiche poste dallacontroversia, operata mediante specifiche e puntualicontestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con lediverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso lamera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dallamotivazione della sentenza impugnato (Cass. n. 24298 del2016).Ric. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026Numero registro generale 8096/20242N4u mero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 8618/2026Data pubblicazione 07/04/20266. Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità dei suoimotivi, dev’essere, in definitiva, rigettato.7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.8. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna iricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spesedel giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 23 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2024 n. 8096 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026