CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del Laurini per il reato di estorsione. Si contestava allo stesso di avere minacciato la persona offesa di un male ingiusto, ovvero dell'aumento del debito vantato per l'acquisto di sostanza stupefacente di dieci euro al giorno, costringendo la stessa a versare la somma di euro sessanta. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe utilizzato due conversazioni ascoltate dagli operanti "in viva voce" dai telefono dell'offeso mentre lo stesso sporgeva denuncia, illegittimamente registrate in violazione dello statuto codicistico delle intercettazioni, e, dunque, inutilizzabili; 2.2. vizio di motivazione: la valutazione dell'attendibilità della persona offesa sarebbe stata effettuata in modo superficiale e non sarebbe stato considerato quanto dedotto con l'appello in ordine alla scarsa attendibilità dell'offeso derivante dal suo interesse personale a non pagare il debito correlato alla fornitura di stupefacente ed alla incongruità del dichiarato; 2.3. violazione dell'art. 629 cod. pen. mancherebbe la prospettazione di un male ingiusto e dunque la minaccia necessaria per integrare il reato contestato. 2.4. Vizio di motivazione: non sarebbe stata dimostrata la natura illecita del debito e non sarebbe stato considerato quanto dedotto con l'appello in ordine all'inquadrabilità della condotta in quella descritta dall'art. 393 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza che esclude dall'area di operatività dello statuto delle intercettazioni la registrazione di conversazioni effettuata con ii consenso di uno degli interlocutori. Si è già affermato, nel caso - in parte omogeneo - che registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 12347 del 10/02/2021, D'Isanto, Rv. 280996 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271973; Sez. 1, Sentenza n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814 - 01). Si ribadisce che l'area semantica dell'"intercettazione" è limitata al caso in cui la captazione sia effettuata senza il consenso di nessuno degli interlocutori: solo in tal caso trova applicazione lo statuto codicistico delle intercettazioni. Quando invece le dichiarazioni, siano acquisite con il consenso di uno degli interlocutori siano esse "in presenza", registrate su supporto da uno degli interlocutori, o ascoltate in diretta in "viva voce" (con il consenso di uno dei conversanti), la registrazione del flusso dichiarativo costituisce un documento e come tale è utilizzabile nel giudizio. Nel caso in esame le conversazioni contestate dal ricorrente venivano registrate con il consenso della persona offesa: (a) da un lato si registrava un messaggio vocale che la persona offesa, d'iniziativa, faceva ascoltare agli operanti, (b) dall'altro si trattava di conversazioni non registrate ma, ascoltate in diretta dagli operanti, con il sistema audio c.d. "a viva voce"; tali conversazioni venivano registrate su dispositivo dell'offeso, senza cooperazione della polizia giudiziaria e consegnate agli operanti. Nel caso in esame le modalità della registrazione - avvenuta con ii consenso di uno degli interlocutori e su dispositivo dell'offeso - consentono di escludere che sia applicabile lo statuto delle intercettazioni: la registrazione è pertanto utilizzabili costituendo un semplice "documento". 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso che contesta la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offeso è inammissibile. In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese il collegio ribadisce che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; tuttavia nei caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'[OSCURATO:PERSONA]. 253214). Pertanto il fatto che l'offeso tío sia un dichiarante non neutro ma portatore di un interesse processuale alla condanna e, patrimoniale nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. La Cassazione, infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso che la valutazione della attendibilità della persona offesa dai reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). In aderenza alle linee interpretative tracciate dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione si ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa non devono necessariamente essere corroborate da elementi esterni di conferma, essendo il ricorso a tale controllo dell'attendibilità lasciato alla discrezionalità del giudice che vi farà ricorso sono quando in relazione al caso concreto si ritenga opportuno un controllo particolarmente accurato della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla vittima del reato. Nel caso in esame la valutazione della credibilità delle accuse veniva effettuata nel pieno rispetto delle indicate linee ermeneutiche la Corte di appello effettuata un preliminare accurato esame della attendibilità intrinseca escludendo che le dichiarazioni accusatorie fossero generate da motivi di astio e poi verificava la stesse alla luce degli elementi di contesto (in primo luogo le registrazioni) che fornivano una solida conferma alla loro veridicità (pag. 5 della sentenza impugnata). La motivazione contestata non si presta pertanto ad alcuna censura. 1.3. E' manifestamente infondato anche il motivo che contesta la motivazione in ordine alla rilevazione della sussistenza della minaccia, dato che questa emergeva con chiarezza dalla registrazione delle conversazioni e del messaggio e veniva confermata dalle dichiarazioni della persona offesa. 1.4. Manifestamente infondato è, infine, il motivo che invoca l'inquadramento della condotta nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e che contesta la sussistenza del danno e del profitto. Si ribadisce infatti che la base fattuale necessaria per effettuare la diagnosi differenziale tra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'estorsione è l'esistenza di un credito tutelabile in sede giudiziaria (autorevolmente Sez. Un, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Ebbene, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (pag. 6 della sentenza impugnata) nel caso in esame tale credito non sussiste, dato che la relazione contrattuale tra l'offeso e il ricorrente aveva una causa illecita - la compravendita di stupefacente - che ne impediva la tutela per via giudiziaria. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in fav